Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10312 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17609-2009 proposto da:

CREDEMLEASING SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTASIO 67, presso lo studio dell’avvocato CONSIGLIO SERGIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA TERRITORIO UFFICIO ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 51/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 26 maggio 2008 la commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato l’appello della soc. Credemleasing nei confronti dell’Agenzia del territorio confermando la pronunzia con la quale i giudici di prime cure avevano dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente contro l’atto di determinazione di rendita catastale notificatole il 16 novembre 2004.

Ha motivato la decisione rilevando che, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 22 il ricorso introduttivo era privo (1) della difesa tecnica, (2) della dichiarazione di conformità, (3) della documentazione relativa alla spedizione postale e (4) alla tempestività dell’impugnazione.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la soc. contribuente; si è costituito con controricorso l’Agenzia del territorio, mentre non si è costituito il Ministero dell’economia e delle finanze pure intimato.

Riguardo al primo assorbente motivo (che sotto plurimi profili riassunti in due quesiti denuncia la violazione degli artt. 12 e 22 cit.), si rileva quanto segue sulla preliminare e assorbente terza ratio decidendi della sentenza impugnata:

In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 richiede, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale, la cui mancata allegazione comporta l’inammissibilità del ricorso, non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio del resistente (Cassazione civile sez. trib., 13 novembre 2006, n. 24182 – Giust. civ. Mass. 2006, 11).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che la ricorrente ha depositato memoria e considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso e che da ciò consegua, oltre al rigetto dello stesso, anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia contro ricorrente;

rilevata, infine, la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto evocato, il ministero dell’economia e delle finanze, che, non costituitosi dinanzi a questa Corte, non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito, a favore dell’Agenzia del territorio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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