Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10308 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Siena, con ordinanza n. R.G. 873/09, depositata il 18/3/2010, nel

procedimento pendente tra:

C.A. (OMISSIS);

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta procura speciale allegata in

atti;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato Lelio Maritato, difensore del resistente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza in data 17.3/18.3.2010 il Tribunale, giudice del lavoro, di Siena, nella causa promossa da C.A. nei confronti dell’Inps avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento per contributi e relative sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti, rilevato che la causa proveniva in riassunzione in esito a declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 17.11.2009, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza.

In particolare il giudice remittente rilevava che il Tribunale di Napoli, assumendo trattarsi di “controversia in materia di previdenza ed assistenza”, aveva ritenuto l’applicabilità del disposto di cui all’art. 444 c.p.c., comma 1 alla stregua del quale la competenza per territorio andava individuata in base al luogo di residenza dell’attore; per contro il remittente, non condividendo siffatta impostazione, assumeva che in realtà trattavasi di “controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi”, con conseguente applicabilità del predetto art. 444 c.p.c., comma 3 alla stregua del quale la competenza si apparteneva al Tribunale del luogo in cui aveva sede l’ufficio dell’Ente. E pertanto, essendo la cartella opposta iscritta a favore dell’Inps, Sede di (OMISSIS), dove era istituita la posizione assicurativa della C., la competenza territoriale andava individuata presso il Tribunale di Napoli.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione, per gli adempimenti di legge, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

L’assunto del giudice remittente non è fondato.

Ed invero in proposito deve essere riaffermato il principio secondo cui la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ai lavoratori autonomi (ovvero ai liberi professionisti) rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1.

Il predetto comma 3 non può quindi essere invocato in ordine alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico a lavoratori autonomi, sicchè detta controversia resta soggetta al criterio generale posto dal comma 1.

In tal senso si esprime l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. sez. lav., 17.4.2007 n. 9113; Cass. sez. lav., 9.11.2004 n. 21317; Cass. sez. lav., 22.6.2004 n. 11646; Cass. sez. lav., 25.11.2003 n. 18013; Cass. sez. lav., 22.8.2003 n. 12380; Cass. sez. lav., 11.12.2001 n. 15644) risultando abbandonato il contrastante indirizzo cui aderisce in buona sostanza il giudice remittente.

Consegue da quanto sinora detto che l’assunto del Tribunale di Siena non può essere condiviso, dovendosi dichiarare la competenza del suddetto Tribunale. Nessuna statuizione va adottata in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciandosi sul regolamento di competenza, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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