Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10307 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10307 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Merola Fabio, rapp.to e difeso dall’avv. Nicola Maglione , giusta procura in atti—Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore

-Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
152/31/13

depositata il 15/4/2013

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Merola Fabio

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad og-

getto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. RE5010100739 per irpef 2006, a seguito

4

di accertamento del maggior reddito nei confronti della ME.GI Costruzioni s.r.l. di cui il
Merola era socio al 40%. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dal contribuente
aveva respinto

contro la sentenza della CTP di Casetta n. 131/15/11 che ne

il ricorso, sul rilievo della defmitività dell’avviso di rettifica già notifica-

Corte Suprema di Cessazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 26630/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 20/05/2015

to alla società e di cui il Merola era a conoscenza “in quanto lo stesso attraverso gli scritti
difensivi si anche qualificato amministratore unico della società”.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’Agenzia delle Entrate. La relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Assume il ricorrente la nullità della decisione in quanto l’atto di accertamento farebbe riferimento ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società , estinta dal
23/2/2010, “mai notificato”. Il ricorso è inammissibile in quanto privo di indicazione delle
norme assuntivamente violate, nonché di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contemite nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici
della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Va altresì rilevato che il ricorso postula accertamenti di fatto ( emissione e notifica
dell’avviso di accertamento nei confronti della società, e nei confronti del socio) che non
risultano svolti in sede di merito.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 16/4/2015

1 ‘ – .idente

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA