Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10316 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17928-2009 proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato

CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA

(OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 103/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 5 luglio 2008 la commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato l’appello di T.A. nei confronti dell’Agenzia delle entrate confermando l’avviso di accertamento notificato il 29 luglio 2005 (IRPEF 2000). Ha motivato la decisione, affermando che la tassazione separata per plusvalenza sulla compravendita immobiliare del 22 febbraio 2000 era legittima perchè:

a) non sussisteva alcuna doppia tassazione, avendo l’Ufficio decurtato la quota di plusvalenza sottoposta a IRPEF dell’INVIM assolta (oltre che della rivalutazione monetaria del costo d’acquisto); b) il suolo in questione era da considerasi, a fini fiscali, edificabile in base allo strumento urbanistico locale, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione degli ulteriori strumenti attuativi comunali.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due quesiti per violazione di legge; l’avvocatura erariale si è costituita con controricorso contenente eccezione preliminare.

Sull’eccepita carenza di legittimazione processuale dell’intimato Ministero dell’economia e delle finanze, si rileva che questo è stato erroneamente evocato in cassazione dalla contribuente, non essendo stato parte nel giudizio di secondo grado ed essendo oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

Sul primo quesito, relativo all’asserita doppia tassazione sulla medesima compravendita per aver già assolto ogni onere tributario con il pagamento dell’INVTM, si rileva che l’amministrazione finanziaria procede al calcolo delle plusvalenze semplicemente detraendo l’INVIM pagata dal contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 12986 del 02/10/2000). L’avvenuta detrazione, addotta dall’Agenzia in sede di merito e positivamente valutata dalla CTR, costituisce accertamento in fatto incensurabile e comunque non censurato. Si aggiunga che l’INVIM non può essere automaticamente equiparata alla determinazione di una plusvalenza assoggettabile a IRPEF, in quanto i due tributi, l’uno “indiretto” sui trasferimenti l’altro diretto sui “redditi”, sono strutturati in maniera del tutto diversa e rispondono a finalità fra loro differenti. Sul secondo quesito, relativo alla pretesa violazione del TUIR che assoggetta a imposta le plusvalenze realizzate a seguito di cessione onerosa di suoli edificatali, si ribadisce che la natura edificatoria di un terreno va accertata tenendo conto della tendenza dell’ordinamento fiscale – desumibile dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 – quaterdecies, comma 16, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in tema di I.C.I.) e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248 (contenente una definizione di area fabbricabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sul reddito e di I.C.I.) – a ricomprendere in tale categoria tutte le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale approvato dal comune, indipendentemente dall’adozione dei successivi atti di controllo (approvazione regionale) e dall’esistenza di strumenti attuativi, richiedendosi soltanto che sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento volto ad attribuire all’area la natura edificatoria o a modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione (Sez. U, Sentenza n. 25505 del 30/11/2006; Sez. 5, Sentenze n. 20097 del 18/09/2009 e n. 11217 del 16/05/2007). L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è, infatti, sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, a- vente carattere istantaneo (Sez. U, cit.). L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione, non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione (Sez. U, cit.). Sul punto specifico manca una specifica censura con relativo quesito e comunque il tema non è presente del dibattito processuale di secondo grado (v. sent. impugnata).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che la ricorrente ha depositato memoria e considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che il ricorso debba essere disatteso e che da ciò consegua anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia controricorrente; rilevata, infine, la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto evocato, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali, sicchè la sua posizione non incide concretamente sul presente giudizio e le relative spese possono essere compensate tra gli interessati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate a favore dell’Agenzia in Euro 800 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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