Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10312 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33679-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

TURCHI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MAINI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1079/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava avvisi di accertamento relativo ad ICI 2010 e 2011 avente ad oggetto un immobile sito nel comune di Modena in quanto tale immobile, originariamente classato A/2, era stato successivamente classato A/1 a seguito di una errata Docfa, per poi essere nuovamente riportato ad A/2 nel 2014;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, ritenendo la modifica del classamento del 2014 non retroattiva;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente affermando innanzitutto che quest’ultimo provvedimento di modifica del classamento non è stato impugnato e quindi è divenuto definitivo anche per la parte in cui non dispone per gli effetti retroattivi della variazione catastale e in ogni caso di atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione sicchè il provvedimento del 2014, emesso in sede di autotutela, modificativo della rendita, non ha effetto retroattivo alla data dell’originario classamento perchè non annulla nè revoca il provvedimento del 2003 e in ogni caso il provvedimento del 2014 non è intervenuto per correggere un errore materiale del 2003; inoltre l’Agenzia del territorio non ha commesso alcun errore perchè il nuovo classamento del 2003 non conseguì ad un accertamento d’ufficio ma alla dichiarazione di variazione presentata dal tecnico incaricato dalla parte contribuente, di modo chè è la parte contribuente, tramite il professionista da lei incaricato, che ha commesso un errore e deve sopportarne le conseguenze per il principio di autoresponsabilità;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione e in prossimità depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Modena e l’Agenzia delle entrate si costituivano entrambi con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, e del D.M. n. 701 del 1994, artt. 1 e 4, per avere la CTR escluso la facoltà della parte contribuente di emendare, in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento ICI notificati per gli anni 2010 e 2011, l’errore commesso nel calcolo della rendita catastale proposta nel 2003;

ritenuto che la CTR ha motivato ritenendo, con una prima ratio decidendi, che il nuovo classamento dell’immobile avvenuto nel 2014 non è stato impugnato ed è pertanto divenuto definitivo anche per la parte in cui non dispone per la retroattività degli effetti della variazione catastale cosicchè i suoi effetti non possono che prodursi ex nunc (ratio decidendi peraltro conforme ad un consolidato filone giurisprudenziale: cfr. ad esempio Cass. n. 12759 del 2018 secondo cui in sede di impugnazione della cartella esattoriale non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, trattandosi di vizio dell’avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere contestata soltanto per vizi propri) e con una seconda ratio decidendi affermando che il provvedimento del 2014 non ha effetto retroattivo perchè non interviene per correggere un errore materiale del 2003 e quindi non ha nè annullato nè revocato il provvedimento del 2003, ma ha accolto parzialmente la richiesta di variazione (ratio decidendi peraltro conforme ad un consolidato filone giurisprudenziale secondo cui la variazione del classamento ICI può avere effetto retroattivo solo se interviene a correggere un errore materiale: cfr. Cass. n. 13845 del 2017 secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, dall’1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo 111 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia “ex nunc” e Cass. n. 11844 del 2017 secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale ricavabile dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia (e ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione;

considerato che quando una pronuncia è basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sorge il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10815 del 2019);

ritenuto che il motivo di doglianza della parte contribuente, nell’affermare che il punto in discussione riguarda il diritto dei contribuenti di correggere anche in sede contenziosa gli errori commessi nelle proprie dichiarazioni, non si duole nè della prima nè della seconda ratio decidendi;

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è inammissibile, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500, oltre a spese prenotate a debito, per ciascuna delle parti costituite in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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