Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1031 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1031 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 7111-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
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CELELLA BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE GUZZO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DARIO CLEMENTI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso la sentenza n. 324/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 06/03/2012 R.G.N. 6066/09;

PROC. nr . 7111/2013 RG

RILEVATO
che con sentenza del 18 gennaio- 6 marzo 2012 ( nr. 324/2012) la
Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di
Frosinone, che aveva accolto la domanda della lavoratrice e per l’effetto ha
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra
BARBARA CELELLA e POSTE ITALIANE spa nel periodo dal 25 febbraio al

carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,
anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi
nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23
ottobre , 11 dicembre 2001 11 gennaio 2002» e condannato Poste Italiane
al pagamento della indennità ex articolo 32 legge 183/2010 (liquidata in
quattro mensilità dell’ultima retribuzione) ;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE
ITALIANE spa, affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese BARBARA
CELELLA con controricorso;

CONSIDERATO
che la società POSTE ITALIANE ha dedotto:
– con il primo motivo— ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
erronea motivazione in ordine agli articoli 1372 co.1, 1175, 1375, 2697,
1427, 1431 cod.civ. e 100 cod. proc.civ.; ha censurato la sentenza per
avere respinto la eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo
consenso nonostante la prolungata inerzia della lavoratrice ( due anni e
mezzo dalla cessazione del contratto alla notifica del ricorso introduttivo del
giudizio) , la accettazione del TFR e delle altre indennità di fine rapporto
senza riserve, la mancata giustificazione del decorso del tempo, il
licenziamento intervenuto in data 19 marzo 2009 per non avere ripreso
servizio ;
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.Lgs. 368/2001 e dell’articolo 25

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30 giugno 2002 per «esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di

PROC. nr . 7111/2013 RG

del CCNL 2001,

in vigore fino al 31.12.2001, per avere

il giudice

dell’appello fatto erroneamente riferimento alla disciplina dell’articolo 1
D.L.gs. 368/2001 laddove all’epoca di stipulazione del contratto erano
ancora in vigore le clausole dell’articolo 25 CCNL, la cui sopravvivenza era
stata disposta dall’articolo 11 del D.L.vo 368/200 e la cui applicabilità non
era contestata dalla lavoratrice ( che, anzi, poneva la pattuizione collettiva a

– con il terzo motivo: ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione
e falsa applicazione degli artt.1, co.1 e 2 D.L.vo 368/2001, 4 co.2 D.L.vo
368/2001, 12 disp. prel.cod.civ., 1362 e ss. cod.civ., 1325 e ss. Cod. civ.,
per avere la sentenza ritenuto la genericità della causale senza considerare
la specificazione compiuta per relationem, in riferimento al contenuto degli
accordi sindacali indicati in contratto;
-con il quarto motivo —ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.—
omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, sempre sul punto
della affermata genericità della causale, che era stata ritenuta anche per la
presenza di più ragioni giustificative e senza esaminare il contenuto degli
accordi richiamati nel contratto di lavoro;
-con il quinto motivo— ai sensi dell’art. 360 nr.3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione degli articoli 4 co.2 D.Lvo 368/2001, 2697
cod.civ., 115, 116, 244, 253, 421 co.2 cod.proc.civ., per avere la sentenza
posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza delle
ragioni legittimanti la clausola del termine, prova che comunque era stata
offerta con la produzione degli accordi richiamati in contratto e con la
richiesta della prova orale, reiterata in appello, al fine di evidenziare che i
processi organizzativi avevano coinvolto anche l’unità produttiva di
applicazione della lavoratrice. In ogni caso, la valutazione dei capitoli di
prova doveva essere compiuta avendo riguardo al complesso delle
allegazioni difensive ed agli atti di causa e tendendo conto della facoltà del
giudice di chiedere chiarimenti ai testi nonché di integrare gli atti istruttori
ex officio ;
-con il sesto

motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.

insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di

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fondamento della domanda originaria) ;

