Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10316 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.26/04/2017),  n. 10316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1672-2015 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9 SC C – 2°P. INT. 2-3, presso lo studio

dell’avvocato CARLO RIENZI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, C.F (OMISSIS), succeduta a titolo universale e quindi

anche nei rapporti giuridici qui controversi alla BANCA POPOLARE DI

ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7126/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2014 r.g.n. 9869/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA TABANO per delega verbale Avvocato

RIENZI CARLO;

udito l’Avvocato MARIO ANTONINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 11.7.14 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di S.A. contro la sentenza del Tribunale capitolino che ne aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli il 2.7.08 da Banca Popolare di Roma S.p.A., per reiterate sottrazioni dalla cassa di somme di denaro in contropartita di operazioni prive di giustificativi di spesa e di plausibili ragioni, il tutto nell’ambito di numerose operazioni contabili di addebito di costi per l’agenzia sotto la voce “spese postali”.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.A. affidandosi a sette motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria (incorporante Banca Popolare di Roma S.p.A.) resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.c. e art. 24 Cost., per avere la sentenza impugnata negato che l’ammissione di svariati addebiti (ma non di tutti) fatta dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare in sede di audizione, con l’assistenza d’un sindacalista, fosse stata resa in stato di incapacità naturale date le condizioni di turbamento psichico (attestate dalla documentazione sanitaria e da una perizia di parte) in cui il lavoratore si trovava; prosegue il ricorso con il dire che tali condizioni, ascrivibili anche alla stressante situazione lavorativa di S.A., non potevano essere escluse sol per la presenza, durante l’audizione, d’un sindacalista.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., per avere la società creato condizioni di confusione e di cattiva organizzazione tali da far incorrere il lavoratore nei presunti errori contestatigli, provocandogli uno stato di malattia in una situazione di salute già delicata, anche a cagione di comportamenti datoriali prepotenti e vessatori.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione su un fatto decisivo ai fini del giudizio, non avendo la Corte territoriale valutato complessivamente il materiale di causa, da cui risultava che il datore di lavoro, oltre a creare le condizioni per il verificarsi della malattia del lavoratore, era anche a conoscenza dello stato di confusione che ingenerava le irregolarità, considerato il caos organizzativo e gestionale dell’agenzia (OMISSIS) emerso già all’esito d’una ispezione del maggio 2007; pertanto – prosegue il ricorso – se irregolarità di cassa vi erano state, esse erano ascrivibili all’inerzia della banca a fronte della riscontrata disorganizzazione.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2014 e 2016 c.c. e art. 115 c.p.c., per sproporzione tra l’infrazione contestata e la sanzione disciplinare del licenziamento, infrazione verificatasi in un contesto in cui al ricorrente erano state illegittimamente affidate mansioni incompatibili fra loro e che non tenevano conto della sua situazione familiare, di cui la banca era pur a conoscenza; denuncia, altresì, il ricorso la mancata considerazione dell’anzianità di servizio del ricorrente e dell’assenza di suoi precedenti disciplinari.

Con il quinto motivo ci si duole di omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, fatto consistente nella mancanza d’una regolamentazione aziendale per la tenuta delle spese postali e nel mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante sul datore di lavoro, sull’esistenza di apposita normativa o prassi.

Il sesto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2119 c.c. e art. 132 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato il danno causato dall’assegnazione al ricorrente di mansioni tra loro incompatibili (e comunque vietate) di cassiere con le chiavi e di direttore e sportellista; nel motivo si lamenta, ancora, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patiti per la vessatoria condotta datoriale ai fini della risoluzione del contratto di mutuo con il ricorrente, condotta viziata anche da disparità di trattamento rispetto alle sanzioni irrogate ad altri lavoratori per addebiti ben più gravi; infine – conclude il motivo – la sentenza non ha valutato il carattere ingiurioso del licenziamento, che può sussistere anche ove, in ipotesi, sia ravvisabile una giusta causa di recesso: in proposito i giudici di merito non hanno tenuto conto della prolungata emarginazione, del reiterato demansionamento e della denigrazione o sottovalutazione del lavoro cui era stato sottoposto il ricorrente.

Il settimo motivo denuncia violazione del giusto processo ex art. 24 Cost. e ex art. 6 CEDU, nonchè del Trattato sull’Unione Europea, non essendo stata disposta una CTU medico-legale per accertare la situazione lavorativa determinata dal datore di lavoro e i fatti concernenti la sfera privata o interiore del lavoratore, atteso che il suo stato di malattia è stato provocato dalle cumulative mansioni illegittimamente assegnategli dalla banca.

2- Il primo motivo è infondato.

Le ammissioni rese in sede di procedimento disciplinare dal lavoratore al datore di lavoro hanno la natura giuridica, ove accompagnate dall’animus confitendi, di confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, confessione equiparata a quella giudiziale (art. 2735 c.c., comma 1) e non revocabile se non per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).

E’ pur vero che tale animus, inteso come consapevolezza e volontà intenzionale di dare conoscenza al destinatario del fatto dichiarato, deve escludersi in caso di incapacità naturale del dichiarante (cfr. Cass. n. 6076/79); ma nel caso di specie la sentenza impugnata ha in punto di fatto negato che il ricorrente si trovasse, nel momento in cui ha reso le proprie dichiarazioni, in stato di incapacità naturale.

Ciò ha concluso alla luce delle circostanze dell’audizione, della presenza d’un sindacalista che assisteva il ricorrente e del rilievo che la stessa documentazione sanitaria invocata da S.A. si limitava ad ipotizzare soltanto “una sorta di incapacità parziale del suo stato psichico”: si tratta di accertamento riservato al giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da adeguata motivazione (cfr. Cass. n. 17915/03).

3- Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo si collocano all’esterno dell’area di cui all’art. 360 c.p.c. perchè, ad onta dei richiami normativi in essi contenuti, sostanzialmente sollecitano soltanto una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento.

Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata): l’omesso esame cui si riferisce la norma deve riguardare (come statuito da Cass. S.U. 7.4.14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi) un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo o il suo apprezzamento) e non determinati elementi probatori (come invece si deduce in ricorso).

Per di più, i vizi di omesso esame vengono denunciati anche in modo irrituale rispetto alle prescrizioni di cui alla summenzionata sentenza n. 8053/14.

4- Ancora da disattendersi è il sesto motivo: anche in esso si sollecitano soltanto nuove valutazioni in punto di fatto.

Alle considerazioni svolte nel paragrafo che precede va aggiunto, quanto all’asserito carattere ingiurioso del licenziamento, che secondo costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 23686/15; Cass. n. 22536/14; Cass. n. 15496/08; Cass. n. 7479/03; Cass. n. 5850/97; Cass. n. 6375/87) per dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune il licenziamento deve concretarsi – per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore licenziato, connotazione che non s’identifica con la mera mancanza di giustificazione del recesso (giustificazione che – anzi – è stata motivatamente ravvisata dalla gravata pronuncia).

In altre parole, il carattere ingiurioso del licenziamento, che va provato da chi lo lamenti (v. giurisprudenza innanzi citata), deriva unicamente dalla forma in cui esso venga espresso o dalla pubblicità o da altre modalità con cui sia stato adottato, idonee a ledere l’integrità psico-fisica del lavoratore.

Ad esempio, è ingiurioso il licenziamento cui l’azienda dia indebita e non necessaria pubblicità, che si accompagni a gratuite considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore e/o che gli attribuisca condotte infamanti secondo il comune sentire: nulla di tutto ciò è emerso nel caso di specie.

6- Il settimo motivo è, a monte, inammissibile perchè non censura l’argomentazione di fondo spesa dai giudici di merito, che hanno evidenziato che le domande risarcitorie avanzate dall’odierno ricorrente muovevano tutte dal presupposto dell’illegittimità del licenziamento, presupposto che, invece, è stata escluso.

7- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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