Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10311 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10311 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 14755-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,
LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
GUARDAVILLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,
presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PICCHI MARCO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2014

avverso la sentenza n. 1224/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
17.11.2011, depositata 11 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/04/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli scritti.

2

Il Presidente

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione dal seguente contenuto.
«La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1224 del 2011 del 6 dicembre
2011, notificata a mezzo posta con racc. spedita il 7 giugno 2012, rigettava
l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 16 marzo
2010 dall’INPS nei confronti di Guardavilla Alessandro.
Il Tribunale aveva condannato l’INPS a rivalutare ex art. 13, comma 8, della
legge n. 257 del 1992, i periodi di esposizione a MCA identificati.
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre L’INPS
prospettando un motivo di ricorso.
Resiste con controricorso Guardavilla Alessandro.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione del controricorrente di tardività del
ricorso, per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi, come previsto dal
novellato art. 327 cpc, atteso che quest’ultimo non si applica alla fattispecie in esame
ratione temporis, in ragione del tempo di instaurazione del giudizio di primo grado.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. mod. ed integrazioni.
Erroneamente
la Corte d’Appello non avrebbe ravvisato l’intervenuta
decadenza, trattandosi di pretesa diretta a conseguire la esatta misura della pensione già
riconosciuta.
Il giudice di secondo grado ha affermato che la decadenza non poteva operare in
quanto il Guardavilla era titolare di trattamento di pensione dal 31 marzo 1998 e quindi
da epoca anteriore alla domanda amministrativa volta ad ottenere la rivalutazione
contributiva, domanda presentata il 9 aprile 2003.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Come già osservato da un precedente arresto di questa Corte in un’analoga
controversia (cfr, Cass., n. 12685/2008), nel caso di specie si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la
pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare le disposizioni legislative
sulla decadenza (Cass., ord., n.8926 del 2011)».
L’INPS, all’esito della relazione ha depositato memoria con la quale ha insistito
nella domanda di accoglimento del ricorso.
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni e le conclusione, svolte nella
relazione dal consigliere relatore, che precedono.
Il ricorso deve essere accolto.iCassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese dei gradi di
merito e condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro
duemila per compensi professionali ed euro cento per esborsi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese dei gradi di merito e
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro duemila
per compensi professionali ed euro cento per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA