Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10318 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mara – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 5964 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Edilmastro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Gemelli Paolo per procura speciale

a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma, via Paolo

Mercuri, n. 8, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e nei confronti di

B.G., + ALTRI OMESSI, quali eredi di

C.G.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 238/25/13,

depositata in data 7 novembre 2013 e notificata il 9 gennaio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società contribuente, esercente l’attività di costruzione e vendita di fabbricati per civile abitazione, nonchè ai soci, in proporzione delle rispettive quote, diversi avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2006 e 2007, aveva rettificato il reddito di impresa dichiarato, con conseguenti maggiori imposte a titolo di Irap, Iva e Irpef e sanzioni; avverso gli atti impositivi la società ed i soci avevano proposto distinti ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di Foggia, previa riunione dei ricorsi, aveva dichiarato estinti i giudizi per intervenuta cessata materia del contendere, sia per la società che per i soci, relativamente alle pretese impositive per l’anno 2006, mentre per quelle relative all’anno 2007, aveva accolto i ricorsi, avendo le parti dato prova che per le operazioni in contestazione non sussisteva l’obbligo di fatturazione; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che gli importi corrisposti alla società in sede di stipula dei contratti preliminari dovevano essere qualificati quali caparre confirmatorie e non acconto sul prezzo di vendita, sicchè le operazioni non erano soggette all’obbligo di fatturazione;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso;

i soci della società sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un punto decisivo della controversia, per avere: omesso di considerare le deduzioni dell’amministrazione finanziaria, contenute nell’atto di appello, secondo cui: a) non era specificato nei contratti preliminari il titolo in base alle quali le somme erano corrisposte; b) taluni contratti preliminari non erano stati stipulati ovvero, se stipulati, non erano stati registrati; c) gli acquirenti degli immobili avevano riconosciuto l’omessa documentazione da parte della società venditrice delle somme percepite a titolo di acconto; nonchè, per avere omesso di esaminare il contenuto dei contratti preliminari di compravendita da cui non risultava che le somme erano state esclusivamente versate a titolo di caparra confirmatoria, in quanto era stato espressamente previsto che le stesse sarebbero state “portate a titolo di conto prezzo solo al pubblico atto di compravendita”, sicchè, proprio per espressa volontà delle parti, le somme costituivano anticipazione del versamento del corrispettivo pattuito, con conseguente assoggettabilità all’Iva;

il motivo è inammissibile;

la questione centrale oggetto della presente controversia è la corretta qualificazione degli importi versati dagli acquirenti in sede di stipula dei contratti preliminari di vendita, cioè se debbano essere qualificati quali “caparre confirmatorie” ovvero quali “acconti” sul prezzo finale, dovendo, solo in tale ultimo caso, essere soggette all’Iva;

il giudice del gravame ha chiarito, nel suo percorso motivazionale, che la diversa qualificazione degli importi versati costituiva un accertamento di fatto, in quanto implicava una verifica della reale volontà delle parti, sicchè era necessario procedere alla valutazione delle “concrete modalità redazionali delle relative clausole contrattuali”;

a questa affermazione preliminare, il giudice del gravame ha fatto seguire la considerazione che nei contratti preliminari vi era una esplicita indicazione circa la funzione da attribuire alle somme versate, in quanto nell’art. 4, punto 9, era espressamente previsto che le somme venivano versate quali “caparre confirmatorie” e che, inoltre, era irrilevante il fatto che l’importo versato fosse elevato, essendo una scelta negoziale delle parti; inoltre, ha osservato che non rilevava il fatto che per taluni contratti preliminari non vi fosse la data certa, posto che la stessa poteva essere desunta dalle risultanze del libro giornale e delle schede di mastro “clienti/caparre”;

in sostanza, il giudice del gravame, rispetto al punto decisivo della controversia, relativo alla esatta qualificazione delle somme versate in sede di stipula dei contratti preliminari, ha proceduto ad esaminare le clausole contrattuali ed ha ragionato in ordine alla non rilevanza delle diverse considerazioni prospettate dalla amministrazione finanziaria, pervenendo alla considerazione conclusiva che le somme corrisposte dovessero essere qualificate quali caparre confirmatorie;

non può quindi ragionarsi in termini di omesso esame circa un punto decisivo della controversia, tenuto conto del fatto che l’interpretazione di una clausola contrattuale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, in tale nozione dovendosi far rientrare gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass. civ., 8 marzo 2017, n. 5795);

in ogni caso, la questione è stata esaminata dal giudice del gravame, che ha espressamente dato risposta in ordine a diversi profili prospettati dall’amministrazione finanziaria al fine di evidenziare la diversa natura delle somme corrisposte in sede di stipula dei contratti preliminari;

peraltro, va ribadito il principio secondo cui la circostanza che il giudice del gravame abbia valorizzato alcuni elementi piuttosto che altri non determina di per sè un vizio di motivazione della sentenza, in quanto è il giudice di merito a dovere scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova, sicchè l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, per essere colpita dal sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle plausibili interpretazioni della clausola in esame;

pertanto, è nell’ambito del principio dell’autonoma valutazione degli elementi di prova a disposizione che, nel caso in esame, il giudice del gravame ha ritenuto di dovere dare rilevanza, unitamente agli altri elementi posti alla sua attenzione, secondo una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede sotto il profilo del vizio di motivazione, alla circostanza del rilevante importo versato in sede di contratto preliminare;

inoltre, va altresì precisato che la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti (privilegiando alcune e disattendendone altre), è prerogativa esclusiva del giudice di merito, sempre che questi dia contezza con motivazione adeguata e congrua del criterio adottato, come per l’appunto si è verificato nel caso di specie;

infine, con riferimento all’ulteriore profilo, prospettato con il presente motivo, relativo al fatto che nei contratti preliminari era espressamente previsto che le somme versate, seppure corrisposte a titolo di caparra confirmatoria, sarebbero state portate a titolo di conto prezzo, dà valore alla considerazione del giudice del gravame circa la loro qualificabilità quali caparre confirmatorie, posto che le parti, in tal modo, avevano previsto che solo in sede di stipula del definitivo, in considerazione del venire meno della funzione di garanzia propria della caparra confirmatoria, gli importi corrisposti sarebbero stati imputati al prezzo di vendita, come del resto previsto espressamente dall’art. 1385, c.c., secondo cui “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, commi 1 e 4, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per non avere dato rilevanza, al fine di qualificare gli importi corrisposti in sede di stipula dei contratti preliminari quali acconti sul prezzo finale, sia alla espressa previsione contrattuale secondo cui le somme sarebbero state portate a titolo di acconto prezzo al momento della stipula del contratto definitivo, sia all’entità dell’importo versato a titolo di caparra, ritenendo sufficiente, soprattutto per i preliminari di vendita non registrati, che la dizione “clienti c/caparre” fosse sufficiente ad imputare detti pagamenti a titolo di caparra confirmatoria, tenuto conto, peraltro, che, nel dubbio circa l’effettiva intenzione delle parti, le somme corrisposte prima della stipulazione del contratto definitivo devono essere qualificate come acconti sul prezzo finale;

il motivo è infondato;

la questione relativa alla corretta imputazione delle somme corrisposte dagli acquirenti con i contratti preliminari è stata risolta dal giudice del gravame valutando il contenuto delle clausole pattizie da cui ha fatto derivare che gli importi non erano assoggettabili all’Iva in quanto costituivano caparre confirmatorie, sicchè ha ritenuto che erano stati corrisposti solo in funzione di garanzia del corretto adempimento dell’obbligazione, ponendosi il versamento al di fuori della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1 e 4, che attiene, invece, al diverso caso di versamento anticipato del corrispettivo, circostanza esclusa dal giudice del gravame;

il profilo, poi, di censura relativo alla violazione dell’art. 2697, c.c., dunque alla ripartizione dell’onere di prova, non può trovare considerazione;

in primo luogo, va precisato che il vizio di violazione di legge può essere posto anche con riguardo alla violazione dell’art. 2697, c.c., ma si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. civ., 23 ottobre 2018, n. 26769);

va quindi precisato che questa Corte ha più volte affermato che “il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e s.s. e art. 2697 c.c., comma 2” (Cass. civ., 7 giugno 2017, n. 14237; Cass. civ., 23 ottobre 2018, n. 44435; Cass. civ., 29 maggio 2018, n. 13395);

la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, ha fatto corretto uso di tale regola iuris, in effetti applicabile nel caso nel esame, ritenendo che gli elementi di prova presuntiva sui quali l’amministrazione finanziaria aveva basato la qualificazione degli importi versati quali acconti del prezzo finale non fossero idonei, dovendosi, invece, ritenere che le parti avessero voluto attribuire ai suddetti importi la funzione di caparra confirmatoria;

non vi è stata quindi la violazione di legge dedotta dalla ricorrente con la quale, sostanzialmente, si denuncia la erronea valutazione degli elementi di prova presuntiva prospettati dall’amministrazione finanziaria, il che resta, peraltro, irrilevante ai fini della violazione di legge, la quale, come già si è detto, non può riguardare la valutazione concreta della prova che attiene ad un giudizio di fatto su cui non può essere chiamata a pronunciarsi questa Corte;

In ogni caso non si ravvisa neppure, nella sostanza, alcuna omessa considerazione degli elementi di prova presuntiva prospettati dall’amministrazione finanziaria a fondamento della propria pretesa, poichè, invero, la sentenza impugnata ha preso in esame gli argomenti addotti ma li ha confutati secondo un percorso argomentativo logico, valorizzando l’espressa formulazione contenuta nei contratti preliminari della natura di caparra confirmatoria delle somme versate e negando il valore di prova presuntiva all’entità dell’importo;

in sostanza, il giudice del gravame ha valutato, come detto, gli elementi di prova forniti dall’amministrazione finanziaria ed ha conseguentemente ritenuto che non era stato da essa assolto l’onere su di esso gravante di provare che gli importi versati erano anticipi del corrispettivo finale;

nè può valere l’ulteriore riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, citata nel ricorso, secondo cui, nel dubbio sull’effettiva intenzione delle parti, deve ritenersi che l’importo sia versato a titolo di acconto: in realtà, il giudice del gravame ha evidenziato che le parti avevano espressamente previsto che le somme erano state versate a titolo di caparra confirmatoria, non prospettandosi, dunque, alcun profilo di dubbio in ordine alla funzione attribuita al versamento degli importo al momento della stipula del contratto preliminare;

del tutto privo di specificità, inoltre, è l’ulteriore circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che gli importi corrisposti erano pari a circa l’80/90 per cento dell’intero importo da corrispondere; si tratta, invero, di un profilo non solo già tenuto in considerazione dal giudice del gravame, ma sul quale parte ricorrente non ha in alcun modo assolto all’onere di specificazione, non consentendo a questa Corte di apprezzarne, con specifico riferimento al caso di specie, la rilevanza;

in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano in complessive Euro 10.000.00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA