Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10317 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1638-2019 proposto da:

FORIO MARE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA FORTUNA,

SILVIO TRANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 38/A, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI MECHELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO ACUNTO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5423/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava la cartella di pagamento relativo alla TARSU/TIA 2008-2009;

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente per difetto della prova della notifica;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente confermando le valutazioni della CTP quanto all’inammissibilità della notifica del ricorso originario e ritenendo che il ricorso di primo grado è stato consegnato all’amministrazione comunale ed al concessionario mediante la diretta presentazione nei relativi uffici del protocollo, secondo una modalità astrattamente consentita dal sistema processuale tributario: tuttavia, in punto di fatto, il timbro di ricezione presenta una data ma è del tutto privo di sottoscrizione, la quale è elemento essenziale dell’attestazione, in mancanza della quale la stessa deve considerarsi del tutto inesistente, il che rende ininfluenti le considerazione relative all’eventuale conoscenza aliunde da parte delle controparti della pendenza del ricorso; e inoltre presente l’indicazione del responsabile del procedimento;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Forio d’Ischia e l’Agenzia delle entrate si costituivano con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, in quanto, diversamente da quanto asserito dalla CTR, affianco al numero di protocollo si trova la sottoscrizione dell’addetto alla ricezione: in ogni caso il difetto di sottoscrizione non darebbe luogo ad inesistenza così che i vizi del processo notificatorio sarebbero sanati dalla costituzione dell’ente avvenuta ex art. 156 c.p.c.;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, come convertito in L. n. 31 del 2008 per l’assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento, che determinerebbe la nullità della cartella;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 23, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, lamentando di essere stato condannato alle spese anche a favore del concessionario nonostante sia giuridicamente inesistente la costituzione in giudizio del concessionario mediante avvocato del libero foro, ossia senza avvalersi dell’Avvocatura;

considerato, quanto al primo motivo, che, secondo questa Corte:

nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell’appello, che, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata “all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell’atto depositato manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell’ente locale, potendo tale timbro non essere stato apposto dall’impiegato “addetto”, nè essendovi modo per individuare quest’ultimo (Cass. n. 22576 del 2004; Cass. n. 8982 del 2002: in senso sostanzialmente analogo anche Cass. n. 2816 del 2012, secondo cui nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata “all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell’atto);

ritenuto che la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha considerato inammissibile la notifica del ricorso originario perchè il timbro di ricezione presentava una data ma era del tutto privo di sottoscrizione, la quale è elemento essenziale dell’attestazione, in mancanza della quale la stessa deve considerarsi del tutto inesistente mentre questo stesso motivo sarebbe inammissibile laddove (dal momento che secondo il ricorrente, al contrario di quanto sostenuto dalla CTR, la firma sarebbe presente) mira, nel lamentare una violazione in diritto, a sottoporre al giudice di legittimità una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice di merito (Cass. 3867 del 2019): peraltro qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. n. 13625 del 2019);

considerato che il secondo motivo è prima di tutto inammissibile laddove (dal momento che secondo il ricorrente, al contrario di quanto sostenuto dalla CTR, manca l’indicazione del responsabile del procedimento) mira, nel lamentare una violazione in diritto, a sottoporre al giudice di legittimità una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice di merito (Cass. 3867 del 2019): peraltro qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. n. 13625 del 2019); peraltro, secondo questa Corte, proprio lo Statuto del contribuente, art. 10, secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, va interpretato alla luce dei principi espressi dall’art. 3 Cost. (ragionevolezza), nonchè alla luce del principio di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost. che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009): pertanto la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica: il contribuente non ha infatti prospettato le ragioni per le quali l’ipotetica omessa indicazione del responsabile del procedimento avrebbe comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo (Cass. n. 11052 del 2018);

considerato, quanto al terzo motivo, che in tema di ricorso per cassazione, qualora – come nel caso di specie – siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694 del 2018): tale motivo pertanto difetta dei requisiti minimi di autosufficienza, perchè non riporta la relativa parte d’interesse della sentenza della CTP nè i motivi d’appello riguardanti tale aspetto, così che non può escludersi che si sia formato un giudicato interno relativo alla statuizione della sentenza di primo grado quanto alla condanna alle spese nei confronti del concessionario (Cass. n. 7499 del 2019, secondo cui, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Cassazione non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purchè il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma – per il principio di autosufficienza – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile “ex officio”);

ritenuto pertanto infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibili il secondo ed il terzo, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500 per ciascuno dei controricorrenti, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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