Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10317 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.Z., elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale n. 243

presso lo studio degli Avv.ti Savi Alessandro e Montanari Barbara

che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.P. da Palestrina

n. 19 presso lo studio dell’Avv. Di Stefani Stefania che la

rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1320/35/14 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 4 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

F.Z. impugnò innanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento, iscritta a ruolo a titolo di Irpef e Addizionali degli anni di imposta 2004 e 2005, a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. Il ricorrente dedusse di non avere avuto notificati gli atti prodromici all’emissione della cartella.

La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso rilevando che gli avvisi di accertamento risultavano ritualmente notificati, a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, a seguito della temporanea assenza del destinatario dalla sua residenza.

La decisione, appellata dal contribuente, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, preliminarmente, dichiarava l’inammissibilità del motivo relativo all’omesso esame dell’eccezione di inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, perchè la questione non era stata proposta con il ricorso introduttivo. Nel merito, riteneva, comunque, il motivo infondato, in quanto dagli atti emergeva che la notificazione della cartella era stata effettuata direttamente a mezzo posta, facoltà espressamente riconosciuta dalla legge al Concessionario. Ribadiva la ritualità e la validità della notificazione degli avvisi di accertamento, come già dichiarata dal primo Giudice.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi cui resistono, con autonomi controricorsi, l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud S.p.a..

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 laddove la C.T.R. aveva ritenuto inammissibile il motivo di appello con il quale si era lamentato l’omesso esame, da parte della C.T.P., dell’eccezione di inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, in quanto la questione non sarebbe stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.

1.1. La censura è infondata. Il Giudice di appello ha correttamente, e con diffusa motivazione, accertato che la questione, relativa all’inesistenza della notificazione non era stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e, quindi, costituiva questione nuova, inammissibile nel giudizio di appello. La C.T.R. ha, invero, dato atto che l’eccezione, malgrado indicata nella rubrica del ricorso in primo grado, non aveva trovato alcuna illustrazione nel corso dell’atto difensivo, integralmente dedicata alla dedotta invalidità degli atti prodromici.

Tale diffusa argomentazione, con relativo accertamento in fatto, è stata solo genericamente censurata con il motivo di ricorso per cassazione in esame, non avendo il ricorrente neppure smentito quanto accertato in fatto dalla C.T.R.

1.2 Peraltro, la tesi difensiva, ribadita anche nella memoria, secondo cui trattandosi di difetto di notificazione, l’eccezione sarebbe stata rilevabile anche d’ufficio è infondata. La giurisprudenza, citata a conforto del motivo, attiene, invero, alla notificazione degli atti processuali laddove, nella specie, si verte della notificazione di una cartella di pagamento per la quale vale la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 10477 del 23/04/2008) secondo cui “l’avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, nè funzionale al processo, poichè non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria, si correla l’instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne discende che alla notificazione dell’avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d’ufficio delle nullità”.

2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. avrebbe omesso totalmente l’esame del motivo di appello con il quale si eccepiva l’illegittimità e inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, risultando la stessa in bianco nonchè l’ulteriore motivo con il quale si deduceva l’illegittimità e inesistenza della notificazione della cartella di pagamento in quanto non erano state seguite le formalità dell’art. 140 c.p.c..

3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e censura l’argomentazione con la quale la C.T.R. ha evidenziato che peraltro la doglianza (relativa all’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento) sarebbe stata infondata in quanto, nella specie, come è pacifico…la notifica, perfezionatasi in data 1.3.2011, è avvenuta mediante diretta spedizione postale.

4. I motivi, vertenti sulla stessa questione, possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili a seguito del rigetto del primo motivo di ricorso. In virtù di tale rigetto, infatti, rimane ferma la declaratoria, effettuata dalla C.T.R., di inammissibilità della questione (relativa alla inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento) siccome nuova, costituente la vera ratio su cui si fonda la sentenza impugnata.

4.1 Il peraltro e il condizionale usato dal Giudice di appello rende, infatti, evidente che la successiva argomentazione di infondatezza della questione è stata resa quale mero obiter dictum. In ogni caso, anche a volere ritenere tale argomentazione una seconda ratio decidendi, la conferma della prima (a seguito del rigetto del motivo di censura) rende le doglianze inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse giacchè, anche ove fondate, inidonee alla cassazione della sentenza impugnata.

5 Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 e della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 8. Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R., nel ritenere validamente notificati, gli atti prodromici alla cartella, non avrebbe correttamente applicato il principio della conoscenza degli atti amministrativi da parte del contribuente, sancito in materia di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa.

5.1 La censura è inammissibile per più ragioni. Innanzi tutto perchè la questione, non risulta essere stata riproposta nel giudizio di appello. Inoltre, la censura, nei termini in cui è formulata è generica e, soprattutto, sotto l’egida della violazione di legge, introduce surrettiziamente un’inammissibile, in questa sede, rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dal primo giudice e confermato dal secondo.

6 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.

7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito e in favore di Equitalia Sud S.p.a. in complessivi Euro 5.600,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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