Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10310 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10310 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Manuali Fabio , rapp.to e difeso dall’avv. Pietro Cappannini, ———Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge————-

———- –Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
165/13/4

depositata il 8/7/2013 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto dal Manuali, notificato il 24/2/2014, non risulta depositato nei termini di
cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 10/5/2014.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano in complessivi €3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Corte Suprema di Cessazione — VI Su. Civ. – T— R.G. n. 1120/2014

2V433

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 20/05/2015

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P. Q .M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi €3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 16/4/2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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