Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10308 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.26/04/2017),n. 10308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15217-2014 proposto da:

SIELTE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN

1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA LANDI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

B.F. C.F. (OMISSIS), I.G. C.F. (OMISSIS),

D.F.R. C.F. (OMISSIS), R.C. C.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 25, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentati e difesi dagli

avvocati ROBERTO CROCE, MASSIMO BARRILE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 481/2014 della CORTE D’APPELLO dì PALERMO,

depositata il 18/04/2014 R.G.N. 1345/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato NICOLA LANDI;

udito l’Avvocato MASSIMO ERRANTE per delega Avvocato ROBERTO CROCE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza della Corte di appello di Palermo impugnata

in questa sede veniva accolta la domanda proposta da alcuni lavoratori

dipendenti della Sielte di dichiarazione di illegittimità del

licenziamento collettivo loro intimato il (OMISSIS) (domanda rigettata

in primo grado, ma accolta in appello dalla Corte di appello di Palermo

con le conseguenze risarcitorie e reintegratorie di cui alla sentenza);

la Corte territoriale osservava che il recesso aveva violato la L. n. 223 del 1991, art. 4 e

art. 5, posto che non risultavano allegate le ragioni per cui si era

circoscritta la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola unità

produttiva di Palermo e neppure allegato e comprovato se tale scelta

fosse da correlare alle specifiche professionalità di tali lavoratori;

inoltre nel caso in esame si erano valorizzati i tre criteri legali di

scelta dando a ciascun lavoratore un punteggio in un range da 1 a 10 in

ordine alle esigenze tecniche e produttive ma i criteri di attribuzione

di tale punteggio non erano stati idoneamente spiegati.

2. Per la cassazione della presente sentenza propone ricorso la

Sielte articolando tre motivi; resistono con controricorso i

lavoratori. La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata della

presente decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 329 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ed ancora la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e

5; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’omessa e/o

insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. I

lavoratori non si erano mai lamentati del fatto che la comunicazione di

apertura della procedura di mobilità del 21.9.2010 non contenesse le

ragioni che ne giustificavano la restrizione settoriale all’Unità

produttiva di Palermo. In mancanza di contestazione sul punto, alla luce

anche della giurisprudenza di legittimità, si doveva ritenere che

sussistessero ragioni tecnico – produttive di natura obiettiva per

circoscrivere all’Unità produttiva di Palermo la comparazione dei

lavoratori.

2. Il motivo appare inammissibile posto che non ricostruisce le

argomentazioni del ricorso di primo grado e le relative doglianze;

peraltro la questione oggetto del motivo appare essere stata posta in

appello in quanto il terzo motivo (riportato in sentenza) affronta

proprio il tema qui in discussione (nè viene riportato al motivo come

eventualmente l’ammissibilità del terzo motivo sia stata contestata in

appello). In ogni caso, come correttamene rilevato dalla difesa delle

parti intimate, i criteri di scelta sono stabiliti dalla L. n. 221 del 1991

che ne regola anche le modalità di applicazione e quindi le ragioni che

rilevano nel limitare la comparazione tra lavoratori ad una singola

unità produttiva sono rilevanti anche ai fini dell’art. 5 predetto e non

solo ai fini della correttezza della comunicazione L. n. 221 del 1991,

ex art. 4; non vi è alcun dubbio che la comparazione effettuata dalla

società sia stata impugnata dai lavoratori che hanno allegato,

certamente dal primo grado, un’ irrazionale e non trasparente

applicazione dei criteri legali e il peso attribuito ai criteri

produttivi ed organizzativi, nel cui ambito di allegazione rientra

certamente una comparazione immotivatamente ristretta ad una sola Unità

produttiva.

3. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 112 c.p.c.,

in quanto i lavoratori non avevano mai contestato la delimitazione

territoriale dei criteri di scelta ad una specifica realtà produttiva.

4. Il motivo appare inammissibile per quanto sopra argomentato in relazione al terzo motivo.

5. Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 comma 9; dell’art. 5 comma 1 e ss., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.;

nonchè l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e

l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Erano stati

indicati i sotto – punteggi in un range tra 1 e 10 per arrivare al

conteggio complessivo per le esigenze tecniche -organizzative: i criteri

non erano nè arbitrari, nè discriminatori.

6. Il motivo appare inammissibile per difetto di

specificazione: in relazione ai sub-criteri allegati dalla Sielte per

arrivare poi ad un conteggio complessivo in ordine alle esigenze

organizzative e produttive (in un range tra 1 e 10) la Corte di appello

ha ritenuto che non siano mai stati indicati i termini in concreto di

applicazione di tali criteri consentendo un giudizio di comparazione tra

il punteggio dato all’uno o all’altro anche in rapporto alle singole

prestazioni lavorative. La vaghezza di tale meccanismo e la sua non

trasparenza non viene superata in alcun modo nel motivo che sostiene

solo apoditticamente la loro non arbitrarietà senza però richiamarli in

dettaglio ed offrire quelle delucidazioni applicative che la Corte di

appello ha ritenuto completamente omesse. In ogni caso, essendo la

sentenza impugnata stata risolta in base a due rationes decidendi (la

prima è quella già ricordata dell’omessa dimostrazione di ragioni che

giustificassero la limitazione territoriale della ponderazione tra

lavoratori), la ricorrente non ha interesse all’accoglimento di questo

motivo che non potrebbe portare alla chiesta cassazione della sentenza

impugnata.

7. Si deve quindi dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Le

spese di lite – liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna pare

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si

liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.000,00 per

compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,

la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso

art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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