Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10311 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15104-2005 proposto da:

A.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 205, presso l’avvocato TULANTI

FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato POLACCHI MARCELLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Dirigente centrale pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso l’avvocato FERRI FERDINANDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TERRAZZANI

FERRUCCIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

A.R., CURATELA DEL FALLIMENTO FEMAR S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1949/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. SINI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con provvedimento del 6 ottobre 1992 il Presidente del Tribunale di Viterbo, accogliendo il ricorso di A.M.R. – che si dichiarava esclusiva titolare del deposito vincolato triennale n. (OMISSIS) al portatore dell’importo di L. 50.000.000 di cui al certificato emesso dal Monte Paschi di Siena Ag. di (OMISSIS) il 23.10.1990 con scadenza al 23.10.1993 e fruttifero di interessi e adduceva l’illecita sottrazione in suo danno da parte del genitore A.R. – autorizzò il sequestro giudiziario del titolo di credito presso l’emittente Monte dei Paschi di Siena.

Riassunto il giudizio per la convalida, l’ A. espose che il genitore si era illegittimamente appropriato degli interessi maturati al 23 ottobre 1991 e chiese affermarsi la legittima titolarità a suo favore del deposito vincolato con condanna del genitore alla restituzione del certificato ed al risarcimento danni. Intervenne nel giudizio la Banca del Cimino Spa deducendo che il certificato rappresentativo del credito era stato costituito in pegno a suo favore dalla Femar S.r.l. a fronte dell’apertura di credito in c/c di L. 50.000.000 alla stessa concessa il 10.6.1992 ed utilizzata con addebito in data 14.7.1992 e che, presentato il titolo al Monte dei Paschi per la riscossione degli interessi annuali, quest’ultimo aveva comunicato il sequestro del certificato e la conseguente non attribuibilità degli interessi ad essa creditrice pignoratizia.

Ottenne quindi di chiamare in causa la Femar S.r.l. al fine di sentir riconoscere la validità ed efficacia del pegno.

A. restò contumace, mentre la Femar s.r.l. dedusse di aver riscattato il titolo in assoluta buona fede da una società finanziaria, la Finanziaria Itertrading srl di Roma, titolo ad essa dato in garanzia da A.R. a fronte della cessione da parte di quest’ultimo di un autoveicolo risultato rubato e poi sequestrato dall’Autorità giudiziaria.

Con sentenza in data 20.3.2002 il Tribunale di Viterbo, considerata la prossimità temporale tra la vendita di un terreno da parte della A. e la costituzione del deposito vincolato, nonchè la mancata risposta del genitore all’interrogatorio formale deferitogli, ritenne la titolarità del deposito vincolato incorporato nel certificato in capo alla A. ed, affermatane la natura di titolo di credito, ravvisò l’assenza del requisito della buona fede in capo alla Femar S.r.l. al momento del passaggio in suo possesso del certificato non emergendo gli esatti termini dell’asserito rapporto commerciale con l’ A.R. e non risultando tracce dell’operazione nella documentazione della società.

Convalidò, pertanto, il sequestro dichiarando A.M.R. proprietaria del certificato al portatore e condannando la Curatela del fallimento Femar, dichiarato medio tempore, e la Banca del Cimino alla restituzione del certificato di deposito all’ A., con gli interessi maturati dal 23.10.1991.

Pronunciando sull’impugnazione proposta dal Banco di Brescia San Paolo CAB spa, incorporante della Banca del Cimino, nella contumacia di A.R. e del fallimento della s.r.l. Femar, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 aprile 2004, accertata la validità e opponibilità della costituzione del pegno in favore dell’appellante ex art. 1994 c.c. dichiarò l’illegittimità del sequestro, autorizzato ed eseguito in violazione dell’art. 672 c.p.c., art. 677 c.p.c., art. 608 c.p.c., comma 2 e art. 211 c.p.c. e condannò A.M.R. a restituire all’appellante il certificato, nel frattempo consegnato all’appellata in virtù dell’esecutività della sentenza del Tribunale. La Corte territoriale ha osservò quanto segue: “la domanda di declaratoria della validità ed efficacia del pegno – negozio a natura reale perfezionatosi con la consegna del certificato al portatore rappresentativo di deposito vincolato esistente presso il Monte dei Paschi … costituito dalla Femar a favore di quest’ultima a garanzia dell’apertura di credito in c/c concessale il 10.6.1992 ed utilizzata il 14.7.1992 dalla medesima società con addebito in pari data … contiene implicita in sè la pretesa di dichiarazione dell’illegittimità del sequestro giudiziario ante causam autorizzato il 6.10.1992 ed eseguito il successivo 15.10.1992 e della convalida, potendo il sequestro essere eseguito soltanto in danno della Banca del Cimino, terzo possessore del titolo di credito, non più nella disponibilità del sequestrato Monte dei Paschi di Siena e non essendo la posizione della creditrice pignoratizia conciliabile con il sequestro.

Ed infatti, a norma degli artt. 672 e 677 c.p.c., art. 608 c.p.c., comma 2 e art. 211 c.p.c. con il provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente il giudice può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentirne l’immediata immissione in possesso del custode e ciò al fine di conciliare con l’interesse della giustizia i diritti del terzo, che, se portatore di un titolo di credito acquistato in buona fede ed in conformità delle norme che ne regolano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione (art. 1994 c.c.), non potendo essere invocato nei confronti del terzo lo ius ad rem, presupposto della misura cautelare, nell’ambito di una controversia sulla proprietà o il possesso, diritto che è invece configurabile solamente nell’ambito del rapporto diretto sottostante all’emissione o al trasferimento. Nella specie il provvedimento di sequestro riguarda appunto il deposito vincolato al portatore, rappresentato dal certificato di deposito n. (OMISSIS) emesso dal Monte dei Paschi di Siena il 23.10.1992 ed oggetto del pegno costituito a favore della Banca del Cimino (terzo possessore rispetto alla controversia sorta tra l’ A., il genitore ed il Monte dei Paschi), nei cui confronti doveva richiedersi ed ottenersi il sequestro. In ordine al secondo motivo non può dubitarsi della buona fede della Banca del Cimino in presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della titolarità del diritto incorporato nel documento e nell’assenza di colpa imputabile alla stessa a fronte della costituzione del pegno da parte di Femar, non potendo detta Banca percepire con la diligenza dell’avveduto banchiere la lesione dell’asserito diritto dell’ A. in presenza di un titolo di credito al portatore, stante la non configurabilità nella specie neppure di un mero sospetto di una circolazione non legittima, come del resto affermato dal Tribunale. L’ A. non ha dato infatti la prova, alla stessa incombente, dell’illegittimo comportamento acquisitivo della Banca e della mala fede della stessa al momento della consegna del certificato nell’assenza anche di elementi idonei a superare la presunzione di legge posta dagli artt. 1153, 1147 e 2003 c.c.. In tema di titoli al portatore la diligenza del buon banchiere non può essere valutata secondo rigidi criteri astratti, come nella specie in cui si sono tratti elementi dalla mancata risposta di A.R. all’interrogatorio deferitogli dalla figlia, dovendosi tener conto piuttosto delle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, nella specie adeguatamente usate dalla Banca attraverso la costituzione del pegno sul documento al portatore con atto scritto di data certa a fronte di una legittima causa traditionis rappresentata dall’apertura di credito concessa fin dal 14.7.1992 alla Femar, scadente al 23.10.1992 ed utilizzata da quest’ultima che era in possesso del titolo per averlo riscattato dalla Finanziaria Interdating srl di Roma, alla quale era stato ceduto da A.R.. In tali condizioni, non può imputarsi alla Banca creditrice pignoratizia di non avere svolto indagini sulla liceità del passaggio del titolo dal R. alla Femar nell’assenza di una violazione delle regole di diligenza connesse alla natura ed alla circolazione del titolo trasferibile con la mera consegna.

I principi di incorporazione, letteralità, astrattezza ed autonomia, che caratterizzano tali titoli sia sotto l’aspetto formale che sostanziale dell’esercizio del diritto in essi incorporati, investono infatti anche i negozi di trasferimento, salva la prova della mala fede dell’accipiens.

