Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10316 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5788/2017 proposto da:

S.S. e S.R., rappresentati e difesi dall’avv.

Vincenzo Taranto ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC

di quest’ultimo, domicilio in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2800/18/16 della Commissione tributaria

Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata

il 20/07/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con istanza del 30/12/2004 S.S. e S.R. chiedevano all’Agenzia delle entrate il rimborso di Euro 321.753,59 versate a titolo di imposta di successione per effetto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto residenti in uno dei Comuni colpiti dal sisma del 13 e16 dicembre 1990.

2. Avverso il silenzio rifiuto i contribuenti proponevano ricorso e la CTR, con sentenza n. 2800/18/16, depositata il 20/07/2016, nel confermare la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di rimborso sul presupposto che le imposte pagate dai contribuenti trovavano causa in una denuncia di successione del 1988 e, dunque, antecedente agli anni 1990-1992 indicati dall’art. 9, comma 17, cit.

3. Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione.

5. In prossimità della camera di consiglio i contribuenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo i contribuenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza emessa dalla CTR per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c..

I ricorrenti lamentano che la CTR non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello afferente alla dedotta violazione del diritto degli stessi, quali residenti in uno dei comuni delle Provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal sisma del dicembre 1990, ad usufruire della definizione agevolata ex L. n 289 del 2002 e, dunque del rimborso richiesto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’Ordinanza Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, art. 1 e dei successivi provvedimenti di proroga, nonchè del D.P.R. n. 81100 del 1991, articolo unico e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Con tale censura i ricorrenti assumono che, qualora si ritenga infondato il primo motivo di ricorso, la CTR avrebbe violato le norme sopra indicate nel non riconoscere l’agevolazione richiesta, assumendo all’uopo rilievo la precedente sospensione e rateizzazione del pagamento del tributo in esame concessa dall’Amministrazione finanziaria proprio in ragione di tali norme; di talchè ad essi andava riconosciuta anche la definizione agevolata ex art. 9 cit..

In sostanza i contribuenti rilevano che avendo usufruito della sospensione dal pagamento dell’imposta per effetto dell’ordinanza indicata, avevano diritto anche alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 9 cit., in quanto entrambe le previsioni si rivolgevano alle persone colpite dal sisma del 1990.

3. Con il terzo motivo i contribuenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’Ordinanza Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, art. 1, nonchè del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31, 33 e 37, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere la CTR ritenuto non applicabile all’obbligazione tributaria di cui era giudizio la normativa di favore contenuta nelle indicate disposizioni e ciò anche contro il principio del legittimo affidamento.

I ricorrenti assumono che l’obbligazione tributaria nei loro confronti, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, era nata nel 1990 con la conseguente applicabilità dell’art. 9 cit., e ciò in quanto a seguito della liquidazione dell’imposta avvenuta il 23.5.1989 la prima rata era dovuta il 30.8.1990.

In secondo luogo, i contribuenti rilevano che essendo stato loro riconosciuta la sospensione dal pagamento dei tributi agli stessi andava applicata anche la disciplina della definizione agevolata ex art. 9 cit, in quanto entrambi gli istituti si fondavano sui medesimi presupposti.

4. Il primo motivo non è fondato.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato.

La CTR fonda il proprio decisum della inapplicabilità ai contribuenti della definizione agevolata di cui ala L. n. 289 del 2002 sul presupposto, evidentemente assorbente, che l’imposta di successione e INVIM pretesa dall’Amministrazione si fondava su una dichiarazione di successione del 1988 e, quindi, relativa ad una annualità diversa da quella degli anni 1990, 1991 e 1992 presi in considerazione dalla suindicata legge.

5. Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, non sono fondati.

I contribuenti lamentano che, essendo residenti nel Comune di Catania colpito dal sisma del dicembre 1990, avevano richiesto ed ottenuto i benefici previsti dall’ordinanza ministeriale n. 2057/FPC del 21/12/1990 (sospensione e rateizzazione del pagamento dell’imposta di successione e INVIM relativa al decesso di S.M. avvenuto il (OMISSIS)) e che, pertanto, agli stessi, in ragione del pagamento della prima rata avvenuto il 30.8.1990, doveva applicarsi la definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Il Collegio rileva che l’assunto dai cui muovono i ricorrenti – secondo cui al riconoscimento dei benefici di cui all’indicata ordinanza, per effetto del richiamo ad essa fatto dall’art. 9, comma 17, cit. consegue automaticamente anche la relativa definizione agevolata da quest’ultimo disposta – non tiene conto che, per come rilevato dalla CTR, il presupposto d’imposta si era verificato in epoca antecedente (denuncia di successione del 8.9.1988) rispetto agli anni 1990. 19991 e 1992 presi in considerazione dell’art. 9, comma 17, cit.

Quest’ultima norma, infatti, limita l’ambito di applicazione della definizione agevolata per i debiti verso l’Amministrazione finanziaria alla “posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992” e, dunque, in tali anni si deve essere verificato il presupposto di imposta che, diversamente, nel caso di specie si è concretizzato in epoca antecedente.

L’avvenuta rateizzazione degli importi dovuti dai contribuenti a titolo di imposta di successione deve, dunque, ricondursi ad un mero errore che, in quanto tale non può fondare alcun legittimo affidamento in capo a quest’ultimi circa la pretesa del riconoscimento dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 9, comma 17, cit. in quanto fondato sull’assenza del requisito da esso fissato. Ed invero, il legittimo affidamento del contribuente non può incidere sulla debenza di un tributo che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (da ultimo Cass. n. 370 del 2019).

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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