Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10312 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TRIPOLI 38, presso l’avvocato BOMBACI PAOLO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NOVA SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso

l’avvocato MUNGARI MATTEO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5103/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. I. BIONDO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato P. O. PISA, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2002 ha accolto la domanda proposta da A.M. contro la Soc. Coop. La. Nova a r.l. dichiarando l’avvenuto trasferimento in capo all’attore – socio della cooperativa – della proprieta’ di un appartamento sito in Roma a seguito di conclusione di contratto definitivo intervenuto tra le parti il 4 gennaio 1980 ed il 1 gennaio 1981 e ritenendo, per la natura definitiva del contratto, gia’ eseguito, ininfluente la dichiarazione di scioglimento dal contratto L. Fall., ex art. 72, da parte del commissario della societa’ cooperativa, in amministrazione straordinaria. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 novembre 2005, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ A. in quanto improponibile per l’esistenza di un giudicato esterno. Ha osservato la Corte di merito che, con sentenza della stessa Corte di appello in data 9 febbraio 1993, passata in giudicato, era stato rigettato l’appello proposto dal medesimo A. contro la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della domanda di trasferimento dell’appartamento, previa qualificazione dell’atto traslativo quale contratto non definitivo di compravendita e conseguente declaratoria di operativita’ del potere di scioglimento L. Fall., ex art. 72, applicabile anche ai rapporti di scambio tra societa’ cooperativa e soci. Talche’ si era formato il giudicato sulla qualificazione del rapporto inter partes con conseguente improponibilita’ della domanda.

Contro la sentenza di appello A.M. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Nova Soc. Coop. di Lavoro a r.l. in liquidazione, la quale ha depositato, altresi’, memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 513 del 1977 modificata dalla L. n. 457 del 1978)” deducendo che secondo tali norme si considera “stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l’ente proprietario venditore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all’assegnatario il relativo prezzo di cessione”.

La L. Fall., art. 72, si riferisce ai contratti non ancora eseguiti e, quindi, non e’ applicabile alla concreta fattispecie.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e deduce che l’eccezione di giudicato e’ priva di fondamento perche’ la precedente domanda aveva ad oggetto una richiesta di adempimento ex art. 2932 c.c. mentre l’azione esercitata nel presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto trasferimento dell’immobile. Trattandosi di azioni radicalmente diverse non opera il giudicato, come erroneamente affermato dalla Corte di merito.

3.- L’infondatezza del secondo motivo di ricorso e’ assorbente rispetto ad ogni altra questione formulata dal ricorrente.

Invero, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio per il quale anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice si forma il giudicato, quando tale qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso d’impugnarla (Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005; Sez. 2, Sentenza n. 5702 del 18/04/2001; Sez. 2, Sentenza n. 12499 del 17/12/1993).

Nella concreta fattispecie, come ammette lo stesso ricorrente nella parte narrativa del ricorso, la domanda proposta ex art. 2932 c.c. nel precedente giudizio iniziato dall’amministrazione straordinaria per sentir dichiarare lo scioglimento del contratto – e’ stata rigettata con sentenza passata in giudicato la quale ha accertato l’avvenuto scioglimento del contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72.

D’altra parte, il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, dunque, il giudicato sull’operativita’ della L. Fall., art. 72 copre ogni questione sulla qualificazione del contratto, ormai definitivamente sciolto.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della societa’ intimata, spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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