Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10317 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17938-2009 proposto da:

EDIFICAT SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TIRABOSCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLI STEFANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFICIO GROSSETO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/2008 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 29 maggio 2008 la commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l’appello della soc. Edificat nei confronti dell’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di liquidazione del 5 dicembre 2005 relativo all’imposta di registro per gli acquisti immobiliari di cui al rogito del 23 settembre 2004. Ha motivato la decisione affermando che: a) l’avviso era dotato di sufficiente motivazione, atteso il riassuntivo richiamo ai controlli presso il comune di Grosseto dai quali era emerso che le p.lle controverse non rientravano affatto nel piano particolareggiato, circostanza poi riscontrata in sede giudiziale con l’esibizione della nota di riferimento; b) la scheda di dettaglio del PRG non era affatto assimilabile ad un piano particolareggiato, avendo l’una natura previsionale generale e l’altro funzione attuativa dello stesso PRG. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la soc. contribuente; l’Agenzia si è costituita con controricorso.

Sul primo motivo, con quesito di diritto per violazione di legge relativa alla pretesa nullità dell’atto impositivo per omessa indicazione o allegazione del documento su cui si fondava l’accertamento, si osserva che questa Corte equipara all’allegazione dell’atto esterno la riproduzione sintetica del suo contenuto essenziale; tale equiparazione è ricavabile dall’invocato della L. n. 212 del 2000, art. 7 ove interpretato in conformità alla ratio perseguita dal legislatore e consistente nel porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva per consentirgli il pieno esercizio delle sue facoltà difensive (Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 09/04/2010). Sicchè non può essere annullato per difetto di motivazione un avviso ove nell’atto impositivo sia sostanzialmente contenuta una sintesi dell’atto esterno extratributario (nella fattispecie la nota del comune di Grosseto in data 5 dicembre 2005).

Esso non costituisce in se la giustificazione dell’avviso, al pari di quel che accade, in generale, per tutti gli altri atti preparatori, le disposizioni regolamentari e le norme attributive del potere esercitato con l’adozione del provvedimento; in sostanza, esso resta estraneo alla motivazione dell’avviso, quando, come nella specie, l’atto impositivo da conto, attraverso l’indicazione dei relativi mappali, che i terreni non ricadono in zona regolata dal piano particolareggiato (ai fini delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3). Si ricordi che gli strumenti urbanistici acquistano efficacia normativa con conseguente presunzione ex lege di conoscenza da parte di tutti i cittadini (Sez. 1, Sentenza n. 793 del 19/01/2001; Sez. 2, Sentenze: n. 2581 del 12/04/1983, n. 1469 del 05/02/1993, n. 18653 del 16/09/2004, n. 4971 del 02/03/2007).

Considerato, dunque, che l’avviso di liquidazione è in tal modo sufficientemente motivato, non era certo impedito alla soc. contribuente, la quale avesse ritenuto che esistesse difformità o contraddizione tra provvedimento e atto istruttorio ovvero inesattezza delle relative risultanze, di esercitare il suo diritto di accesso ai documenti amministrativi (“anche comunali e, assolvendo il suo onere probatorio, facesse valere in giudizio, fin dal primo grado di merito e in concreto, l’eventuale vizio specifico dell’avviso di accertamento (cfr., in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 729 del 19/01/2010). Sul secondo motivo, si rileva che, nella sostanza, viene denunziato come vizio di motivazione non l’accertamento di un fatto materiale ma, inammissibilmente, la medesima questione di diritto oggetto del primo motivo, ma senza formulare il quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorrano le ipotesi della manifesta infondatezza (1^) e della inammissibilità (2^) dei motivi e che da ciò consegua il rigetto del ricorso con regolamentazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per onorario oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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