Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10315 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17907-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.M. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA

ORIANI,26, presso lo studio dell’avvocato BERTI GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dagli avvocati CAMPOLI ANTONIO, CESARE

CASTALDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 134/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 20 maggio 2008 la commissione tributaria regionale di Roma/Latina ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti degli Eredi M., confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato il 25 luglio 1994 in relazione alla cessione di un terreno.

Ha motivato la decisione ritenendo che l’atto fosse nullo per difetto di motivazione (atteso che rinviava all’allegata stima dell’UTE contestualmente notificata) e che comunque l’Ufficio accertatore non avesse dato prova sufficiente del fondamento della rettifica. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia; si sono costituiti con controricorso i contribuenti.

Sui primi due motivi – che denunciano di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 (1) e d’insufficiente motivazione (2) la decisione di secondo grado che censura l’allegazione della stima UTE all’avviso di accertamento e la conseguente motivazione per relationem – si osserva:

L’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, non si applica agli avvisi di accertamento emessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, non avendo tali disposizioni efficacia retroattiva (Cassazione civile sez. trib., 29 settembre 2005, n. 19066 – Giust. civ. Mass. 2005, 7/8).

Perciò, vista la normativa applicabile ratione temporis, è stato ritenuto sufficientemente motivato persino l’avviso di accertamento che rinvii, senza tuttavia allegarla, a una relazione di stima redatta dall’UTE, in quanto il contribuente, essendo in grado di conoscere il contenuto di siffatto elemento extratestuale, è posto in condizione di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell’accertamento e, quindi, di approntare la difesa (Cassazione civile sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 586 – id. 2006, 2, cfr. in generale sulla necessità di provare il pregiudizio determinato al diritto di difesa: Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429 – id. 2010, 5, 725).

A maggior ragione le esigenze motivazionali dell’atto sono pienamente soddisfatte dall’allegazione con contestuale notifica della stima UTE ancor prima che un obbligo di tale genere fosse introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, ultimo periodo (Cassazione civile sez, trib., 26 maggio 2008, n. 13490 – id. 2008, 5, 804).

Sul terzo motivo – che denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione d’appello per aver ritenuto genericamente “fuori della realtà” la stima erariale – si osserva che nella sentenza impugnata manca un’attenta analisi della destinazione urbanistica (e del dedotto carattere abitativo e commerciale) del suolo in questione, così come manca ogni valutazione concreta del lasso lungo di tempo trascorso tra la stima a fini espropriativi del 1980 e la stima UTE rapportata al 1990, e ciò in considerazione sia del mutato potere d’acquisto del danaro e dei mutati valori immobiliari in periodo di notoria alta inflazione, sia delle differenti finalità e modalità delle due stime. Si aggiunga che l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione anche del rapporto e, di fronte a eventuali vizi sostanziali dell’avviso di accertamento, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve rideterminare la misura di esso, procedendo – se del caso – alla riduzione del valore del bene determinato dall’Ufficio laddove i contribuenti si erano limitati a chiedere l’annullamento dell’atto impositivo (Cassazione civile sez. trib., 16 marzo 2009, n. 6364 – Diritto & Giustizia 2009).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

B) Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che la controricorrente ha depositato memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, che di conseguenza la decisione impugnata deve essere annullata e che la causa va rimessa alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, la quale, in diversa composizione, riesaminerà la vertenza alla stregua delle considerazioni svolte nella relazione che precede e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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