Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10312 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.26/04/2017),  n. 10312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27100-2014 proposto da:

CONSORZIO GESTIONE SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO (C.G.S.),

S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE BIANCO 75, presso lo studio dell’avvocato GAETANO LAURO

GROTTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ALFINITO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/08/2014 R.G.N. 2019/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ANGELO POMPEI per delega Avvocato NICOLA CORBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.V. adiva il Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la illegittimità del licenziamento irrogatogli in data 23.11.2009, ordinando l’immediata reintegra nel posto di lavoro, con condanna della resistente Consorzio Gestione Servizi Salerno s.r.l. (d’ora in avanti C.G.S.) al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento dei danni in misura pari alla retribuzione globale di fatto relativa al periodo dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità”.

A fondamento della propria domanda il ricorrente deduceva di essere stato collocato in C.I.G.S. dal gennaio 2009, e che in data 23.11.2009 gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, in contrasto con i criteri adottati in sede della procedura di licenziamento collettivo iniziata nel settembre 2009, tra cui l’anzianità contributiva ed i carichi di famiglia, con particolare riferimento alla posizione dei dipendenti C. e T.. Lamentava che la suddetta comunicazione di avvio non era idonea a far ritenere assolti gli obblighi di informativa di cui alle citate disposizioni legislative, poichè in essa si era fatto ricorso a mere clausole di stile e si era operato un richiamo ad un non meglio precisato piano industriale, sì da impedire alle OO.SS una cognizione piena ed esaustiva della situazione organizzativa e occupazionale dell’impresa.

Sottolineava, poi, che con comunicazione del 30.12.2008 erano stati indicati i livelli di inquadramento delle 23 unità interessate e che le parti si erano incontrate il 2 e 23 ottobre del 2008, non raggiungendo alcuna intesa.

Rilevava, ancora, che, in sede di esame congiunto con le oo.ss., era stato concordato che: 1) l’esubero sarebbe stato di 23 unità; 2) in alternativa ai criteri indicati alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, i potenziali destinatari dei provvedimenti espulsivi sarebbero stati individuati esclusivamente con applicazione dei seguenti parametri: a) manifestazione della volontà di non opposizione al recesso; b) possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative per l’accesso al pensionamento durante il periodo di permanenza nella lista di mobilità.

Si costituiva il Consorzio chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore, lamentando il mancato o comunque erroneo esame dei criteri stabiliti per la riduzione del personale, con particolare riferimento ai colleghi C. e T., sia quanto all’anzianità contributiva che ai carichi di famiglia.

Con sentenza depositata l’11 agosto 2014, la Corte d’appello di Salerno, acquisita ulteriore documentazione, accoglieva il gravame, dichiarando l’illegittimità del licenziamento del F., ordinandone la reintegra nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi ex art. 18 S.L.

La Corte, pur ritenendo che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva fatto riferimento a due procedure di mobilità: una avviata il 10.9.2008 (relativa a 23 unità lavorative in esubero) ed un’altra avviata il 7.9.2009 (relativa a 12 unità lavorative), ritenne che lo stesso si dolse tuttavia ritualmente, sin dal ricorso introduttivo del giudizio ed anche con riferimento alla seconda procedura, conclusasi col licenziamento che lo interessò del 23.11.2009, della carente informazione circa i criteri di scelta adottati dal Consorzio ed i criteri seguiti nella individuazione dei dipendenti licenziati; accertava quindi, anche sulla base della documentazione acquisita ex art. 437 c.p.c., che tale violazione vi fu, non essendo identificabile il criterio adottato per individuare nel F. una unità lavorativa in esubero, come risultava altresì dalla documentazione acquisita il 21.1.14 dalla CGS, dimostrativa dell’assenza di carico familiare per il C. e della contrapposta presenza di un onere familiare per il F., dichiarando così illegittimo il licenziamento, con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Consorzio, affidato a tre motivi.

Resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1.-Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 420 c.p.c., e cioè del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, di specificità della domanda e del divieto di jus novum in appello.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne di potersi occupare della questione dei criteri di scelta dei licenziandi e delle relative modalità di applicazione sulla base dell’erroneo presupposto che il F. avesse ritualmente proposto una domanda in tal senso, che invece non figurava nel ricorso introduttivo della lite, prodotto unitamente all’odierno ricorso.

