Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10307 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. lav.,26/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.26/04/2017), n. 10307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13763-2014 proposto da:
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE N. 161, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
BIGNAMI, che la rappresenta e difende, giusta memoria di nuova
costituzione del 31/10/2016 in atti;
– ricorrente –
contro
Q.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
BOLOGNESI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MANGINO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 28/01/2014 R.G.N. 453/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato GABRIELE TRAVAGLINI per delega Avvocato MICHELE
BIGNAMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza della Corte di appello di Torino del
15.1.2014 si rigettava l’appello proposto dalla società Ceva Logistics
Italia srl avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata
dichiarata la illegittimità del licenziamento collettivo intimato a
Q.V. il (OMISSIS) per violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4.
La Corte territoriale osservava che la domanda non era improcedibile
per la pendenza di altra controversia con la quale la Q. aveva
contestato la cessazione di ramo d’azienda dalla Telecom alla Ceva
stante la diversità delle domande. Nel merito la comunicazione non
indicava in alcun modo perchè il personale della “logistica operativa”
fosse stato ritenuto infungibile e quindi non fosse stata operata alcuna
comparazione con quello impiegato in altre strutture produttive;
inoltre la Q. era impiegata amministrativa e quindi in nessun caso
l’infungibilità delle mansioni era stata dimostrata o nemmeno indicata.
Gli Accordi sindacali non potevano sanare requisiti formali che
costituivano le uniche garanzie dei lavoratori. Le comunicazioni
effettuate ex L. n. 223 del 1991
non avevano svolto la loro essenziale funzione posto che la lavoratrice
non aveva potuto comprendere le ragioni per le quali fosse stata
prescelta.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Ceva
con un motivo, resiste controparte con controricorso. La società con
memoria ha prodotto la nomina di nuovo difensore.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si allega il primo motivo la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3: la comunicazione di apertura della procedura era conforme a legge.
2. Si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse perchè nelle more del giudizio questa
Corte con sentenza n. 14936/2015 ha rigettato il ricorso della Telecom
nel giudizio cui si fa riferimento nella sentenza impugnata e quindi
accertato con forza di giudicato che il contratto di lavoro della
Q. non era stato ceduto ex art. 2112 c.c.,
dalla Telecom alla attuale società ricorrente (per cessione di ramo
d’azienda); quindi la Ceva oggi non ha più alcun interesse ad accertare
in questa sede il licenziamento di un dipendente che in realtà deve
considerarsi da sempre dipendente di altri. Sussistono giusti motivi,
stante l’esito meramente processuale della controversia, per compensare
tra le pari le spese dell’intero giudizio.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso
art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017