Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10311 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17598-2009 proposto da:

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 851, presso lo 1 studio dell’avvocato PERRELLA

FESTA ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZI MARCO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2008 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sent. n. 29/4/08 la commissione tributaria regionale di Perugia ha parzialmente accolto l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti di G.F. riformando in parte la decisione di prime cure e determinando i maggiori ricavi per l’anno 2000 nella misura del 40% rispetto a quelli accertati. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il contribuente; si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Preliminarmente si rileva che il ricorso è confezionato, facendo seguire alla prima facciata di epigrafe introduttiva n. 29 facciate riproducenti gli atti relativi al procedimento amministrativo e al processo tributario sino alla sentenza di secondo grado, giustapposti con mere proposizioni di collegamento; al tutto segue l’enunciazione dei motivi coi relativi quesiti.

Si osserva:

1. E’ inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito; tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 19255 del 09/09/2010).

2. La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, sia per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione, sia per quelle ulteriori qui di seguito riportate:

a. la prima censura di violazione di legge è inammissibile perchè il quesito si risolve in un interrogativo circolare (Sez. U, n. 28536 del 02/12/2008);

b. la seconda censura di diritto riguarda questione nuova della quale non v’è, neppure graficamente, traccia nella sentenza d’appello;

c. la terza censura, pur essendo di natura motivazionale (art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 366-bis), è priva del prescritto “momento di sintesi” (Sez. U, n. 12339 del 20/05/2010 – Guida al diritto 2010, 29, 58) considerato che da ciò consegue, oltre alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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