Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10310 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30601-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato ed difeso dall’avvocato

DANIELE VITELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SALVAGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1173/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo ad ICI 2007 e 2008 avente ad oggetto un’area edificabile, per difetto di motivazione;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del comune di Agrigento ritenendo che, l’area in questione, era stata legittimamente inserita nel Piano Regolatore Generale del comune di Agrigento, a nulla rilevando la mancata approvazione da parte della Regione, e che la delibera che ha adottato il suddetto PRG e i relativi allegati risultano essere stati pubblicati secondo le procedure di legge, che garantiscono la potenziale conoscibilità degli atti; inoltre è stata svolta una relazione tecnico-estimativa da parte dell’Agenzia del territorio i cui valori sono stati adottati da una delibera della giunta comunale, regolarmente pubblicata;

la parte contribuente proponeva, ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Agrigento si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 2697 c.c. per difetto di motivazione in quanto il comune di Agrigento si è limitato a riferire che l’accertamento è il frutto di un’operazione di stima, senza però allegare alcuna specifica perizia di stima;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, per difetto di motivazione consistente in particolare nel non aver prodotto una perizia di stima;

considerato che i motivi possono essere affrontati congiuntamente perchè entrambi ruotano attorno ad una doglianza relativa ad una motivazione dell’avviso di accertamento inadeguata perchè difettosa di una perizia di stima;

ritenuto che, secondo questa Corte:

in tema di ICI, l’omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell’atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l’inosservanza da parte della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, che prevede detto obbligo di comunicazione (Cass. n. 20124 del 2019);

in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il detto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (Cass. n. 4952 del 2018);

in tema di ICI, la motivazione dell’atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere associata, così delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. n. 25709 del 2016: in particolare, secondo questa sentenza “il Comune ha prodotto solo in giudizio la perizia di stima diretta al fine di determinare il più probabile valore di mercato. Va rilevato che in tema di ICI, la motivazione del relativo atto di accertamento ancorchè il Comune possa legittimamente scegliere la stima diretta che trova concreta attuazione nel confronto tra prezzi unitari di beni analoghi o assimilabili desunti dagli atti di compravendita dei terreni, non può, limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma deve specificare, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere associata, dovendo recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro prezzo unitario e dei beni analoghi e assimilabili desunti dagli atti di compravendita dei terreni, così rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell’effettiva correttezza di tale valore. Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, prescrive che negli atti dell’amministrazione finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” e anche alla luce dei principi dello Statuto del contribuente la revisione del valore di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni del maggior valore. La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, i motivi di doglianza. Il contribuente, in altri termini, deve avere contezza delle ragioni dell’Amministrazione, deve essere messo in grado di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonchè per impedire all’Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate. L’Amministrazione non può, quindi, produrre successivamente nuovi documenti a integrazione della motivazione, in quanto ciò si risolverebbe nell’arbitrario allungamento dei termini dell’accertamento, oltre ad essere in contrasto con i principi sopra enunciati)”;

in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis, (applicabile “ratione temporis”), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poichè è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (nella specie, la Cassazione, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontare dell’imposta: Cass. n. 1694 del 2018);

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa (Cass. n. 26431 del 2017).

Ebbene, da tali massime si ricava il principio secondo cui, in tema di ICI la motivazione dell’atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve specificare, a pena di nullità, a quali criteri è ispirata la determinazione del valore dell’immobile, cosicchè il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di valutare l’opportunità dell’impugnazione e eventualmente contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta, così delimitandosi l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale fase contenziosa, senza però che sia anche obbligatoriamente necessaria l’allegazione di una specifica perizia di stima (che può essere un elemento utile della motivazione dell’atto di accertamento, ma non è decisiva qualora – come nel caso di specie – la motivazione si sorregga su altri e diversi elementi) o la comunicazione al proprietario dell’inserimento dell’area edificabile all’interno del Piano Regolatore Generale.

La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha esaurientemente spiegato il perchè della completezza delle motivazioni dell’avviso di accertamento, in particolare con riguardo alla questione relativa al valore venale dell’area oggetto dell’avviso di accertamento, rilevando la particolare autorevolezza e validità dell’utilizzo dello studio effettuato dall’Agenzia del territorio dal momento che quest’ultima rappresenta un soggetto terzo tecnicamente competente e in relazione alla circostanza che il comune di Agrigento ha pubblicato la delibera della Giunta comunale che prendeva a riferimento i valori medi individuati da detta relazione; inoltre la CTR ha ragionevolmente evidenziato che il valore di un terreno edificabile stabilito per un certo anno può essere utilizzato per individuare il valore dello stesso negli anni precedenti e nè la mancata comunicazione al proprietario dell’inserimento di un’area edificabile nel Piano Regolatore Generale nè la mancanza di una specifica perizia di stima sono pertanto sanzionabili ove comunque il valore dell’area sia stata calcolata da un soggetto terzo tecnicamente competente e il proprietario sia stato messo nelle condizioni di venirne a conoscenza con l’uso della ordinaria diligenza.

Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono infondati, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA