Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10313 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17765-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 78/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 27 maggio 2008 la commissione tributaria regionale di Firenze/Livorno ha accolto l’appello di B.D. nei confronti dell’Agenzia delle entrate (appellante incidentale), riformando la pronunzia di prime cure di parziale accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti e annullando l’avviso di accertamento di valore notificato il 23 luglio 2004 (INVIM) e relativa alla vendita immobiliare del 5 luglio 2001. Ha motivato la decisione ritenendo che il terreno controverso sia un terreno non edificabile assoggettato all’applicazione del valore automatico previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986 e non alla stima con il metodo del valore venale previsto dal comma 4 dello stesso articolo, atteso che, la sola destinazione urbanistica “area delle cave”, a fronte dell’assenza fino al 1999 dell’autorizzazione amministrativa, non consentiva di ritenere operante l’esclusione di legge dalla stima fondiaria (R.D. n. 1572 del 1931, art. 18). Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; la controparte non si è costituita.

Sui due motivi – con i quali l’Agenzia censura la sentenza di secondo grado per la mancata applicazione del metodo del valore venale, sia quanto a illogica e contraddittoria motivazione, sia quanto a violazione di legge (dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 1 e 4; R.D. n. 1572 del 1931, art. 18) – si osserva congiuntamente: – Dal fatto che il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18, esclude comunque le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, deriva che, ai fini dell’INVIM, i terreni sfruttati come cave devono essere valutati con il metodo del valore venale – del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1 – e non mediante utilizzo del metodo di valutazione automatica, in base alla rendita catastale – D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 – (Cassazione civile sez. trib, 17 gennaio 2001, n. 649 – in Foro it. 2001, 1, 858).

Si è, inoltre, ritenuto che la possibilità di coltivazione di una cava non è assicurata dalla semplice adozione del relativo strumento urbanistico, atteso che la legge richiede, per il legittimo sfruttamento del terreno, che la P.A. abbia rilasciato l’autorizzazione alla coltivazione (Cassazione civile sez. trib., 20 settembre 2006, n. 20385 – in Riv. giur. edilizia 2007, 1, 419).

– Di recente (nell’espropriazione per P.U.) si è però stabilito che il valore venale dell’immobile, va calcolato in relazione alle capacità estrattive della cava, secondo le potenzialità materiali ed economiche della stessa, non rilevando la mancanza di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di cava al momento dell’apprensione; si tratta invero di situazione che non fa venire meno l’utilità economica del bene, apprezzabile, come tale, sia nella prospettiva del proprietario, sia in quella dei terzi, e che non esclude che la potenzialità reddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell’autorizzazione assuma concreto significato quale motivo di appetibilità ed unità di misura del valore venale del bene, del quale il proprietario abbia a compiere legittimi atti di disposizione, non preclusi dal difetto di autorizzazione amministrativa (Cassazione civile sez. un., 16 marzo 2010, n. 6309 – Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3).

Nella specie, la sentenza di secondo grado ha accertato che il terreno controverso era inserito nel programma di fabbricazione in zona “aree delle cave con vincolo idrogeologico e paesaggistico” e che “l’autorizzazione allo sfruttamento del terreno come cava fu rilasciata soltanto in data il 27/11/1999”. Dunque, contrariamente all’assunto della sentenza, l’autorizzazione alla coltivazione della cava era intervenuta quasi due anni prima della vendita del 2001 e non “circa sette anni dopo la vendita che ne occupa”, come invece affermato in motivazione. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

B) Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; verificato che la notificazione del ricorso per cassazione è stata tempestivamente richiesta lunedì 13 luglio 2009 (v. relata dell’ufficiale giudiziario), in quanto il termine di cui all’art. 327 scadeva domenica 12 e ‘ risultano in atti gli avvisi di ricevimento in data 16/17 luglio 2009 (cfr. Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429 – Giust. civ. Mass. 2010, 5, 725);

osservato che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, che di conseguenza la decisione impugnata deve essere cassata e che la causa va rimessa ad altra sezione della CTR competente, la quale riesaminerà la vertenza alla stregua delle considerazioni svolte nella relazione che precede e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA