Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10317 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.26/04/2017),  n. 10317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20652-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA BILOTTA,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

ALI S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1143/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/09/2012 r.g.n. 1371/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato

GAETANO GRANOZZI;

udito l’Avvocato ROSARIO SICILIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cosenza ritenne illegittimo il contratto di fornitura di manodopera concluso tra Poste Italiane s.p.a. e la società (OMISSIS) s.p.a., dichiarando che tra P.G. e Poste si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 18.10.2003, condannando la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 9.6.2005 sino all’effettivo ripristino del rapporto.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste. Resisteva il solo P..

Con sentenza depositata il 12 settembre 2012, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il P. con controricorso, mentre la ALI s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè la sussistenza delle ragioni giustificanti il ricorso al lavoro temporaneo.

Lamenta che se la sentenza impugnata avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta, avrebbe dovuto convenire che la prestazione interinale del P. fu richiesta e si svolse in un periodo caratterizzato da numerose e continue assenze del personale addetto allo sportello, e dunque legittimamente in base alle previsioni di cui al c.c.n.l.

Il motivo è inammissibile, essendo diretto, nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad una nuova valutazione dei fatti.

Deve infatti rimarcarsi che “..Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881). Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito (che ha ritenuto non provato che il P. sostituì impiegati addetti agli sportello). L’inammissibilità deriva altresì dalla riproduzione in ricorso di una congerie di documenti che dovrebbero provare le assenze del personale, laddove in tema di ricorso per cassazione, la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore, Cass. n. 17002/13, Cass. n. 26277/13; cfr. altresì Cass. n. 17168/12, Cass. n. 593/13, Cass. n. 10244/13.

Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, non può del resto ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13; D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4, L. n. 196 del 1997, art. 10.

Lamenta in sostanza la ritenuta inapplicabilità del citato art. 32 nel caso di specie.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha ormai da tempo affermato che in tema di lavoro interinale, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 nel significato chiarito dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 trova applicazione con riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a) convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione (Cass. 17.1.2013 n. 1148). Questa Corte ha anche chiarito che in tema di lavoro interinale, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 trova applicazione in ogni caso in cui vi sia una contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato, e dunque anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a) convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione, atteso che anche tale contratto è riconducibile alla categoria del contratto di lavoro a tempo determinato (come si desume anche dalla Direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che, proprio per tale astratta riconducibilità, lo ha escluso espressamente dal suo campo di applicazione), Cass. 29.5.2013 n.13404, Cass. 23.4.2015 n. 8286.

3. In definitiva mentre deve dichiarato inammissibile il primo motivo, deve accogliersi secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione dell’indennità dovuta al lavoratore L. n. 183 del 2010, ex art. 32 oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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