PROC. nr . 7111/2013 RG

discussione tra le parti

nonché — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3

cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 420 e 421
cod.proc.civ. per mancato esame del capitolo di prova nr. 11 («i descritti
processi hanno indotto numerosi squilibri nella distribuzione sul territorio del
personale e situazioni di temporanea carenza di organico, incidenti sul
regolare funzionamento dei servizi che hanno investito la stessa unità

implicita statuizione di genericità, avrebbe potuto essere integrato per
iniziativa del giudice nell’esercizio dei suoi poteri di approfondimento della
prova ex art. 253 cod.proc.civ. o di istruzione d’ufficio ex art. 421 cod.
proc.civ.;
che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;
che, infatti:
– il primo motivo, nonostante la impropria denunzia di un vizio di
violazione di norme di diritto, deduce un vizio di motivazione della
sentenza impugnata giacchè censura il concreto accertamento operato
dal giudice del merito in ordine alla assenza della volontà della
lavoratrice di risolvere il rapporto di lavoro. Così riqualificata, la censura
è tuttavia inammissibile, in quanto si riferisce a circostanze
congruamente esaminate in sentenza ( decorso del tempo, percezione
del TFR) e laddove indica l’ elemento di fatto, non esaminato, della
mancata ripresa del servizio da parte della lavoratrice nell’anno 2009
(cui seguiva il licenziamento) non indica specificamente quando ed
attraverso quali atti il fatto non esaminato era stato portato all’esame
del giudice del merito e le ragioni della sua decisività;
– il secondo motivo è infondato giacchè la sentenza , non censurata sul
punto, ha accertato che il CCNL 2001 era scaduto il 31.12.2001,
antecedentemente alla data di stipula del contratto a termine. Per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare in questa
sede continuità, i contratti a termine stipulati successivamente alla
scadenza del CCNL in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
368 del 2001 non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista
dall’ art. 11 dello stesso DLgs. e restano interamente soggetti al nuovo

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produttiva cui l’istante è stato addetto»), che comunque, al limite, in caso di

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regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse
disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva (Cass. 13
luglio 2010, n. 16424; Cass. 14 marzo 2013, n. 6513; Cass. 13 giugno
2013, n. 14808; Cass. 3 ottobre 2014, n. 20951; Cass. 18 dicembre
2015, n. 25558);
– il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati

rationes daecidendi della sentenza impugnata: la genericità della causale
del termine indicata nel contratto di lavoro (motivi terzo e quarto ) e la
mancanza di prova del collegamento tra le esigenze di riorganizzazione
dedotte nel contratto e la stipula del contratto a termine oggetto di
giudizio (motivi quinto e sesto). I motivi quinto e sesto sono infondati.
Questa Corte si è già ripetutamente pronunziata nel senso che l’onere di
provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola
appositiva del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto
sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso formulate ( Cass. n.
10742/2016; Cass. n. 2279/10; Cass. 21 maggio 2008 n. 12985),
rilevando come anche anteriormente alla esplicita introduzione del
comma «premesso» dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 39 (secondo
cui «il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo
indeterminato») il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il
principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è
normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre
l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria.
Sotto il profilo della prova il giudice del merito ha affermato che le
allegazioni difensive di POSTE ITALIANE e le istanze istruttorie non
dimostravano il collegamento fra la assunzione della lavoratrice e la
situazione di riorganizzazione in essi rappresentata giacchè carenti di
ogni riferimento alla posizione della CELELLA ed alla situazione nella
unità periferica in cui ella era stata assegnata. Il giudizio di fatto così
espresso non è stato censurato con la allegazione di un preciso fatto
storico decisivo non esaminato in sentenza —ovvero esaminato in modo
insufficiente e contraddittorio— giacchè anche il capitolo di prova nr. 11,

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congiuntamente, in quanto afferiscono alle due autonome e concorrenti

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trascritto nel sesto motivo, non contiene la indicazione della situazione
organizzativa dell’ufficio di adibizione della lavoratrice, che il giudice del
merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto necessaria
ad assolvere al requisito di specificità delle istanze di prova testimoniale.
Il giudice dell’appello non era poi tenuto a supplire alla genericità dei
capitoli di prova con l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi di integrazione

attività processuale di parte piuttosto che nella ricerca della verità
materiale in presenza di significativi dati di indagine. Dal rigetto del
quinto e del sesto motivo deriva la inammissibilità dei motivi terzo e
quarto, per difetto di interesse della parte ricorrente; essendo divenuta
definitiva una

ratio

della sentenza autonomamente decisiva,

dall’eventuale accoglimento delle suddette censure non potrebbe
comunque derivare la cassazione della sentenza;

che pertanto il ricorso deve essere respinto;
che le spese vengono regolate secondo la soccombenza, come da
dispositivo;

che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti_ co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002)
– della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C
200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese
generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co.

1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

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della prova, che nella specie si sarebbero risolti nella sostituzione ad una

PROC. nr . 7111/2013 RG

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19.7.2017

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