Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10307 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9567-2010 proposto da:

P.L. (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 937/09 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE,

depositato il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che alla data del 20.4.2010 il ricorso per cassazione proposto da P.L. non risultava depositato nella Cancelleria di questa Corte;

ritenuto che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1 il ricorso per cassazione deve essere depositato nella Cancelleria di questa Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto;

ritenuto che dal certificato negativo della Cancelleria Centrale di questa Corte in data 20.4.2010 risulta che il ricorso della P. è stato notificato a controparte in data 30.12.2009 a mezzo servizio postale, e che dal contenuto del controricorso del Ministero della Giustizia si evince che tale notifica è stata ricevuta dal Ministero il 7.1.2010;

che di conseguenza il ricorso per cassazione della P. deve essere dichiarato improcedibile, non essendo stato notificato nei termini di legge;

ritenuto che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione non avendo il Ministero notificato alla ricorrente il proposto controricorso entro il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1 (atteso che il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato al Ministero in data 7.1.2010 mentre il controricorso risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 30.3.2010), e non avendo il contro ricorrente suddetto partecipato alla discussione orale.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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