Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10314 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10314 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12776-2012 proposto da:
A2A TRADING SRL 13390450156 (già AEM Trading Sri) in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati LORENZO CANTONE, GILDA PISA,
ANDREA DELL’OMARINO, CLAUDIO DAMOLI, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE in persona del legale rappresentante in proprio e quale
procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS
(SCCI) SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, -VIA CESARE

Data pubblicazione: 20/05/2015

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO
MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

contro
A2A TRADING SRL 13390450156 (già AEM Trading Sri) in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati LORENZO CANTONE, GILDA PISA,
ANDREA DELL’OMARINO, CLAUDIO DAMOLI, giusta procura
speciale a margine del ricorso principale;
– con troricorrente al ricorrente incidentale nonchè contro
EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimata – ricorrenti incidentali

avverso la sentenza n. 667/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 24.2.2011, depositata il 15/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
uditi per la ricorrente gli Avvocati Damoli Claudio e Pisa Gilda che si

riportano ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Carla
D’Aloisio che si riporta agli scritti.
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-2-

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Fatto e diritto

Con il ricorso di primo grado la società AEM Trading s.r.1 ( divenuta,
per cambio di denominazione, A2A Trading sii.) proponeva
opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato

contributi omessi oltre sanzioni.
Il Tribunale respingeva la opposizione.
La Corte di appello di Milano, pronunziando sull’appello della società,
in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non
dovuti i contributi per maternità e relative sanzioni.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A2A Trading
s.r.l. sulla base di nove motivi .
L’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I.A. s.p.a., ha
resistito con tempestivo controricorso spiegando contestuale ricorso
incidentale affidato ad un unico motivo. Avverso il ricorso incidentale
la s.p.a. A2A Trading s.r 1. ha resistito con tempestivo controricorso.
Equitalia Nord s.p.a ( già Equitalia Esatri s.p.a ) è rimasta intimata.
La società ha depositato memoria.

Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.
civ. , la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la
medesima sentenza.

In merito alle questioni proposte con i ricorsi della società e dell’INPS
il Collegio, in condivisione della Relazione depositata ai sensi dell’art.
380 bis cod. proc. civ., rileva quanto segue.

Ric. 2012 n 12776 sez. ML
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ud. 29-01-2015

intimato il pagamento in favore dell’INPS di somme a titolo di

Con il primo motivo del ricorso principale la società A2A Trading
s.r.1., denunciando plurime violazioni di legge e di ditino comunitario,
ha censurato la decisione impugnata per avere escluso dal novero delle
“imprese industriali degli enti pubblici, anche se
municipalizzate, e dello Stato” esonerate , ai sensi dell’art. 3 d.p. C.S.

guadagni degli operai dell’industriale, le società costituite per
l’erogazione di servizi pubblici, partecipate in misura prevalente con
capitaledell’ente locale pubblico e per avere di conseguenza affermato
la sussistenza dell’obbligo contributivo per CIGS, CIGO e mobilità.

previsto dalla detta norma in favore delle “imprese industriali degli
enti pubblici, anche se municipalizzate e dello Stato”.
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione
di norme di diritto, ha censurato la decisione per avere escluso la
riconducibilità all’ambito del pubblico servizio dell’attività
strettamente strumentale a questo svolta dalla A2A Trading s.r.l.

Con il terzo motivo, denunziando omessa motivazione su un punto
essenziale della controversia, ha censurato la decisione per non avere il
giudice di appello principale tenuto conto, ai fini dell’esonero dalla
contribuzione per disoccupazione involontaria, del provvedimento ( in
data 10.7.1956) con il quale il Ministero del Lavoro, aveva
riconosciuto la sussistenza della stabilità di impiego in relazione al
personale dipendente della azienda municipalizzata poi trasformata in
società per azioni ( AEM spa), dalla quale, in esito a scorporo, era
derivata la AEM Trading s.r.1.; ha quindi sostenuto di avere diritto, in
quanto società derivata dalla originaria azienda municipalizzata, al
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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n. 869 del 1947, dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei

medesimo esonero contributivo scaturente dal richiamato
provvedimento ministeriale
Con il quarto motivo, denunciando violazione di plurime norme di
legge e di contratti collettivi nonché vizio di motivazione, ha dedotto
che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la

l’esonero dalla contribuzione per disoccupazione, si evinceva
dall’analisi della disciplina collettiva (CCNL 9.7.1996 e CCNL
18.7.2006 dipendenti di imprese elettriche) in relazione alle previsioni
limitative della facoltà di recesso datoriale.
Con il quinto motivo, denunciando violazione di norma di diritto
nonché vizio di motivazione, ha censurato la decisione per non avere
questa preso in considerazione il parere in data 8.2.2006 con il quale il
Consiglio di Stato in relazione alla circolare INPS n. 63/2005 aveva
ritenuto che l’obbligo contributivo per CIGS , CIGO, mobilità e
disoccupazione involontaria poteva decorrere solo a far data dal
maggio 2005.
Con il sesto motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, ha dedotto che, ai sensi dell’art. 3, comma 23, legge n. 335/85
e del d.m. 21.2.1996, attraverso un’interpretazione costituzionalmente
orientata, avrebbe dovuto riconoscersi che la riduzione delle aliquote
CUAF spettava, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche per quei
lavoratori delle aziende municipalizzate privatizzate del settore
elettrico, che, ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. a) e b), legge n. 274/91,
avevano optato per mantenere l’iscrizione all’ INPDAP dovendosi
altrimenti ritenere il contrasto della normativa di riferimento con gli
artt. 81 e ss del Trattato CE e con gli artt. 3 e 41 della Costituzione,
con conseguente disapplicazione del detto dm 21.2.1996.

Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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sussistenza della stabilità di impiego rafforzata, indispensabile per

Con il settimo motivo, svolto in via subordinata, denunciando
violazione di plurime norme di diritto, ha dedotto che ai sensi dell’art.
41 legge n. 488/99, come interpretato autenticamente dall’art. 68 legge
n. 388/00, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata,
avrebbe dovuto riconoscersi che la riduzione delle aliquote CUAF

delle aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lett a) e b), legge n. 274/91, avevano optato
per mantenere l’iscrizione all’INPDAP, dovendosi altrimenti ritenere il
contrasto con le sopra indicate norme comunitarie e costituzionali.
Con l’ottavo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto nonché vizio di motivazione, ha censurato il rigetto della
domanda subordinata di applicazione delle sanzioni in misura ridotta,
formulata in base al disposto dell’art. 116, comma 15, lett. a), legge n.
388/20000.
Con il nono motivo ha riproposto le censure di incostituzionalità e di
contrarietà alla normativa comunitaria già dedotte, in relazione all’art.
1, comma 238, legge n. 662/96,
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’INPS, denunciando
violazione degli artt. 78 e 79 d.lgs n. 151 del 2001, ha censurato la
decisione per avere ritenuto applicabile anche in relazione ai
dipendenti che avevano conservato l’iscrizione presso l’INPDAP, la
riduzione degli oneri contributivi per maternità.
Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ( v. tra le altre,
Cass. n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, Cass. n. n. 19087, n. 20818
del 2013, n. 20819 del 2013, n. 22318 del 2013, n. 27513 del 2013) in
tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in

particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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spettava a decorrere dal 1° gennaio 2000 anche per quei lavoratori

ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento
dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e
la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per
le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico

esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto
privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina
derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera
partecipazione da parte dell’ente pubblico. E’ stato in particolare
precisato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la
modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta
dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il
perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione
delle regole del diritto privato; che la finalità perseguita dal legislatore
nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi
per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non
ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza
determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del
personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a
quello privatistico(Cass. n. 20818 del 2013, Cass. 27513 del 2013 ) .
Non avendo parte ricorrente offerto argomenti diversi ed ulteriori
rispetto a quelli esaminati e disattesi dal giudice di legittimità nelle
pronunce sopra richiamate deve essere confermata la decisione di
appello in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo relativo alla
CIGS alla CIGO e alla mobilità.
Il secondo, il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso principale,
attinenti alla contribuzione per disoccupazione, sono manifestamente

Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica

infondati. Le questioni proposte sono state infatti esaminate e disattese
da numerose pronunzie di legittimità.
In particolare questa Corte, richiamata la normativa di riferimento,
all’epoca costituita dall’art. 40 RDL n. 1827 del 1935 e dall’art. 36 dpr
n. 818 del 1957, ha affermato che dalla coordinata lettura di tali norme

– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti
pubblici servizi
l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità
d’impiego;
– anche in relazione ai personale dipendente delle aziende esercenti
pubblici servizi detta stabilità d’impiego, ove non risultante da norme
regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere
accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro,
con decorrenza dalla data di tale domanda.
In difetto di disposizioni di legge o regolamentari specificamente
riguardanti la tipologia d’impresa cui appartiene la ricorrente principale,
diviene quindi sostanzialmente irrilevante, ai fini de quibus, accertare se
alla stessa debba o meno essere riconosciuta la qualifica di azienda
esercente un pubblico servizio, posto che, anche in ipotesi affermativa,
da ciò non potrebbe farsene derivare, de plano, l’invocata esenzione
contributiva; donde l’inammissibilità, per carenza di interesse, del
primo motivo.
Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla
contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo
stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità
d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di
per sé condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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si evince che:

accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente
riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa
competente. (ex plurimis,

Gas s. n.18455/2014, n.

