Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10310 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. in persona del procuratore M.M.

((OMISSIS)), domiciliato in Roma, via Rodi 32, presso l’avv.

Bandinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Monacelli M., come da

procura notarile;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per legge lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 572/2008 della Corte d’appello di Firenze,

depositato il 1 aprile 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

Udite le conclusioni del P.M. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnate la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda proposta da M.A. per la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione per durata irragionevole di un processo penale, la cui pendenza era stata comunicata il 24 settembre 2003, definito in primo grado il 15 febbraio 2006 e in appello il 5 settembre 2007.

Ricorre per Cassazione M.A., in persona del procuratore M.M., e deduce che, dopo un’identificazione ed elezione di domicilio del 21 settembre 2001, la polizia giudiziaria in data 30 settembre 2001 aveva comunicato notizia di reato al pubblico ministero indicandolo come indagato. E’ comunque errata la mancata considerazione della durata delle indagini preliminari ai fini della valutazione della durata ragionevole del processo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nella valutazione della durata di un procedimento penale, il tempo occorso per le indagini preliminari puo’ essere computato solo a partire dal momento in cui l’indagato abbia avuto la concreta notizia della sua pendenza, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte d’ansia e paterna suscettibile di riparazione. Ne consegue che, in relazione al momento anteriore alla notificazione del decreto di citazione in giudizio, i ricorrenti sono gravati dall’onere di allegare specificamente quando abbiamo appreso di essere stati assoggettati ad indagine penale” (Cass., sez. 1^, 23 dicembre 2009, n. 27239, m. 610994). Nel caso in esame il ricorrente sostiene di avere appreso della pendenza di un procedimento penale a suo carico in occasione dell’identificazione di polizia giudiziaria del 21 settembre 2001.

Sennonche’, come risulta dall’art. 349 c.p.p., “la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”.

Non solo pertanto la persona sottoposta a indagini, ma anche i possibili testimoni debbono essere identificati dalla polizia giudiziaria. Ne’ il fatto che la persona identificata sia stata invitata a indicare l’indirizzo per ulteriori comunicazioni, vale di per se’ a definirla come indagata, quando non vi sia stata richiesta di una formale dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., come lo stesso art. 349 c.p.p. prevede.

Del tutto irrilevante poi e’ che nella comunicazione della notizia di reato inviata al pubblico ministero M.A. venga indicato come persona sottoposta a indagini, posto che si tratta di un atto non destinato al ricorrente.

Si deve pertanto concludere per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il. ricorrente alle spese, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA