Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10307 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8655/2019 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), via G.B.
Trombini n. 3, presso lo studio dell’avv. D. Vigliotti, che lo
rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti i quattro motivi di ricorso proposti da A.N. nei cui confronti l’amministrazione statale non ha spiegato difese scritte;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio, essendo opportuna la rimessione in pubblica udienza per la decisione della questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta (e non solo che provveda a fissare l’udienza di comparizione delle parti), in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020