8022/20139 2- 4524/2013; 20818/2013).
Nel caso di specie la ricorrente e non deduce dì avere inoltrato la

la stabilità d’impiego dei dipendenti. Sostiene invece, di essere
“subentrata”, in quanto società derivata, nell’esonero contributivo a suo
tempo accordato all’azienda municipalizzata AEM. L’assunto non può
essere condiviso, sia perché l’azienda municipalizzata AEM, oggi non
più esistente, era un soggetto giuridico diverso dalla società per azioni
in cui venne trasformata e,a fortiori, dalle altre società che da
quest’ultima sono state scorporate; sia perché, essendo stata la
valutazione della sussistenza della stabilità d’impiego per i dipendenti
dell’azienda municipalizzata AEM necessariamente resa in relazione
alle disposizioni vigenti all’epoca il riconoscimento invocato non è
parametrabile alla diversa disciplina vigente all’epoca dei fatti per cui è
causa, atteso che i contratti collettivi di lavoro che, secondo l’assunto
della ricorrente principale, regolano il rapporto d’impiego dei suoi
dipendenti, sono stati conclusi a distanza di molti anni (cfr., altresì, sul
punto, exp/urimis, Cass. n.18455/2014, n. 28022/20139;24524/2013;
20818/2013).
La mancanza del prescritto riconoscimento amministrativo della
stabilità d’impiego conduce di per sé ad escludere la sussistenza
dell’invocata esenzione, assorbendo le ulteriori censure svolte con i
motivi in esame.
Il quinto motivo è privo di pregio. Premessa, infatti, la non
vincolatività, in questa sede, del parere reso dal Consiglio di Stato in
data 8.2.2006, si rileva che il motivo sullo stesso fondato è svolto in
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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domanda, né tanto meno, che sia stata riconosciuta nei suoi confronti

termini non autosufficienti atteso che, comunque, non è esplicitato se
ed in che termini la questione era stata sollevata nel corso del giudizio
di merito; a tal fine non soccorre la riproduzione solo parziale di alcuni
passi del detto parere tenuto conto che non sono riportata i termini
della richiesta di parere a riguardo formulata dall’INPS e lo specifico

detto parere, secondo quanto allegato dalla società ricorrente, è stato
reso.
Parimenti infondati sono il sesto, settimo e nono motivo del ricorso
principale che investono, sotto vari profili, l’applicabilità dell’aliquota
ridotta sulla contribuzione per assegni familiari dovuta in relazione ai
dipendenti che avevano optato per il mantenimento della posizione
assicurativa presso PINPDAP .
Le questioni proposte con i detti motivi, anche sotto il profilo della
necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle
norme di riferimento, sono state disattese dalla giurisprudenza di
questa Corte la quale ha escluso che la disciplina in esame, interpretata
nel senso della non applicabilità dell’aliquota ridotta per i dipendenti
rimasti iscritti all’INPDAP, si ponga in contrasto con le norme
costituzionali e comunitarie. E’ stato infatti precisato che “l’obiettivo di
armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della
pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio alla riforma
previdenziale di cui alla legge n. 335/95, non implica che sia sottratta
alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione della disciplina
contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi enti
previdenziali, sicché non può ritenersi che le norme che implichino al
riguardo una diversificazione contributiva costituiscano violazione del
principio di uguaglianza; tanto meno potrebbe quindi legittimarsi una
loro interpretazione che, nella suddetta ottica, si discosti dal contenuto
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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contenuto della circolare dell’ente previdenziale in relazione alla quale

o

testuale delle disposizioni scrutinate. La manifesta infondatezza dei
dubbi di costituzionalità sollevati sussiste anche con riferimento al
parametro di cui all’art. 41 della Costituzione, la cui asserita violazione
è del resto espressa in termini generici, non potendo ravvisarsi nelle
specifiche disposizioni regolanti gli oneri contributivi a carico delle

iscrizione dei dipendenti una limitazione della libertà di iniziativa
economica. Non consta, né è stato dedotto, che la Commissione UE
abbia. ravvisato nella riduzione contributiva di che trattasi un aiuto di
stato incompatibile; il che, dei resto, avrebbe semmai condotto alla
soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione
nel senso propugnato dalla ricorrente principale. 5..2 Ciò premesso,
deve rilevarsi che l’art. 3, comma 23, legge n. 335/95, laddove prevede
che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a
carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, (…)” è assolutamente inequivoco nel ricollegare la “contestuale”
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee all’elevazione dell’aliquota contributiva dovuta
a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, onde non vi è
spazio per poter ritenere che la prevista riduzione operi anche a favore
dei soggetti che non versano i contributi a tale Fondo; e il successivo
comma 24, nel prevedere invece un aumento delle aliquote
contributive dovute “all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della
medesima”suona a conferma che la ricordata previsione di cui al
Rio. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015

