Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1031 del 17/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10303-2018 proposto da:
MODERNA D’ITRI PNEUMATICI SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A FUSCO 104,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUCA COSTANTINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARINA GIANNETTI;
– controricorrente –
contro
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5400/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA
ROSARIA MARIA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
La CTR del Lazio con sentenza n. 5400/19/2017, depositata il 21.9.2017 non notificata, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Frosinone avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Frosinone che aveva accolto il ricorso della contribuente Moderna d’Itri Pneumatici s.r.l. avverso ingiunzioni di pagamento per Tarsu non versata per gli anni dal 2007 al 2011 sul presupposto che, non avendo la contribuente impugnato gli avvisi di accertamento prodromici alle ingiunzioni, queste ultime potevano essere impugnate solo per vizi propri e non per il merito della pretesa impositiva.
Avverso la sentenza della CTR Moderna d’Itri Pneumatici s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’intimato resiste con controricorso.
Il giudizio deve essere sospeso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e dell’art. 295 c.p.c. in considerazione della circostanza sopravvenuta della proposizione, da parte della ricorrente, di querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Cassino (Ricorso n. 1931/2019) quanto alla pretesa sottoscrizione del difensore sull’atto di appello, nelle more della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa relativa alla succitata proposizione di querela di falso.
P.Q.M.
Sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020