Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10310 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10310 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 2119-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,
VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BALSAMO MICHELE;
– intimato avverso la sentenza n. 6191/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 7.12.2010,
depositata il 13/01/2011;

Data pubblicazione: 13/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/04/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione dal seguente contenuto.
«1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 6191 del 2010, oggetto del
presente ricorso per cassazione, rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS nei
confronti di Balsamo Michele avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale
di Lucera che aveva accertamento il diritto del lavoratore alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola sulla base della retribuzione giornaliera
fissata dalla contrattazione collettiva integrata della Provincia di appartenenza, anziché
in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato
negli anni successivi.
1.1.Preliminarmente, la Corte d’Appello, affermava che non poteva trovare
applicazione, nella fattispecie in esame, la decadenza di cui all’art. 47 del dPR n. 639
del 30 aprile 1970, come interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103/91 convertito nella 1 n.
166/91.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando tre
motivi di ricorso. L’intimato non ha svolto difese.
3.Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 3,
del dPR n. 639 del 1970 e successive modifiche, affermando l’applicabilità nel caso in
esame della decadenza così disciplinata.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in ragione dei principi di
diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 7245 del 2012, che ha affermato, con
argomentazioni che si condividono, l’ inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639,
art. 47 prima delle integrazioni apportate del d.l. n. 98 del 2011, art. 38, al caso di
richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e
liquidate dall’ente previdenziale.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111/2011.
5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 44, 49 e 53,
del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione al d.lgs. n. 314 del 1997,
art. 6 comma 4 lett. a), nonché in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ., ed alla legge
n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11.
L’INPS, con i suddetti secondo e terzo motivo di ricorso, censura la sentenza
per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità
di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita.
6. I suddetti motivi sono manifestamente fondati.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9 maggio 2007 n. 10546,
secondo cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura,
la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da
porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16 aprile 97 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, questa Corte ha
ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata
quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va
esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della
volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29 luglio 96, n.
402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, [la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto
definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura
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Il Presidente

diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v.,
ord. n. 18516 del 2011 e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore, il
quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 18, del d.l. 6.07.11
n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che “1 art. 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01, comma 5, del decreto- legge 10
gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81,
si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva
della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011, Cass. n. 200 del 5
gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118
del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi).
7.11 ricorso è, dunque, manifestamente fondato, con riguardo al secondo e al
terzo motivo di ricorso e deve essere accolto in ordine agli stessi.
8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, c. 1, cpc può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda iniziale con
riferimento alla inclusione del T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione
Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S., ritenuta l’ inapplicabilità dell’art. 47 del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate dell’art. 38 del D.L. n. 98 del
2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente
riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale e quindi il rigetto del primo motivo di
ricorso, va accolto e la sentenza della Corte di appello di Bari va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza
della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le
parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Rigetta il primo.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del
giudizio quanto all’inserimento della quota TFR nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2014

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