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aziende in misura diversificata a seconda dell’ente previdenziale di

precedente comma deve ritenersi sancita con riferimento alle sole
contribuzioni relative al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 5.3
Anche per ciò che riguarda le disposizioni di cui all’art. 41 legge n.
488/99 deve riconoscersi che la riduzione delle percentuali
contributive introdotte dal quarto periodo del primo comma è

stesso comma (soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti
dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche
private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia; iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti dei
titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici
diretti e ai superstiti presso i detti fondi soppressi) e si applica quindi in
relazione alle posizioni dei soggetti che venivano ad essere iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, non certo ai dipendenti delle
imprese del settore elettrico che avevano mantenuto l’iscrizione
all’INPDAP. Parimenti il contributo straordinario di cui ai commi 2 e 3
del medesimo art. 41 legge n. 488/99 è testualmente ricollegato alla
soppressione degli anzidetti fondi e risulta pertanto privo di
consequenzialità voler desumere dalla norma di interpretazione
autentica del terzo comma (art. 68, comma7, legge n. 388/00)
l’estensione alle posizioni dei dipendenti iscritti all’Inpdap della
riduzione contributiva di cui al primo comma.”( Cass. n.18455/2014
e, in termini, fra le altre, Cass. n. 14098 / 2014, 13721/ 2014).
L’ottavo motivo del ricorso principale che investe il diritto alla
riduzione delle sanzioni in base al disposto dell’art. 116 comma 15,1 n.
388 del 2000 la misura delle sanzioni è anch’esso manifestamente
infondato . Si premette che la Corte territoriale ha respinto la richiesta
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
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direttamente collegata alle previsioni di cui ai precedenti periodi dello

di applicazione nella misura ridotta delle sanzioni civili, ai sensi
dell’art. 116 comma 15, lett. a) 1. n. 388 del 2000, rilevando che, come
accertato dal primo giudice la società non aveva provveduto a
presentare all’ente la relativa domanda né a pagare i contributi ed i
premi dovuti.

sostiene che ai fini del pagamento della. sanzione in misura ridotta
sarebbe sufficiente una situazione di oggettiva incertezza di
orientamenti giurisprudenziali e amministrativi la quale, quanto a
questi ultimi, era stata attestata dal messaggio INPS n. 18089 del
10.7.2007 con la quale, all’esito del parere del Consiglio di Stato reso in
data 8.2.2006, in merito all’assoggettamento a contribuzione per CIGS,
CIGO, e mobilità delle imprese industriali dello Stato e degli Enti
pubblici trasformate in società di capitali, si disponeva la riattivazione
delle procedure di riscossione nelle more sospese.
La statuizione del giudice di appello è corretta. Essa secondo quanto
già affermato da questa Corte (Cass. n. 27513 del 2013) trova riscontro
nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15 lett. a) dell’art.
116 , pone come premessa per “la riduzione delle sanzioni civili di cui
al cornma 8”, in presenza delle suddette incertezze, “l’integrale
pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali
e assistenziali” circostanza questa pacificamente esdusa.”
Infine manifestamente infondato è il motivo di ricorso incidentale
dell’INPS che investe la misura degli oneri contributivi per maternità in
relazione ai dipendenti che avevano optato per il mantenimento del
rapporto previdenziale presso PINPDAP.
Questa Corte in numerose pronunzie ( v. tra le altre Cass. n.
9292/2014 , n. 9593/2014, 18455/2014, 13721/2014 ) ha, infatti,
12ic. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-13-

