Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10312 del 03/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10312 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 10519-2011 proposto da:
FRANCO
PIERO
FRNPRI52P19L219D,
elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. BERTANO ANDREA QUINTO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/38/2010 della Commissione
Data pubblicazione: 03/05/2013
Tributaria
Regionale
di
TORINO
del
19.1.2010,
depositata 1’1.3.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/02/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: atto impugnabile- cartella — preventivo pagamento di quanto richiesto- necessitàesclusione
1. Il dott. Piero Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte 17 /38 /10 del 10 marzo 2010 che rigettava l’appello del contribuente
affermando che il ricorso con cui dott. Piero Franco aveva sostenuto il non assoggettamento ad
relativi all’attività svolta nell’anno 2002, doveva essere
IRAP dei suoi redditi professionali
respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento emessa a seguito della denuncia dei
redditi presentata dal contribuente stesso.
2. L’Agenzia si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere accolto in quanto è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa
tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni;
purché ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a
conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuenti versi quanto chiesto in
cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto.
Il collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso. Rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 14 febbraio 2013
e relatore
Il presid
Reg. Gen. 10519/2011
RICORRENTE: Piero Franco
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE