Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10315 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35237-2018 proposto da:

COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

ROSAMARIA LO GRASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1541/7/2018 della COMMISSINE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava cartella di pagamento relativa a TARSU/TIA per il 2011, sostenendo che, in ragione della complessiva normativa della regione Sicilia, fosse il Consiglio comunale a poter decidere circa le aliquote riguardanti TARSU/TIA;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello del comune di Nicosia ritenendo che l’organo competente sia il Consiglio comunale, soluzione più rispondente sul piano normativo e sistematico, oltre che coerente con la specificità dell’ordinamento della Regione Sicilia;

il comune di Nicosia proponeva ricorso per cassazione avverso il contribuente nelle more deceduto affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre gli eredi del contribuente non si costituivano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 32, comma 2, lett. g), della L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1, e della L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, come affermato da Cass. n. 1977 del 2018, non è, negli enti locali siciliani, di competenza del consiglio comunale ma del Sindaco;

considerato che, secondo Cass. n. 1977 del 2018, “la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, lett. g), prevede che spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Norma di identico contenuto è contenuta nello statuto del Comune di Cefalù, art. 14, lett g. La L.R. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, prevede, poi, che il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Dunque nella regione Sicilia la competenza residuale, che nell’ordinamento statale è attribuita alla giunta comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48, spetta al sindaco. Ora, la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di TARSU, nella vigenza della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, ed, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (Cass. n. 8336 del 24/04/2015; Cass. n. 360 del 10/01/2014). Ne consegue che la Delib. n. 102 del 2006, con cui il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa all’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale” (in senso analogo anche Cass. n. 20623 del 2019 e Cass. n. 22229 del 2019, secondo cui in tema di TARSU, nella vigenza della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri, e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale, atteso che il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per, i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione; e, inoltre, che i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria; – nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (Statuto Regionale approvato con R.D.L. n. 15 maggio 1946, n. 455, artt. 14 e 15), trova applicazione la riserva contenuta nella L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), secondo la quale lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi; – orbene, pur dovendosi rilevare che il T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, abrogativo della L. n. 142 del 1990) non è stato recepito nella Regione Siciliana (Cass. nn. 10230/12, 11396/11; 18563/09), è decisiva la circostanza che, ai sensi dello Statuto del Comune di Palermo, art. 49, la Giunta, all’interno delle competenze ad essa riservate, mantiene quella di adottare variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio Comunale; – alla medesima conclusione si perviene considerando altresì il contenuto precettivo di cui alla L.R. n. 7 del 1992, art. 13, secondo il quale la competenza del sindaco riguarda tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano stati specificamente attribuiti alla competenza di altri organi).

La CTR non si è attenuta a suddetto principio laddove ha ritenuto che fosse il consiglio comunale e non il Sindaco o la Giunta comunale (a seconda delle determinazioni statutarie) ad avere il potere decisionale in tema di aliquote relative a TARSU.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del comune di Nicosia va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio: quest’ultima, nell’attenersi ai suddetti principi dovrà altresì verificare se lo Statuto assegna la competenza decisionale in tela di aliquote TARSU al Sindaco o alla Giunta comunale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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