La ricorrente principale non contesta queste ultime circostanze ma

chiarito che l’art. 78, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
prevede la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della
fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per
eventi successivi al 1 0 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela
previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento

dipendenti di cui all’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con la conseguente applicabilità della riduzione contributiva anche
sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro
privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano
optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso
l’INPDAP.
E’ stato in particolare precisato che l’art. 78 d..1vo n. 151 del 2001, (in
cui è stato trasfuso l’art. 49, commi 1, 4 e 11, legge n. 488/99),
introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza
(“Conseguentemente”) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei
limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle
adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e
per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far
quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’art. 3, comma 23,
legge n. 335/95.; non può quindi condividersi l’assunto dell’INPS a e
secondo cui la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di
riferimento. Sotto il profilo testuale, inoltre, l’art. 79 dl.vo n. 151/01
stabilisce espressamente che il contributo “in attuaione della ridnione
degli oneri di cui all’ad. 78” è “dovuto dai datori di lavoro (..) sulle retribnioni
di tutti i lavoratori dOendenti”; linequivoca dizione legislativa “tutti i
lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-14-

dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori

ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe
applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che,
per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il
mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’INPDAP .
Alla luce di tale consolidato orientamento anche il motivo di ricorso

Sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in conformità della
proposta del Relatore entrambi i ricorsi devono essere respinti in
quanto manifestamente infondati.
Le deduzioni svolte nella memoria depositata dalla società ai sensi
dell’art. 380 ter cod. proc. dv. non offrono elementi persuasivi della
necessità di una revisione dei consolidati orientamenti di legittimità in
tema di obbligo contributivo delle società partecipate, alla base della
proposta del Relatore.

Si premette che la memoria in esame si incentra sui seguenti rilievi : a)
in merito all’obbligo contributivo per CIGO, CIGS e mobilità, non
sussiste un orientamento consolidato in ordine alla rilevanza del
“quantum” di partecipazione pubblica al fine dell’esonero contributivo
ai sensi dell’art. 3 comma 1 d. lgs n. 869 del 1947. ; b) è errata da un
punto di vista storico, oltre che giuridico, la affermazione contenuta
nella Relazione secondo cui assumerebbe “rilevanza determinante, in
ordine all’obbligo contributivo, il passaggio dal personale addetto alla
gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico” .
Ciò in quanto è pacifico e non è mai stato contestato che da sempre (
quanto meno dal 1925) i dipendenti di aziende municipalizzate
ponevano in essere rapporti di natura privatistica per cui, sotto il
profilo del regime dei rapporti di lavoro del personale alle dipendenze
di queste aziende nulla è mutato tra il periodo precedente e quello
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-15-

incidentale deve essere respinto.

q

71.

successivo alla cd. privatizzazione della società; c) le peculiarità di
carattere normativo delle società partecipate, segnalate nelle memorie
finali relative ad alcuni dei contenziosi richiamati nella Relazione,
hanno incontestabilmente ricadute dirette sui rapporti di lavoro e non
possono ritenersi non pertinenti al tema del regime contributivo di

enormemente negli ultimi anni (2012/2014), si è prodotto un elenco
in tutte le memorie finali dei giudizi in cui sono parte società del
Gruppo A2A e l’elenco di dette norme non è stato preso in
considerazione da alcuna delle decisioni richiamate nella Relazione . ;
d) non è vero che, come affermato nella Relazione, non sono stati
offerti da parte ricorrente argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli
esaminati e disattendersi dal giudice di legittimità , in quanto “quelli
evidenziati ” si possono definire argomenti diversi ed ulteriori rispetto
a quelli esaminati nelle pronunce richiamate ; e) ulteriore elemento non
oggetto di valutazione si rintraccia anche in alcuni passaggi del
“programma di razionalizzazione delle partecipate locali” datato
7.8.2014 del Commissario Straordinario per la revisione della spesa ; f)
le sentenze richiamate nella Relazione, di fatto non hanno mai
esaminata la questione, dedotta in via subordinata, relativa al diritto
all’esonero dall’obbligo contributivo per il periodo anteriore all’anno
2005, per violazione da parte dell’INPS delle norme di legge sui nuovi
inquadramenti previdenziali delle aziende come da indicazioni del
parere reso dal Consiglio di Stato nel 2006. In ordine ai contributi per
assegni familiari si segnala il contrasto tra l’orientamento richiamato
nella Relazione e la pronunzia n. 10119/2014, nonché il rilievo
dell’argomento cd. cronologico , mai considerato ed esaminato nelle
pronunce di cui dà atto la Relazione che si fondano, invece su una
pretesa valenza estensiva delle prescrizioni del dm 21.2.1996 . Il
Ric, 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-16-

queste società . Di tali nonne, che si sono in particolare implementate

1

.i.

richiamo al detto decreto ministeriale non è dirimente in quanto esso
non può disporre anche per il futuro ma può riferirsi al solo
incremento per la contribuzione cd. maggiore già intervenuto a quella
data (TVS ) laddove è pacifico che quanto ad INPDAP ( e agli altri
regimi) l’incremento

è stato introdotto in epoca successiva

contribuzione per disoccupazione la tesi della Relazione si pone in
contrasto con Cass. n. 10119/2014 e con il consolidato orientamento
della S.C. (Cass. n. 1492/1982) secondo il quale la esistenza della
stabilità di impiego si può desumere anche da norme di fonte
collettiva; vi è inoltre contraddizione tra l’assunto della Relazione che
esclude ogni rilievo alla fonte collettiva e altra affermazione in cui si
conferma, sia pure indirettamente, l’assoluto rilievo delle norme
contenute nella contrattazione collettiva al fine di stabilire o meno la
esistenza di un regime di stabilità idoneo a giustificare la esenzione
dalla contribuzione DS senza bisogno di apposita domanda.
In merito al punto a) il Collegio rileva la assoluta genericità del
riferimento

2112

contraddittorietà intrinseca dell’orientamento

richiamato dal Relatore; la deduzione non è corredata infatti da alcuna
indicazione degli estremi delle singole pronunce e, tanto meno, dei
relativi passaggi motivazionali rivelatori, in tesi, della denunziata
contraddittorietà, attinente al rilievo o meno da attribuire al quantum
di partecipazione pubblica al fine dell’esonero dalla contribuzione per
CIGS. CIGO e mobilità. In tale contesto, ricordato che dalle stesse
allegazioni della società ricorrente ( v. pag 6 e sgg. del ricorso ), si
evince che la A2A Trading S.R.L. è società a capitale misto, non può
che confermarsi l’orientamento assolutamente consolidato del giudice
di legittimità che, valorizzando l’adozione dello strumento societario
per la gestione del servizio pubblico, ritiene, in difetto di norma
P.ic. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-17-

all’emanazione del decreto ministeriale richiamato; h) riguardo alla

derogatoria ed in una prospettiva di tutela del principio comunitario di
libera concorrenza, l’assoggettamento a contribuzione di detto
soggetto avente natura essenzialmente privata. In merito al punto b)
della memoria si segnala che l’errore ascritto alla Relazione, di avere
ritenuto dirimente ai fini dell’obbligo contributivo la “trasformazione”

società partecipata esercente un pubblico servizio, è frutto della non
esatta interpretazione del significato dell’espressione utilizzata nella
Relazione che, nel ritenere di ” rilevanza determinante, … il
passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime
pubblicistico a quello privatistico”, ha solo inteso ribadire che proprio
il passaggio della gestione dei servizi pubblici locali da soggetti pubblici
(quali le aziende municipalizzate) a soggetti privati, anche se
partecipati, comporta il venir meno delle condizioni a cui il legislatore
ha connesso l’esonero dal pagamento della contribuzione in questione.
Con l’affermazione sopra riprodotta non si è, pertanto, in alcun
modo inteso connettere la disciplina del regime contributivo ad una
pretesa “trasformazione” da pubblicistico in privatistico del rapporto
di lavoro dei dipendenti in conseguenza del passaggio della gestione
del servizio da un soggetto pubblico ( azienda municipalizzata ) ad un
soggetto privato ( società partecipata).
I rilievi formulari al punto c) si limitano a evocare, in termini anch’essi
generici e riassuntivi, peculiarità della disciplina delle società
partecipate, per inferirne, in maniera peraltro non argomentata, che tali
peculiarità dovrebbero necessariamente riverberarsi sul relativo regime
contributivo. In questo contesto priva di concreto significato è
l’ulteriore deduzione difensiva ( punto sub d) ) con la quale si
contrasta l’affermazione del Relatore in ordine al fatto che il ricorso
riproponeva deduzioni già scrutinate e disattese dai richiamati
Rie. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-18-

in senso privatistico del rapporto di lavoro alle dipendenze della

precedenti di legittimità. Tale affermazione non può che correlarsi a
quanto risultante dal testo delle decisioni di legittimità richiamate nella
Relazione e non può, come ovvio, estendersi a deduzioni difensive
che, secondo quanto allegato dalla ricorrente medesima, non risultano
in alcun modo prese in considerazione nelle dette pronunzie quindi, in

essendo del tutto evidente che la materia de qua non potrebbe essere
incisa da alcuni passaggi del Programma di razionalizzazione delle
partecipate locali del Commissario Straordinario per la revisione della
spesa, che non si colloca tra le fonti di diritto alle quali è affidata la
regolamentazione dell’obbligo contributivo.
Infine, in ordine al punto f) non possono che ribadirsi le osservazioni
formulate in relazione al quinto motivo sia in punto di difetto di
autosufficienza del motivo medesimo sia in ordine

alla non

vincolatività, comunque, del Parere del Consiglio di Stato sì da
doversi escludere la decisività dell’omessa considerazione da parte del
giudice di appello di detto
In merito alle deduzioni svolte nella memoria in esame e attinenti
all’obbligo contributivo per gli assegni familiari relativo ai dipendenti
che avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione all’INPDAP,
ritiene il Collegio in primo luogo di ribadire che l’orientamento
assolutamente consolidato di questa Corte è nel senso che ai contributi
per assegni familiari, in relazione ai dipendenti che avevano optato per
il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP, non si applica la
aliquota ridotta pretesa dalla società. Invero alla sentenza n.
10119/2014 richiamata in memoria dalla società, a sostegno
dell’assunto dell’assenza di un orientamento consolidato sulla
questione, hanno fatto seguito le pronunce n. 13720/2014,
13721/2014 e 14098/2014, conformi all’indirizzo tradizionale alla
Ric. 2012 n. 12776
-19-

sez. ML ud. 29-01-2015

alcun modo conoscibili. La deduzione svolta sub e) è priva di pregio

base della proposta del Relatore. Quanto alla sentenza n. 10119/2014,
che ha respinto il motivo di ricorso con il quale l’INPS aveva
censurato la statuizione del giudice di appello che aveva ritenuto
dovuti in misura ridotta i contributi per assegni familiari in relazione
alla retribuzioni corrisposte ai dipendenti che avevano optato per il

decisione in oggetto non sembra inficiare le argomentazioni espresse
nella pronunzie di segno opposto richiamate nella Relazione.
In primo luogo è da sottolineare che, per come si desume dalla
ricostruzione, nella decisione ora richiamata, il motivo di ricorso
dell’INPS era incentrato sul fatto che l’esclusione dalla riduzione sulla
contribuzione minore (versata alla “Gestione prestazioni temporanee
per i lavoratori dipendenti” istituito presso l’INPS) sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori che avevano optato per il mantenimento
dell’iscrizione presso l’INPDAP, era giustificata dal fatto che la
contribuzione cd. maggiore dovuta a quest’ultimo ente non aveva
subito il medesimo incremento percentuale stabilito dall’art. 3 comma
23 L. n. 335 del 1994 per la contribuzione versata al FPLD,
incremento percentuale in relazione al quale il medesimo comma 23
aveva stabilito una riduzione della contribuzione per prestazioni
temporanee. L’INPS aveva inoltre evidenziato che, comunque, la 1. n.
662 del 1996, art. 1 comma 238, nel prevedere un aumento della
contribuzione maggiore da versare all’INPDAP non aveva previsto
una correlativa riduzione delle aliquote per la contribuzione minore.
La decisione n. 10119/2014 si sofferma sulla prima censura laddove,
nel rilevare che l’incremento percentuale del carico contributivo da
versare all’INPDAP, quale risultante, ai sensi dei commi 238 e 239
dell’art. 11. n. 662 del 1996, dalla somma della contribuzione a carico
del datore di lavoro ed a carico del lavoratore, era pari al 32% e quindi
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-20-

mantenimento della iscrizione presso l’INPDAP, la motivazione della

identico a quella (da corrispondersi al FPLD) in relazione alla quale
l’art. 3 comma 23 1. n. 335 del 1995 aveva stabilito la correlativa
diminuzione della contribuzioni cd. minore ritiene, in tale ottica,
giustificata la riduzione della contribuzione per assegni familiari da
versarsi alla Gestione prestazioni temporanee istituita presso l’INPS.

questione che viene in rilievo nel presente giudizio, rappresentato dalla
assenza di specifica previsione normativa di riduzione della
contribuzione cd. minore, per i dipendenti iscritti all’INPDAP. Tale
previsione non è ravvisabile né nell’art. 23 comma 3 1. n. 335 del 1995
che pone in relazione la riduzione della contribuzione cd. minore
all’aumento della contribuzione per il FPLD gestito dall’INPS , né nei
commi 238 e 239 art. 11. n. 662 del 1996 che nello stabilire un analogo
incremento retributivo della contribuzione dovuta all’INPDAP, non
prevedono la corrispondente riduzione della contribuzione minore
versata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
istituita presso l’INPS. La questione è stata invece espressamente
affrontata – e risolta in senso negativo per la società – dalle pronunzie
di legittimità richiamate nella Relazione, le quali hanno ripetutamente
affermato che la previsione di incremento (della contribuzione
maggiore) e della correlativa riduzione ( della contribuzione minore) di
cui all’art. 23 comma concerneva esclusivamente la ipotesi di lavoratori
iscritti al FPLD gestito dall’INPS, e che tale opzione era legittima in
quanto “l’obiettivo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici
nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio alla
riforma previdenziale di cui alla legge n. 335/95, non implica che sia
sottratta alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione della
disciplina contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi
enti previdenziali…”.
Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-21-

La decisione n. 10119/2014 non investe tuttavia il nodo della

Con riferimento alla deduzione formulata nella memoria depositata
dalla società, deduzione attinente alla corretta individuazione
dell’ambito temporale del DM 1.2.1996 emanato in attuazione dell’art.
3 comma 23, si rileva che, a prescindere dalla novità della
argomentazione, la stessa risulta non dirimente atteso il difetto di

contribuzione minore in presenza di incremento di quella maggiore
versata all’INPDAP per i lavoratori che avevano optato per il
mantenimento della propria posizione assicurativa presso tale gestione.
Analogamente non persuasive nel senso preteso dalla società sono le
argomentazioni di questa circa il diretto rilievo della fonte collettiva in
merito all’accertamento della stabilità di impiego al fine dell’esonero
dalla contribuzione per disoccupazione involontaria.
E’ da premettere che le pronunce di legittimità successive alla sentenza
n. 10119/2014, evocata dalla società come a sé favorevole, hanno
confermato l’orientamento tradizionale alla base della proposta del
Relatore (Cass. n.13720/2014, n.13721/2014, n.25648/2014), per cui
sotto questo profilo, non si ravvisano i presupposti per una rimessione
della questione alle Sezioni Unite.
Quanto alla sentenza n. 10119/2014 si rileva che la conferma del
diritto all’esonero dalla contribuzione per disoccupazione è
conseguenza del rigetto del motivo di ricorso con il quale l’INPS aveva
denunziato il vizio di motivazione a riguardo della decisione di appello.
E’ quindi alla luce dello specifico vizio denunziato che deve essere
interpretata la decisione di rigetto del ricorso dell’INPS nella quale
non viene affrontata specificamente la questione delle modalità di
accertamento della “stabilità di impiego” e della rilevanza diretta o
indiretta delle fonti collettive.

Ric. 2012 n. 12776 sez. ML ud. 29-01-2015
-22-

specifica previsione normativa di riduzione delle aliquote relative alla

Infine, i dedotti profili di incostituzionalità

della disciplina

differenziata relativa alla misura del contributo per assegni familiari
dovuto in relazione ai lavoratori che avevano optato per il
mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP, sono stati
espressamente presi in considerazione dal Relatore laddove ha

manifestamente infondate le censure di incostituzionalità proprio in
relazione agli artt. 3 e 41 Cost. ed evidenziato che il loro eventuale
accoglimento avrebbe, semmai, condotto alla soppressione della
disposta riduzione, non certo ad una sua estensione nel senso
propugnato dalla società ricorrente.
Occorre infatti ricordare che il giudice costituzionale ha ripetutamente
affermato il principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali,
che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà delle prestazioni e
delle condizioni per ottenerle, ed alle collegate diversità delle fonti di
finanziamento ( Corte cost n. 202 del 2008 , ord. n. 325 del 1993),
chiarendo che la realizzazione definitiva della tendenziale attuazione
dell’omogeneizzazione dei regimi previdenziali è affidata alla
discrezionalità del legislatore trattandosi di scelte di politica sociale ed
economica (Corte cost. n. 173 del 1986 ) e che tale discrezionalità
concerne anche la conformazione dell’obbligo contributivo ( Corte
cost. n. 48 del 2010, ord. n. 896 del 1988).
Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale il Collegio non
può che confermare la valutazione di manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dedotte dalla società.
In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, tutti i ricorsi
devono essere respinti. Le spese del giudizio di legittimità sono
compensate nella misura di un quarto tenuto conto della misura della

Ric. 2012 n. 12776 sez. ML – ud. 29-01-2015
-23-

richiamato le precedenti pronunce di questa Corte che hanno ritenuto

soccombenza dell’ente previdenziale . Il residuo è posto a carico delle
società e liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa per un
quarto le spese del giudizio di legittimità e condanna A2A Trading s.r.l.

3000,00 per compensi professionali, oltre € 100,00 per esborsi, oltre
spese forfettizzate nella misura del 15%, oltre accessori.

Roma, 29 gennaio 2015

residente
tro Curzio

a pagare i residui tre quarti. Liquida le spese nell’intero ammontare in €

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