Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10316 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36664-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO SERGIO SCAMPOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 427/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente si opponeva all’iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia centro s.p.a. per il versamento del Dir. Annuo CCIAA;

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensava le spese;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente riconoscendo una ipotesi di soccombenza virtuale dell’Agenzia delle entrate, in quanto, dalla verifica della documentazione inoltrata da Equitalia, si evince la mancanza nell’avviso di iscrizione dell’indicazione della rendita catastale, mancanza particolarmente grave in relazione alla successiva iscrizione ipotecaria;

la contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c. ss. e del D.M. n. 55 del 2014 per essersi la CTR discostata – nel liquidare 600 Euro e senza indicare i criteri seguiti per determinare tale ammontare – dai valori minimi per la liquidazione delle spese, dal momento che il valore della causa era di 14.189,24 Euro, corrispondente all’ammontare dell’ipoteca immobiliare eseguita da Equitalia, valore per il quale il D.M. n. 55 del 2014 prevede una condanna alle spese del primo grado compresa tra i 2.581,28 Euro e i 5.000 Euro;

ritenuto che tale motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 636 c.p.c., comma 1, u.p., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell’autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare (Cass. n. 29212 del 2019);

in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286 del 2017);

è erronea una liquidazione omnicomprensiva, unitaria e priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. 9 marzo 2007, n. 5318; Cass. 30 luglio 2002, n. 11276 e Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. 15 novembre 2017, n. 27020, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari;

la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha liquidato una somma inferiore rispetto ai minimi indicati dal D.M. n. 55 del 2014 senza indicare i criteri di calcolo e i motivi per i quali si è discostata dai minimi;

pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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