Alla stregua di tali principi la giurisprudenza ha ravvisato la responsabilità della banca in un caso di trafugamento di titoli al portatore, negoziati dopo il sequestro penale ed il successivo sorteggio ai fini del rimborso (Cass. n. 4571/1992).

Sulla base di tali criteri non può dunque condividersi la tesi dell’ A., che addebita alla Banca di non avere indagato sulla legittimità della provenienza del titolo costituito in pegno nel rapporto tra il genitore dante causa della Femar e quest’ultima.

Escluso l’illegittimo trasferimento del certificato di deposito in capo alla Femar (in tal senso si è espresso anche il Tribunale) ed affermata la legittima acquisizione del titolo da parte della Banca del Cimino e la validità della costituzione del pegno a suo favore da parte della Femar, segue la declaratoria di illegittimità del sequestro e della titolarità del certificato di deposito in capo alla creditrice pignoratizia Banca del Cimino, ora Banco di Brescia S. Paolo CAB Spa, al quale il titolo deve essere restituito dall’ A.”.

Contro la sentenza di appello A.M.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il Banco di Brescia San Paolo CAB.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1994 e 1997 c.c. art. 345, 672 e 677 c.p.c., art. 608 c.p.c., comma 2 e art. 211 c.p.c. nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della domanda”. Deduce che la sentenza di primo grado aveva accertato – con forza di giudicato perchè non impugnata sul punto – la titolarità in capo ad essa A. del certificato di deposito, sottrattole dal genitore e ricevuto in mala fede dalla s.r.l. Femar, talchè dovevano essere considerati definitivamente accertati i presupposti del sequestro e della convalida. Deduce che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere applicabile l’art. 608 c.p.c., comma 2 – applicabile agli immobili – nè avrebbe rilievo il richiamo all’art. 677 c.p.c., comma 3 che prevede solo la possibilità di ordinare l’esibizione al terzo detentore.

La Corte ha affermato in maniera apodittica che la declaratoria di validità ed efficacia del pegno contiene la pretesa di dichiarazione di illegittimità del sequestro. Per contro, in primo grado la Banca del Cimino alcuna domanda ha avanzato in ordine all’illegittimità del sequestro e sarebbe inammissibile la domanda proposta solo in appello.

Deduce, ancora, che il sequestro ha avuto ad oggetto il deposito e non il certificato. Sul punto si sarebbe formato il giudicato.

2.1.1.- Il motivo è infondato perchè la Corte di appello ha correttamente applicato il principio per il quale. “nel caso in cui i beni pignorati detenuti dal creditore terzo costituiscono oggetto di sequestro giudiziario, va applicata, ai fini della sua esecuzione, la disciplina di cui agli artt. 677, 605 e 211 cod. proc. civ.. Ne consegue che, laddove il giudice abbia disposto l’immissione in possesso del custode sequestratario nominato con lo stesso provvedimento di sequestro, il terzo detentore può fare direttamente opposizione ai sensi dell’art. 211 c.p.c., comma 2; se il terzo creditore pignoratizio detentore del bene oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario non acconsente a consegnarlo spontaneamente all’ufficiale giudiziario procedente, si rende necessario l’intervento del giudice, che può ordinare al terzo di esibire il bene o di consentire la relativa immediata immissione in possesso in favore del custode sequestratario, con le garanzie di cui all’art. 211 cod. proc. civ., atteso che, in presenza di una tale opposizione, l’ufficiale giudiziario non ha il potere di vincere con la forza il rifiuto del terzo di consegnare il bene, essendo necessario un apposito ordine del giudice, ai sensi dell’art. 677 c.p.c., commi 2 e 3, che, se si applicasse l’art. 605 cod. proc. civ., sarebbe peraltro inutile” (Sez. 3, Sentenza n. 22860 del 30/10/2007).

Quanto al dedotto giudicato interno, esso riguarda i rapporti tra la ricorrente, il genitore e la s.r.l. Femar e non certo l’istituto di credito controricorrente il quale, con l’intervento autonomo spiegato nel giudizio ha. proposto l’opposizione consentitagli dall’art. 211 c.p.c. qualora gli fosse stata ordinata l’esibizione ed ha in sostanza esercitato l’azione di revindica concessa al creditore pignoratizio dall’art. 2789 c.c. così correttamente qualificata la domanda proposta dalla banca e in tali sensi integrata la motivazione in diritto della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c..

L’accertamento della proprietà del certificato in capo alla ricorrente, poi, è del tutto ininfluente nei rapporti con la banca in virtù degli artt. 1994 e 1997 c.c. così come ha correttamente evidenziato la Corte di merito, la quale ha incensurabilmente interpretato la domanda proposta dalla banca.

La ricorrente, inoltre, non ha ritualmente denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., peraltro insussistente alla luce dell’ampia formulazione delle conclusioni trascritte nel ricorso – estese ad “ogni conseguenza di legge” della dedotta “efficacia e validità del pegno”. Il principio dell’incorporazione del credito relativo al deposito bancario nel titolo di credito costituito dal certificato di deposito al portatore, sancito dagli artt. 1992 e 2003 c.c. rende manifesta l’infondatezza della censura relativa all’asserito sequestro del “deposito” senza impossessamento del titolo. Censura, peraltro, adeguatamente confutata dalla sentenza impugnata con espresso riferimento al contenuto del provvedimento di autorizzazione del sequestro.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1994, 1153, 1147, 1836 e 2003 c.c. – Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della domanda”, lamentando l’erronea affermazione della validità della costituzione del pegno. Deduce che la diligenza del buon banchiere avrebbe dovuto indurre la Banca del Cimino a chiedere a Femar di fornire documentazione sul legittimo possesso del titolo mentre si è limitata a richiedere alla banca emittente informazioni sulla libertà del titolo, incurante della circostanza che, trattandosi di titolo al portatore, avrebbe potuto già essere stato oggetto di passaggi illegittimi.

2.2.1.- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce dell’ampia e adeguata giustificazione, sul punto, offerta dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato la presunzione di buona fede e la mancata prova della mala fede da parte della ricorrente, in presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della titolarità del diritto incorporato nel documento e nell’assenza di colpa imputabile alla banca a fronte della costituzione del pegno da parte di Femar, non potendo essa “percepire con la diligenza dell’avveduto banchiere la lesione dell’asserito diritto dell’ A. in presenza di un titolo di credito al portatore, stante la non configurabilità nella specie neppure di un mero sospetto di una circolazione non legittima, come del resto affermato dal Tribunale”.

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2786 e 2787 c.c.. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e deduce che la corte di merito avrebbe omesso completamente di valutare e motivare circa la validità della costituzione in pegno del certificato di deposito, alla stregua dei principi fissati dagli artt. 2786 e 2787 c.c. e che la Banca del Cimino non avrebbe fornito prova alcuna della materiale consegna del titolo da parte della Femar. Mancherebbero, inoltre, i requisiti della data certa della costituzione del pegno e quello della sufficiente indicazione del credito garantito, essendo stata omessa l’indicazione del numero di conto corrente in relazione al quale sarebbe stata concessa l’apertura di credito.

2.3.1.- Il motivo è infondato perchè agli effetti dell’art. 2787 c.c., comma 3 affinchè il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne la identificazione e a tal fine, l’eventuale ricorso a dati esterni all’atto di costituzione del pegno richiede che l’atto contenga un indice di collegamento da cui possa desumersi l’individuazione dei menzionati dati (Sez. 1, Sentenza n. 5561 del 19/03/2004). Elementi, tutti, che la Corte territoriale, con accertamento in fatto sorretto da adeguata motivazione, ha ritenuto sussistenti, in relazione all’individuazione, nella scrittura di data certa, del credito garantito, costituito dall’apertura di credito in conto corrente.

2.4.- Con l’ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. deducendo che la Corte di merito ha condannato essa A. a restituire il certificato di deposito senza che nessuna domanda in tal senso fosse stata formulata dalla banca appellante.

2.4.1.- L’art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 30/04/2009).

La domanda di revoca della condanna alla restituzione – una volta che questa era stata eseguita in virtù di sentenza esecutiva – non poteva che essere intesa come domanda di restituzione ex art. 336 c.p.c.. Anche l’ultima censura, dunque, è infondata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali – liquidate in dispositivo – in favore della banca intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla banca intimata le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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