Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10308 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10308 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Ricorrente

per legge
Contro

Intimata

Santamaria Patrizia

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania o.
414/12/9

depositata il 8/11/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Santarnaria Patrizia

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad

oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento n. 021200800115777792 per iva irpef e
irap 2003 e 2004. Cón la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto
dalla Agenzia delle Entrate
aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Avellino n. 18/5/2010- che

il ricorso della contribuente – ritenendo l’appello stesso privo di specifici

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 27157/13

Ordinanza pag. I

Data pubblicazione: 20/05/2015

motivi di impugnazione. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività
difensiva ha svolto la contribuente. La relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle
parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente assume la violazione dell’art. 53, I comma del d.lgs. 546/92, laddove

sione impugnata.
La censura è fondata sia alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014) secondo cui nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo
grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione
impugnata nella sua interezza, sia alla luce delle argomentazioni nella specie formulate
dall’Agenzia.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR
della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Campania.
dente

Così deciso in Roma, 16/4/2015
dott.

V icala

la CTR ha rigettato l’appello in quanto privo di argomentazioni specifiche avverso la deci-

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