Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10312 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10312 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Florio Floriano Figli s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Panama 74, presso lo studio dell’avv. Carlo Colapinto, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore-

— –Intimata

per la revocazione cassazione della sentenza di questa Corte n. 11620/13 depositata il
15/5/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Fatto e diritto
La Florio Floriano Figli s.r.l. ha proposto ricorso per la revocazione della decisione in epigrafe assumendo che la stessa sarebbe affetta da errore di fatto laddove la Corte ha omesso
l’esame e la decisione in merito alle questioni sollevate dalla ricorrente circa gli effetti, ex
art. 9 L. 289/2002, del mancato versamento di una o più rate successive alla prima.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T-. R.G. n. 17022/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 20/05/2015

Il ricorso è inammissibile. Ed invero , l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. deve: 1)
consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza
di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se
verso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della
obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, Io sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, ne’ in
un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicché detto errore non
soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza
che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche,
ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vedendosi, in tal caso, nella ipotesi
dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione
(fra le tante Cass. 1731/2014; sez. un. 7217/2009, nonché 22171/2010). Tali presupposti non
ricorrono nel caso in esame laddove la CTR ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate
ritenendo non convincenti le contrarie argomentazioni della società.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 16/4/2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto contro-

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