Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10306 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10306 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 1095-2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici
dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrentecontro
s.r.l. R.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del
controricorso, dagli avvocati Fabrizio Plenteda e Maurizio Villani,
presso lo studio dei quali in Lecce, alla via Cavour, n. 56,
elettivamente domicilia;

– controricorrenteavverso la sentenza n. 148/22/12 della Commissione tributaria
regionale della Puglia, sede di Lecce, sezione 22, depositata in data
12 novembre 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25
marzo 2015 dal consigliere Angelina-Maria Penino e letta la
relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

2Z2c,
15

Data pubblicazione: 20/05/2015

constatata la regolarità delle comunicazioni;
osserva quanto segue.
In fatto.
La società ha impugnato l’avviso di accertamento ad essa
notificato per l’anno 1998 ai fini iva, col quale l’Agenzia ha

carburante per l’omessa sottoscrizione dell’addetto alla
distribuzione e somme qualificate come acconti, anziché come
caparre confirmatorie a corredo di contratti preliminari rimasti
inadempiuti.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e
quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, sostenendo,
per un verso, che l’omessa sottoscrizione delle schede carburante
sia mera irregolarità formale e, per altro verso, che, in relazione
ai contratti preliminari rimasti inadempiuti, le somme ricevute
vadano qualificate come caparre confirmatorie le quali, per la
loro funzione risarcitoria, sono escluse dall’obbligo di
fatturazione.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle
entrate, per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi,
illustrati con memoria, al quale la contribuente replica con
controricorso.
In diritto.
1.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio,
risultando manifestamente fondato, nei limiti di seguito precisati.
2.- Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del
ricorso, proposta dalla società in ragione del dedotto inutile
decorso del termine lungo di un anno e quarantasei giorni: a
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recuperato a tassazione, per quanto ancora d’interesse, costi di

fronte del deposito della sentenza, risalente al 12 novembre 2012,
il termine per la proposizione del ricorso per cassazione andava a
scadere il 28 dicembre 2013, sabato, prorogato, in base ai commi
quarto e quinto dell’art. 155 c.p.c., nel testo novellato applicabile
ratione temporis, al lunedì successivo, 30 dicembre; giorno in cui
3.- Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 10 co.,
n. 3 e 4, c.p.c., col quale l’ufficio lamenta la violazione
dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 3 del d.p.r. n. 444 del 1997, là dove
la Commissione tributaria regionale ha esaminato le schede
carburante non firmate, sotto il profilo della deducibilità dei
costi, è fondato.
Le schede carburante rilevano anche ai fini della
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto addebitata in via di
rivalsa: appunto in tema di iva, l’articolo 1 del Dpr n. 444/1997
prevede che gli acquisti di carburante effettuati presso impianti
stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva debbano essere
annotati, con le modalità e i termini disposti nel medesimo
decreto, in un’apposita scheda (“scheda carburanti”), sostitutiva
del documento-fattura (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862; 26
novembre 2014, n. 25122; 30 luglio 2014, n. 17298; 17 luglio
2014, n. 16338; 14 marzo 2014, n. 5984; 15 marzo 2013, n.
6606; 29 luglio 2011, n. 1664; ord. 15 dicembre 2010, n. 25385;
19 ottobre 2007, n. 21941) e l’avviso di accertamento, nella parte
riprodotta in ricorso, concerneva indebita detrazione d’imposta
per costi non detraibili, non documentati e non di competenza; là
dove il giudice d’appello ha esaminato la deducibilità dei costi

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yei,

l’Agenzia ha consegnato l’atto per la notificazione.

per carburante, senza far parola dei diversi profili, che la stessa
Agenzia deduce siano stati proposti dalla società.
4.- Il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1°
co., n. 3, c.p.c., col quale l’Agenzia lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6, 4 0 co., del d.p.r. 633/72, degli art. 1385,

fatto leva sulla funzione risarcitoria delle dazioni di danaro, che
ha riferito a caparre confirmatorie, per escludere l’obbligo di
fatturazione, è, invece, infondato.
Sul punto, in sentenza è contenuto l’accertamento di fatto,
concernente la qualificazione, in relazione ai contratti preliminari
non adempiuti inerenti all’attività d’impresa di costruzioni di
prefabbricati, delle pattuizioni in esame come caparre
confirmatorie (vi si legge che

<<...può legittimamente, limitatamente a quelli rimasti allo stato di contratto preliminare, in relazione alle somme ricevute, ammettersi la funzione risarcitoria derivante dalla qualificazione di caparra confirmatoria con conseguente esclusione dell'obbligo di fatturazione e di imputazione a ricavi>>).
Questa statuizione di fatto non è stata ritualmente
contestata: la qualificazione del contratto è subordinata all’esatta
ricognizione della comune volontà delle parti, il cui accertamento
è attività devoluta in via esclusiva al giudice di merito,
sindacabile per l’inosservanza dei canoni interpretativi di cui agli
articoli 1362 e seguenti c.c. o per carenza od insufficienza della
motivazione (vedi, fra varie, Cass. 4 giugno 2010, n. 13587).
4.1 .

I contratti preliminari determinano l’insorgere

dell’obbligo di fare, ossia della prestazione del consenso per la
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Co

2697 e 2730 c.c., là dove la Commissione tributaria regionale ha

stipulazione dei definitivi. Considerato che l’obbligo discende dal
contratto preliminare e non già dal versamento della caparra, il
secondo non può essere considerato come corrispettivo del
primo.
La caparra, difatti, risponde ad autonome funzioni: oltre a

accede, incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui
che l’ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte
potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di
quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile;
può svolgere, inoltre, funzione di anticipazione del prezzo, nel
caso di regolare esecuzione del contratto preliminare,
costituendo, invece, un risarcimento forfetario in caso
d’inadempimento di questo, poiché il suo versamento dispensa
dalla prova del

quantum

del danno subito in caso di

inadempimento della controparte, salva la facoltà di richiedere il
risarcimento del maggior danno (Cass., sez.un., 4 febbraio 2009,
n. 2634; sulla funzione risarcitoria, fra varie, 19 settembre 2014,
n. 19762; 8 giugno 2012, n. 9367).
Il punto è che, mentre nell’ipotesi di regolare adempimento
del contratto preliminare, la caparra è imputata sul prezzo dei
beni oggetto dei definitivi, assoggettabili ad iva, andando ad
incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad
integrare il presupposto impositivo dell’imposta, in base al 40
comma dell’art. 6 del d.p.r. 633/72, l’inadempimento ne propizia
il trattenimento, che serve, si è visto, a risarcire il promittente
venditore (pur con la precisazione, di recente sottolineata dalla
Consulta, che ciò che viene in rilievo, anche nel contesto della
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Lta.

costituire, in generale, indizio della conclusione del contratto cui

disciplina del recesso recata dall’alt 1385 c.c., è comunque un
inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile e di non
scarsa importanza: Corte cost., ord. 2 aprile 2014, n. 77).
Un tale risarcimento non costituisce il corrispettivo di una
prestazione e, per conseguenza, non fa parte della base

Société thermale d’Eugénie-les-Bains, punto 32).
4.2.- Non è, quindi, applicabile l’indirizzo della corte,
secondo il quale la stipulazione del contratto preliminare di
compravendita di un immobile, accompagnata dal versamento
anticipato del corrispettivo, è sufficiente a realizzare il
presupposto dell’imposizione, ai sensi dell’art. 6, primo e quarto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti dell’importo
fatturato o pagato (Cass. 15 maggio 2008, n. 12192 nonché 27
ottobre 2010, n. 21949 e 26 novembre 2014, n. 26088).
Le pattuizioni di caparre, difatti, si è visto, sono contratti
autonomi, in tal maniera distinguendosi dai versamenti di
acconti, che costituiscono soltanto anticipazioni del prezzo e,
quindi, adempimenti parziali anticipati delle future cessioni,
rilevanti ai fini del suddetto presupposto d’imposizione.
La stessa corte, d’altronde, ha specificato che il pagamento
di somme di denaro (o la dazione di cose fungibili), eseguito a
titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita
di bene immobile, è oggetto di fatturazione solo nella misura in
cui tali somme (o cose fungibili) siano destinate ad anticipazione
del prezzo per l’acquisto del bene, per volontà delle parti,
accertabile dal giudice di merito in base ad elementi intrinseci ed

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imponibile dell’iva (Corte giust. 18 luglio 2007, causa C-277/05,

estrinseci al contratto (Cass. 22 gennaio 2007, n. 1320; 14 marzo
2014, n. 5982).
5. Il ricorso va in conseguenza accolto limitatamente al
primo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa

l’affermazione del seguente principio di diritto:
“ll versamento di caparre confirmatorie a corredo di
contratti preliminari di compravendite di immobili, rimasti poi
inadempiuti, non determina l’insorgenza del presupposto
impositivo dell’imposta sul valore aggiunto”.
per questi motivi
la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata
nel punto corrispondente e rinvia per nuovo esame nonché per la
regolazione delle spese alla Commissione tributaria regionale della
Puglia, in diversa composizione. Rigetta il secondo motivo di
ricorso.
Così deciso in Roma, in esito a riconvocazione, il 22 aprile 2015.

composizione, anche per la regolazione delle spese, con

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