Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10309 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10031-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 817/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

3/11/09, depositata il 01/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PULLI CLEMENTINA che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza in data 21.12.2006 il Tribunale, giudice del lavoro, di Catania, in parziale accoglimento della domanda di C. N. diretta al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, condannava l’Inps alla erogazione della prestazione dal 1 aprile 2005, in quanto solo dal 1 marzo 2005 era stata comprovata l’esistenza dei requisiti socio-economici.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originaria ricorrente deducendo che sin dal 28.5.2004 aveva presentato all’ASL domanda per l’accertamento dell’invalidità ai fini della iscrizione nelle liste speciali del collocamento.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 3.11/1.12.2009, in parziale accoglimento del proposto gravame, condannava l’Inps alla corresponsione in favore della C. del chiesto assegno di invalidità dalla predetta data del 28.5.2004.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con due motivi di impugnazione.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Col primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva spostato la decorrenza della prestazione assistenziale alla data della richiesta di visita per l’accertamento dell’invalidità, non essendo tale richiesta idonea a provare il requisito dell’incollocamento previsto dalla legge.

Col secondo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la presentazione all’ASL della domanda di accertamento del requisito sanitario equivalesse alla presentazione della domanda all’Ufficio competente per l’iscrizione nelle liste del collocamento speciale.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che si ritiene di condividere, in relazione al diritto all’assegno previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, il requisito dell’incollocazione al lavoro rappresenta – al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della citata Legge – un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (Cass. sez. lav., 10.9.2003 n. 13279), e la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. sez. lav., 3.4.2001 n. 4910; Cass. sez. lav., 10.11.2009 n. 23762).

Questa stessa Corte ha precisato che al fine di attestare l’anzidetto requisito dell’incollocazione per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, indipendentemente dall’esito della visita presso le commissioni sanitarie (Cass. sez. lav., 13.6.2006 n. 13622; Cass. sez. lav., 24.1.2003 n. 1096).

E pertanto erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda inoltrata all’ASL per l’effettuazione della cd. “visita funzionale” ai fini dell’iscrizione nelle liste speciali del collocamento equivalesse alla suddetta domanda di iscrizione.

In conclusione il ricorso dell’Inps deve ritenersi fondato; di conseguenza deve cassarsi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con condanna dell’Inps alla corresponsione in favore di C.N. dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 1 aprile 2005.

La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’Inps alla corresponsione in favore di C.N. dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 1 aprile 2005; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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