Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10307 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 3752 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Cabit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv.to Francesca Balzani e dall’Avv.to Alessandro

Cogliati Dezza, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo difensore in Roma, alla Via Alessandro Farnese n. 7;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna n. 48/05/2013, depositata in data 21

giugno 2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 48/05/2013, depositata in data 21 giugno 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello proposto da Cabit s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 97/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Forlì che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, nei confronti di quest’ultima maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Ires, Irap e Iva, interessi e sanzioni, per l’anno 2006, in relazione a diverse cessioni di beni immobili sulla base di documentazione bancaria relativa all’istruttoria per l’erogazione del mutuo stipulato da un acquirente, al valore di cessione degli altri immobili ceduti dalla società e situati nello stesso stabile e alle quotazioni OMI;

– la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, in punto di diritto, ha osservato che: 1) premesso che, con riguardo alla normativa concernente gli accertamenti di valore nelle cessioni di fabbricati, in forza della legge comunitaria 2008, abrogativa di parte delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, erano venute meno le presunzioni legali previste dal medesimo D.L., in favore dell’Ufficio, l’accertamento in questione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, dei maggiori ricavi occultati in relazione alla cessione di immobili effettuata dalla contribuente, con rideterminazione del relativo corrispettivo rispetto a quello indicato nei rogiti, si fondava su una pluralità di elementi indiziari, stimati precisi, gravi e concordanti, costituiti: dal valore di cessione degli immobili di Euro 490.000,00 indicato nel fascicolo bancario relativo al mutuo (di Euro 200.000,00) concesso all’acquirente sig. C., dai valori di cessione di altri immobili simili ceduti dalla società contribuente e situati nella stessa palazzina e dalle quotazioni OMI; 2) in particolare, dalla documentazione bancaria relativa all’istruttoria per l’erogazione del mutuo stipulato dall’acquirente sig. C. era emerso un valore di cessione degli immobili di Euro 490.000,00, finanziato parzialmente in forza del mutuo erogato di Euro 200.000,00, con una conseguente differenza di Euro 210.000,00 rispetto al prezzo dichiarato nel rogito di Euro 280.000,00; a tale importo era stato sommato quello di Euro 386.123,00, quali ricavi non dichiarati, in considerazione del valore di cessione di altri immobili ceduti dalla società e situati nella stessa palazzina, determinato sulla base dei dati forniti dall’OMI e della comparazione con appartamenti simili, con un conseguente complessivo maggiore imponibile accertato di Euro 596.123,00;

– avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., contenente rinuncia al giudizio con richiesta di estinzione – sottoscritta anche per adesione dall’Agenzia delle entrate – per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante l’intervenuta adesione alla procedura di rottamazione di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR – nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento – omesso di considerare l’eccepita inesistenza dell’unico documento posto a fondamento della contestazione dell’Ufficio, qual era il presunto preliminare di vendita al prezzo di Euro 490.000,00 stipulato tra la società medesima e l’acquirente C., citato nella documentazione bancaria relativa all’istruttoria per l’erogazione del mutuo, non potendo, pertanto, essere sufficiente, a tale fine, il mero richiamo per relationem al medesimo documento contenuto nell’atto impositivo in questione; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (nell’ipotesi in cui si ritenesse non operante per i ricorsi in cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie, la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in forza del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012) per le medesime ragioni sopra illustrate;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR – nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento – omesso di valutare gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio in modo puntuale e specifico, secondo i parametri di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., di gravità, precisione e concordanza, anche alla luce della prova contraria dedotta dalla contribuente (circa l’inesistenza di qualsiasi compromesso richiamato nella “nota ai fidi” di cui alla acquisita documentazione bancaria, la conversione di affidamenti a breve con un mutuo ipotecario di pari importo per un totale di Euro 200.000,00, il valore degli immobili come risultante da una perizia giurata di stima prodotta in giudizio, il valore dichiarato relativo ad una compravendita intervenuta tra terze parti nello stesso stabile);2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (nell’ipotesi in cui si ritenesse non operante per i ricorsi in cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie, la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in forza del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012) per le medesime ragioni di cui sopra;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., comma 2, avendo la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in particolare incorrendo in una illegittima c.d. doppia presunzione, per avere fondato il giudizio presuntivo circa il corrispettivo degli ulteriori immobili ceduti dalla società e situati nello stesso stabile su di un fatto, a sua volta, ignoto qual era il prezzo di cessione degli immobili (appartamento con relativo garage) al sig. C., anch’esso ricostruito sulla base di elementi meramente indiziari acquisiti durante indagini bancarie;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 296 del 2006, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la ricostruzione reddituale della società contribuente operata dall’Ufficio sulla base dei valori OMI, benchè questi ultimi fossero, nella specie, inapplicabili trattandosi di atti di compravendita antecedenti alla data di entrata in vigore (in data 4 luglio 2006) della disciplina OMI (D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3);

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla denunciata erronea applicazione della procedura di calcolo dei valori unitari OMI da parte dell’Ufficio (non correttamente parametrati alla superficie e al piano degli immobili ceduti e, in particolare, con riguardo ad una delle ulteriori vendite, erroneamente calcolati in relazione ad un box auto anzichè al “posto auto scoperto” effettivamente ceduto);

– con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla denunciata erronea applicazione ai box auto oggetto delle compravendite in questione del moltiplicatore di 1,3 per la determinazione del valore normale degli stessi;

– in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso per cassazione con istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione del contendere esponendo: 1) di avere pagato parzialmente l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1; 2) che il debito residuo era stato assunto in carico dall’Agenzia con le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS); 3) di avere, in relazione a tali cartelle di pagamento aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (c.d. rottamazione cartelle), convertito nella L. n. 225 del 2016; 4) di avere effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto;

– risultando la rinuncia al giudizio con richiesta di estinzione sottoscritta anche per adesione dall’Agenzia delle entrate, quest’ultimo va dichiarato estinto;

-le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018);

– che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, in data 16 dicembre 2020, e, in seconda riconvocazione, da remoto via teams, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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