2.- Con secondo motivo il Consorzio denuncia la violazione delle medesime norme sotto il diverso profilo che nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione della procedura di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, il giudice di merito non può (per non incorrere nel vizio di extrapetizione) prendere in considerazione eventuali ulteriori ragioni di illegittimità della procedura stessa, in difetto di specifiche censure, in applicazione del principio di carattere processuale secondo cui la parte che chiede al giudice un determinato provvedimento è tenuta ad allegare tutte le circostanze e gli elementi di fatto che giustificano la proposizione della domanda, principio che, in caso di deduzione dell’illegittimità di un licenziamento, comporta la necessità di indicare i vizi di forma o di sostanza che lo inficiano, così come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Lamenta che nella specie il F. aveva richiesto genericamente che fosse accertata l’illegittimità del licenziamento, senza specificare nelle conclusioni del ricorso quale fosse la ragione su cui si fondava l’illegittimità del recesso, certamente differente dalla pur dedotta incompletezza della domanda di accesso alla mobilità. Evidenzia che la mancanza di specificità della domanda giudiziale costituisce un limite anche al potere del giudice di interpretarla (interpretazione che la ricorrente ammette non essere denunciabile in Cassazione trattandosi di valutazione di merito, pag. 25 ricorso), e che la sentenza impugnata, in contrasto con l’art. 420 c.p.c. aveva accolto una domanda nuova, che non poteva neppure considerarsi mera emendatio libelli, per il radicale mutamento del petitum o della causa petendi.

3.- Con terzo motivo il Consorzio denuncia la violazione delle medesime norme, oltre che degli artt. 421 e 210 c.p.c. e di ogni altra norma in materia di esercizio dei poteri istruttori. Lamenta che così come non rientra nei poteri del giudice supplire alle carenze probatorie delle parti, a maggior ragione non vi rientra lo svolgimento di attività istruttoria in relazione a domande inammissibili; con la conseguenza che risultava anche erroneo l’accenno, contenuto nella sentenza impugnata, alle osservazioni e critiche che il Consorzio avrebbe potuto svolgere con riferimento alla documentazione di cui era stata ordinata l’esibizione, inerendo una domanda ritenuta dal Consorzio inammissibile.

4.- I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Deve infatti rimarcarsi che il Consorzio ricorrente, nonostante l’esplicita contraria dichiarazione contenuta nel ricorso, devolve a questa Corte una diversa interpretazione del ricorso introduttivo della lite proposta dal F., senza peraltro considerare che, come risulta da tale atto, riportato per esteso dal Consorzio ed altresì prodotto ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, esso si apre con la richiesta di ordine di esibizione di tutta la documentazione inerente l’anzianità contributiva dei dipendenti C. e T. (pag. 2 odierno ricorso) e contiene inoltre la specifica doglianza (pag. 4 odierno ricorso) che “il CGS ha disapplicato un criterio (di scelta) da lui stesso indicato in tutte le comunicazioni di apertura della procedura per riduzione di personale L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24..”, ed ancora che il collega C. vantava una anzianità di servizio minore, così come i dipendenti M. e Z. aventi anzianità di servizio e carichi di famiglia inferiori (pag. 5 odierno ricorso).

Deve dunque concludersi nel senso che il Consorzio censura, peraltro erroneamente, una interpretazione del ricorso introduttivo demandata al giudice di merito e dunque non censurabile in questa sede. Costituendo tale questione il presupposto giuridico su cui si fondano i successivi motivi, il ricorso deve senz’altro rigettarsi.

A ciò aggiungasi, con riferimento alla terza censura, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche l’eventuale nullità relativa alla deduzione, tempestività, ammissione e assunzione di prove e documenti debbono essere tempestivamente eccepite, rimanendo sanate ove l’atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione della parte che vi ha assistito (Cass. 12 agosto 2011 n. 17272; Cass. 29 luglio 2011 n. 16781; e già in passato Cass. 3 luglio 1998 n. 6535), come nella specie.

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del F., dichiaratosi antecipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Alfinito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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