Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10307 del 03/05/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 10307 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del suo
Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresentano e difendono per legge;
– ricorrente —
CONTRO
CISTERNA DOTT. ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, via
Principessa Clotilde 2, presso l’avv. Angelo Clarizia, che, unitamente
all’avv. Antonio Lirosi, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente —
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente innanzi al TAR Lazio, Sez. I, R.G. 5641/2012 avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia
ha disposto, in esecuzione del trasferimento cautelare disposto dalla
Sezione Disciplinare del CSM del 17 maggio 2012, la presa di possesso anticipato presso la sede del Tribunale di Tivoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
aprile 2013 dal Consigliere Raffaele Botta;
Udito l’avv. Mariella Giustina Lirosi per delega per la parte contro-

Data pubblicazione: 03/05/2013

ricorrente-t
Lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO

1. Il regolamento di giurisdizione oggi in esame costituisce un ulteriore episodio della controversia che oppone il Consiglio Superiore
della Magistratura e il Ministero della Giustizia al magistrato Alberto
Michele Cisterna in ragione dell’ordinanza con la quale la Sezione DiCisterna la misura cautelare del trasferimento presso il Tribunale di
Tivoli con funzioni di giudice.
2. La predetta ordinanza è stata impugnata dal Dott. Cisterna innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ricorso iscritto al
n. R.G. 13595/12, sul quale è stata pronunciata la sentenza n.
21913 del 6 dicembre 2012, che ha rigettato il ricorso.
2.1. La stessa ordinanza è già stata oggetto di un regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia con ricorso iscritto al n. R.G.
13355/12, deciso da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 21112
del 28 novembre 2012, con l’affermazione del seguente principio:
«Appartiene esclusivamente alla giurisdizione delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione il giudizio sull’impugnazione delle misure
disciplinari, anche in via cautelare, adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nei confronti di magistrati, pur quando con esse si
disponga il trasferimento con l’individuazione della sede e dell’ufficio
di destinazione del magistrato, attesa l’unitarietà del sistema emergente dagli artt. 13 e 22 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. La misura
cautelare, infatti, non è parcellizzabile (determinazione del trasferimento, da un lato, e indicazione della sede di destinazione, dall’altro
lato), ma costituisce un’unità inscindibile, in conseguenza della funzione giurisdizionale che il Consiglio Superiore della Magistratura esercita quando adotta un trasferimento di sede come misura cautelare in sede disciplinare, nel quadro di un procedimento che assicura
con immediatezza le garanzie del diritto di difesa proprie di ogni fase
giurisdizionale».
3. Il regolamento preventivo or ora richiamato trovava ragione nel
fatto che la ricordata ordinanza di trasferimento cautelare era stata
impugnata dal dott. Cisterna anche innanzi al TAR Lazio, ma limitatamente alla parte in cui l’ordinanza de qua aveva disposto il trasferimento al Tribunale di Tivoli, unitamente alla circolare CSM n.
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sciplinare del Consiglio Superiore ha disposto nei confronti del Dott.

12046 dell’8 giugno 2009, par. XXVII, ove è attribuita alla Sezione
disciplinare del medesimo organo di autogoverno la possibilità di indicare la sede e l’ufficio di destinazione in caso di trasferimento cautelare d’ufficio.
4. Il Presidente del TAR Lazio, in un primo momento, con ordinanza
n. 1800 del 22 maggio 2012, pronunciata inaudita altera parte, aveva accolto la domanda di sospensiva proposta dal Dott. Cisterna, ma
aveva poi con successivo provvedimento (decreto n. 1911 del 31
mento di istanza proposta dal CSM, e anticipato l’udienza camerale
al 6 giugno 2012, anche in considerazione dell’esistenza di un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
5. All’udienza così fissata, il TAR Lazio con ordinanza n. 5521 del 15
giugno 2012 sollevava la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 13 e 22, D.Lgs. n. 109 del 2006 «nella parte in cui la formulazione di tali previsioni è suscettibile di essere interpretata nel senso
che l’individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia
rimessa alla Sezione Disciplinare del CSM, con rinvenente reclamabilità delle relative decisioni dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione» (ordinanza n. 200/12 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 3
ottobre 2012, non ancora decisa).
6. Con una ulteriore “frammentazione” della descritta vicenda, il
dott. Cisterna ha anche impugnato, innanzi al medesimo giudice
amministrativo, il provvedimento con il quale, con fax datato 4 luglio
2012, il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero
della Giustizia ha disposto che il predetto magistrato, sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, trasferito provvisoriamente con D.M. 28 giugno 2012 al Tribunale di Tivoli, assumesse
possesso delle funzioni tra il 9 e il 16 luglio 2012 in deroga a quanto
previsto dal comma 1 dell’O.G., nonché il D.M. 28 giugno 2012 ed
ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
7. Secondo il ricorrente dott. Cisterna il provvedimento impugnato
sarebbe viziato di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, per non avere il Ministro preso in esame le complesse vicende
successive all’ordinanza del 17 maggio 2012, piegando lo strumento
volto a soddisfare le “necessità di servizio” (art. 10, comma 2) dell’ufficio di destinazione ad esigenze contra legem, operando una valutazione discrezionale circa il quomodo della procedura di presa di
possesso “tenuto conto delle ragioni del trasferimento disposto”, con
una decisione viziata sotto il profilo motivazionale, sia sotto il profilo
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maggio 2012) revocato il provvedimento di sospensione in accogli-

istruttorio, atteso che la procedura di assunzione delle funzioni in via
anticipata è avvenuta a distanza di due mesi dalla decisione disciplinare, nell’imminenza del periodo di ferie, e a poche settimane dalla
decisione della Corte di cassazione sul ricorso proposto dall’interessato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 195 del 1958.
8. Il Consigliere delegato del TAR Lazio, Sez. I, con decreto 14 luglio
2012 n. 2566 ha, inaudita altera parte, accolto l’istanza di sospensiva, ma il collegio, con ordinanza del 2 agosto 2012 n. 2882, ha retra l’altro, che non sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile «nell’immediato trasferimento del Cisterna presso il Tribunale di Tivoli, anche in relazione all’interesse pubblico all’allontanamento del magistrato dalla Direzione nazionale antimafia, interesse
che traspare dalla gravità delle incolpazioni pendenti nei suoi confronti».
9. Il Consiglio di Stato, adito dal dott. Cisterna in via di gravame,
con ordinanza della VI Sezione del 28 agosto 2012 n. 3296, ha respinto l’impugnazione osservando che pur «a voler dubitare circa
l’estensione della giurisdizione ordinaria … anche al provvedimento
promanante dal Ministero della Giustizia, in ogni caso l’esame da
parte di questo Giudice dovrebbe essere confinato ai vizi propri
dell’anticipazione, prescindendo dai vizi dell’atto presupposto la cui
tutela è devoluta ad altra giurisdizione»: orbene, poiché il ricorso del
dott. Cisterna non attiene «alle concrete motivazioni e modalità della disposta anticipazione», bensì al supposto effetto sospensivo che
dovrebbe conseguire all’impugnazione del provvedimento disciplinare (nella specie trasferimento cautelare), la norma dell’art. 17 della
legge n. 195 del 1958, che si assume violata, «dovrebbe ritenersi
quale disciplinante un effetto di natura cautelare (la sospensione del
provvedimento disciplinare) connesso alla presentazione di un atto
giudiziario (ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), come tale naturaliter attratto alla giurisdizione che di quell’atto conosce». Infine il Consiglio di Stato rileva l’assenza di un “vuoto di tutela” «non risultando che il ricorrente abbia chiesto tutela cautelare
dinanzi allo stesso Giudice a quo (Sezione disciplinare CSM) o alla
Suprema Corte e che questa sia stata negata», nonché il fatto che
«una tutela interinale non sia più comunque utilmente erogabile avendo il ricorrente già preso possesso delle nuove funzioni, non importa se a seguito o meno del decreto presidenziale che provvedendo in via d’urgenza ha negato la sospensiva».
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spinto ogni istanza cautelare del magistrato ricorrente, ritenendo,

