Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10307 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav.,26/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.26/04/2017), n. 10307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13763-2014 proposto da:

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE N. 161, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

BIGNAMI, che la rappresenta e difende, giusta memoria di nuova

costituzione del 31/10/2016 in atti;

– ricorrente –

contro

Q.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

BOLOGNESI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MANGINO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2014 R.G.N. 453/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GABRIELE TRAVAGLINI per delega Avvocato MICHELE

BIGNAMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza della Corte di appello di Torino del

15.1.2014 si rigettava l’appello proposto dalla società Ceva Logistics

Italia srl avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata

dichiarata la illegittimità del licenziamento collettivo intimato a

Q.V. il (OMISSIS) per violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4.

La Corte territoriale osservava che la domanda non era improcedibile

per la pendenza di altra controversia con la quale la Q. aveva

contestato la cessazione di ramo d’azienda dalla Telecom alla Ceva

stante la diversità delle domande. Nel merito la comunicazione non

indicava in alcun modo perchè il personale della “logistica operativa”

fosse stato ritenuto infungibile e quindi non fosse stata operata alcuna

comparazione con quello impiegato in altre strutture produttive;

inoltre la Q. era impiegata amministrativa e quindi in nessun caso

l’infungibilità delle mansioni era stata dimostrata o nemmeno indicata.

Gli Accordi sindacali non potevano sanare requisiti formali che

costituivano le uniche garanzie dei lavoratori. Le comunicazioni

effettuate ex L. n. 223 del 1991

non avevano svolto la loro essenziale funzione posto che la lavoratrice

non aveva potuto comprendere le ragioni per le quali fosse stata

prescelta.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Ceva

con un motivo, resiste controparte con controricorso. La società con

memoria ha prodotto la nomina di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si allega il primo motivo la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3: la comunicazione di apertura della procedura era conforme a legge.

2. Si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per

sopravvenuta carenza di interesse perchè nelle more del giudizio questa

Corte con sentenza n. 14936/2015 ha rigettato il ricorso della Telecom

nel giudizio cui si fa riferimento nella sentenza impugnata e quindi

accertato con forza di giudicato che il contratto di lavoro della

Q. non era stato ceduto ex art. 2112 c.c.,

dalla Telecom alla attuale società ricorrente (per cessione di ramo

d’azienda); quindi la Ceva oggi non ha più alcun interesse ad accertare

in questa sede il licenziamento di un dipendente che in realtà deve

considerarsi da sempre dipendente di altri. Sussistono giusti motivi,

stante l’esito meramente processuale della controversia, per compensare

tra le pari le spese dell’intero giudizio.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza

di interesse. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,

la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso

art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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