Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10316 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 29/04/2010), n.10316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A.M.L., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Ludovisi n. 35, presso la avv. COZZI Ariella, unitamente all’avv.

Rocco Baldassini che la rappresenta e difende per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente -d

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 1741, pubblicato

il 5 marzo 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13

aprile 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 11 luglio 2005 – 5 marzo 2007 la Corte d’Appello di Roma rigettava il ricorso proposto da D.A.M. L. per il riconoscimento dell’equa riparazione spettante per la non ragionevole durata del processo da lei promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 1993 e concluso con sentenza di perenzione nel 2004. Sosteneva la corte che nella specie doveva escludersi qualsiasi pregiudizio di ordine non patrimoniale in quanto il ricorrente aveva dichiarato di aver fatto cancellare la causa dal ruolo nel 2001 a seguito del venir meno del suo interesse al giudizio.

Contro il decreto ricorre per cassazione con quattro motivi D. A.M.L..

Non ha presentato difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile a causa della mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., poichè manca la prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Nè, del resto, l’inammissibilità può essere nella specie esclusa dalla produzione dell’avviso di ricevimento prima dell’inizio della relazione all’udienza di discussione, stante l’assenza del difensore del ricorrente, o dalla partecipazione al giudizio della Amministrazione intimata, che non ha svolto alcuna difesa (SS.UU. 14 gennaio 2008, n. 627).

L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’esposizione e l’esame delle censure prospettate dal ricorrente.

Non vi è materia per una pronuncia sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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