10. Le argomentazioni poste alla base del ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione oggi all’esame delle Sezioni Unite finiscono per investire, naturalmente verrebbe da dire, l’atto presupposto
del provvedimento che ha disposto l’anticipato possesso, e cioè il
provvedimento disciplinare che ha previsto l’immediato trasferimento in via cautelare del magistrato all’ufficio giudiziario individuato dal
medesimo provvedimento. Il provvedimento sull’anticipato possesso, infatti, sarebbe attuativo dell’atto presupposto e, quindi, partecidare esecuzione.
11. Orbene, sull’atto presupposto, queste Sezioni Unite, comAgià ricordato, si sono pronunciate sia sul merito del provvedimento cautelare (con la sentenza n. 21913 del 6 dicembre 2012, che ha rigettato l’impugnazione proposta dal dott. Cisterna), sia sul relativo regolamento preventivo di giurisdizione (con la sentenza n. 21112 del 28
novembre 2012, che ha affermato appartenere «esclusivamente alla
giurisdizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il giudizio
sull’impugnazione delle misure disciplinari, anche in via cautelare,
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti di
magistrati, pur quando con esse si disponga il trasferimento con
l’individuazione della sede e dell’ufficio di destinazione del magistrato, attesa l’unitarietà del sistema emergente dagli artt. 13 e 22
d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109»).
12. Peraltro, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’impugnato
provvedimento che, in relazione al ricordato atto presupposto, ha
disposto l’anticipato possesso, evidenziato che l’impugnazione del
dott. Cisterna non avesse ad oggetto vizi propri del provvedimento
in questione, ha accertato, da un lato, l’assenza nella fattispecie di
un vuoto di tutela per i motivi già citati, e, dall’altro, la non utile esperibilità di una tutela interinale avendo il dott. Cisterna già preso
possesso delle nuove funzioni.
13. In relazione alla descritta situazione può dirsi che si è verificata
una situazione nella quale è venuto a mancare l’interesse delle parti
ricorrenti ad una pronuncia sulla giurisdizione nel caso concreto oggi
sottoposto all’esame delle Sezioni Unite. Nel caso di specie, poiché è
in discussione il disposto anticipato possesso dell’ufficio al quale il
magistrato è stato trasferito cautelarmente con il provvedimento disciplinare già definito (S.U. n. 21913 del 6 dicembre 2012 e S.U. n.
21112 del 28 novembre 2012), ove fosse dichiarata la giurisdizione
del giudice amministrativo, la decisione sarebbe priva di qualsiasi
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perebbe della stessa natura giurisdizionale dell’atto cui è chiamata a

conseguenza in ordine alla legittimità del provvedimento di anticipato possesso, poiché quel giudice ha già accertato l’inutile esperibilità
di una tutela interinale, avendo il dott. Cisterna comunque preso
possesso dell’ufficio; ove fosse dichiarata la giurisdizione della Cassazione a Sezioni Unite (come viene richiesto nel ricorso), l’esito non
potrebbe essere differente stante la circostanza insuperabile dell’avvenuta presa di possesso (con superamento di ogni discussione sul
provvedimento che ne ha disposto l’anticipazione) dell’ufficio di de14. Sicché deve dirsi che qualora il giudizio rispetto al quale è proposto il regolamento preventivo di giurisdizione si sia concluso con
l’adozione di un provvedimento favorevole al soggetto proponente il
regolamento (nel caso di specie rappresentato dalla sentenza del
Consiglio di Stato che ha accertato il non utile esercizio della tutela
interinale avverso un atto ministeriale di anticipato possesso per essere stata già realizzata in fatto la presa di possesso dell’ufficio di
destinazione), viene a mancare l’interesse alla pronuncia sul regolamento con la conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non è, infatti, tutelabile nell’ordinamento un interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.
15. La natura della controversia e l’assenza di precedenti specifici
giustifica la compensazione delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2013.

stinazione da parte del magistrato trasferito.

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