Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10309 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.26/04/2017),  n. 10309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17896-2014 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO MAROTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALMAVIVA S.P.A. (già FINISIEL S.P.A.);

– intimata –

Nonchè da:

ALMAVIVA S.P.A. (già FINISIEL S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati

MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, MARCO MARAZZA, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO MAROTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 9143/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/01/2014 R.G.N. 1341/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato LUIGI CACCIAPAGLIA per delega verbale Avvocato

ANTONIO VALLEBONA;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale, rigetto degli altri motivi del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza del 1.6.2012 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal C.C. e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del recesso intimato dalla società Almaviva al C. con lettera del 7.12.2005 e condannava la detta società al pagamento dell’indennità di preavviso pari a 12 mensilità, delle differenze dovute per TFR e dell’indennità supplementare pari a 20 mensilità, da liquidarsi con successivo giudizio. Con sentenza definitiva del 30.10.2013 la somma spettante veniva liquidata in Euro 1.286.709,31; la Corte di appello, previo svolgimento di CTU, rilevava che la retribuzione, sulla scorta della risultanze peritali, doveva calcolarsi in 320.000,00 come retribuzione fissa e in Euro 145.666,67 come retribuzione variabile oltre al valore di utilizzo dell’auto aziendale pari ad Euro 3.808,35. In quella variabile non doveva considerarsi quanto percepito a titolo di MBO negli anni 2003, 2004 e 2005 perchè tali emolumenti erano previsti come comprensivi di tutti i riflessi sugli istituti diretti ed indiretti di carattere legale e/o contrattuale. Dovevano essere compresi anche 17.000,00 Euro come una tantum Euro 420.000,00 con descrizione UT MBO perchè nelle lettere non erano stati esclusi dagli istituti retributivi diretti o indiretti; andava esclusa la somma di Euro 889.057,00 erogata con descrizione UT varie ed occasionali perchè non avente carattere di continuità ma legata a specifiche vicende. Quanto dovuto per l’auto era stata calcolata in relazione alla tabella Aci, fino al 30%; le ferie non erano state calcolate per il mancato preavviso ex art. 7 CCNL.

2. Per la cassazione della sentenza non definitiva ha proposto ricorso principale il C. con due motivi; si è costituita la società Almaviva che ha proposto ricorso incidentale con due motivi; resiste al ricorso incidentale il C. con controricorso. Il C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2121 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte escluso dalla retribuzione base per il calcolo del preavviso e conseguentemente anche per il calcolo dell’indennità supplementare per il licenziamento l’MBO pacificamente erogato negli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Il motivo è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti di cui si dirà posto che si tratta di emolumenti analoghi a premi di produzione la soluzione accolta dalla Corte di appello (alla stregua della consulenza tecnica), secondo la quale i trattamenti predetti erano già stati erogati come comprensivi, non tiene conto del disposto di cui all’art. 2121 c.c. e conseguentemente del carattere inderogabile (per cui eventuali accordi individuali e collettivi sarebbero affetti da nullità) dell’inclusione degli stessi ai fini della determinazione del preavviso, mentre in ordine alla determinazione dell’indennità supplementare nessun rilievo ha la norma codicistica e quindi non sussistono ragioni di sorta per computare i premi prima indicati (e quindi sul punto va confermata l’impugnata sentenza); del resto parte ricorrente sul punto ha solo richiamato l’art. 2121 c.c., richiamo che non appare conferente visto che la norma si riferisce al preavviso.

3. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte escluso dalla retribuzione base per il calcolo del preavviso e conseguentemente per il calcolo dell’indennità supplementare per il recesso ingiustificato il premio di Euro 899.052,00 erogato nel 2005 collegato al progetto pluriennale di dismissioni.

4. Il motivo appare infondato: la Corte di appello ha escluso la natura continuativa dell’emolumento e sul punto si allega solo che il premio era collegato ad un progetto triennale e calcolato su una media triennale, argomentazioni che appaiono inconferenti posto che ciò non sembra mutare la natura del premio stesso che risulta erogato in una sola soluzione nel 2005 in rapporto al momento di estinzione del rapporto (cfr. pag. 7 del ricorso) e quindi ad un unico e puntuale evento. Inoltre il motivo non appare rispettare il principio di specificità visto che le allegazioni non sono confortate da una ricostruzione dell’istituto e pertanto il Collegio non è neppure in grado di verificare quanto asserito da parte ricorrente.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2121 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il compenso di Euro 17.000,00 computato nella retribuzione da tenere in considerazione per il preavviso non aveva carattere continuativo essendo stata erogato una tantum.

6. Il motivo appare inammissibile posto che la Corte di appello ha osservato che l’erogazione era avvenuta, contrariamente ad altri emolumenti, senza l’annotazione dell’esclusione della stessa dagli istituti retributivi diretti o indiretti; le censure mosse sono del tutto generiche e non coerenti con il principio di specificità del ricorso in cassazione perchè non si ricostruisce in alcun modo la causale dell’erogazione se non la mera descrizione nella lettera di accompagnamento una tantum inc., troppo poco, quindi, per escluderne il carattere retributivo, invece, accertato dai Giudici di appello. Per quanto riguarda il vizio di motivazione la formulazione e le argomentazioni del motivo non sono coerenti con la nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis.

7. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2121 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. L’importo di Euro 420.000,00 attribuito nel maggio del 2004 era stato qualificato come una tantum ed era diretto a premiare i dirigenti per la permanenza in azienda nel periodo concordato.

8. Il motivo appare fondato posto che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emerge che la corresponsione era avvenuta a titolo di una tantum; contrariamente a quanto avvenuto per il diverso titolo esaminato nel motivo precedente la società ha specificato che l’emolumento era diretto a premiare i dirigenti per la permanenza in azienda nel periodo concordato e quindi cessava, con l’attribuzione, di avere ogni effetto (sul punto controparte non ha contestato tale funzione del premio). Pertanto il carattere non continuativo sembrerebbe emergere dalla stessa natura dell’emolumento in discorso; la Corte di appello pur rilevando che l’attribuzione era a titolo di una tantum ha aggiunto che la documentazione della società era tardiva, ma va sottolineato che la natura della prestazione e cioè il suo carattere non occasionale andava comprovato da parte del ricorrente e che, quindi, le sue caratteristiche andavano comunque ricostruite nei tratti essenziali alla luce delle rispettive deduzioni delle parti, compito che il consulente non sembra aver svolto e neppure la Corte di appello.

9. Pertanto vanno accolti il primo motivo del ricorso principale (limitatamente alla base di calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, rigettato nel resto) ed il secondo del ricorso incidentale; va altresì rigettato il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale: va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche in ordine alle spese.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale limitatamente alla base di calcolo dell’indennità sostitutiva del preavvisoò rigetta nel resto; rigetta il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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