Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10306 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 9955/2014, proposto da:

D.T.M.C., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avvocato Giancarlo Navarra,

presso il quale è elettivamente domiciliata, in Roma Via

Alessandria n. 119.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità CTR), depositata

in data 08/10/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

D.T.M.C. veniva raggiunta da un avviso di accertamento relativo ad Iperf, per l’annualità di imposta 2006, e relative sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito imponibile; l’avviso traeva origine da un’indagine ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza nel corso della quale veniva accertato che la contribuente, ed il di lei marito, Quinto, (titolari di un unico conto corrente) aveva omesso di dichiarare capitali detenuti presso la banca estera HSBC.

La CTP di Milano accoglieva integralmente il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo illegittima l’acquisizione della documentazione, pervenuta dal fisco francese, costituita dalla cd. lista Falciani.

La CTR della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, rilevando, in primo luogo, che l’acquisizione dei documenti di provenienza estera, relativi alla contribuente, doveva considerarsi legittima in quanto avvenuta attraverso i canali istituzionali di cooperazione tra lo Stato Italiano e gli altri Stati Europei. Inoltre, evidenziava come la contribuente non avesse frapposto alcuna controprova, nè si era premurata di produrre gli estratti conto attestanti la movimentazione del rapporto intrattenuto con la banca svizzera, quale unica documentazione idonea a provare l’inattendibilità delle “schede clienti”.

Avverso la sentenza in epigrafe, D.T.M.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza del 09/10/2019, l’avvocato Giancarlo Navarra, difensore di D.T.M., ha depositato memoria contenente istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, a sostegno della quale ha dedotto che “nelle more della pendenza del giudizio, la signora d.T. aderiva ad una definizione agevolata del contenzioso tributario attraverso la cosiddetta rottamazione delle cartelle emesse in relazione all’avviso di accertamento da cui era scaturita il contenzioso”. All’uopo ha allegato la cartella numero (OMISSIS), la cartella numero (OMISSIS), nonchè l’elenco delle posizioni definite.

Con ordinanza del 09/10/2019, questa Sezione, considerato che i nuovi documenti non risultavano notificati all’Agenzia delle entrate e, per essa, all’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione dei principi di diritto desumibili dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19990 del 2014, ha assegnato termine per la notificazione dell’elenco di nuovi documenti all’avvocatura erariale, con rinvio della causa nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Dalla documentazione allegata all’istanza di cessazione della materia del contendere del 23/09/2018, risulta che la ricorrente ha aderito ad una non meglio precisata “rottamazione” avente ad oggetto la cartella di pagamento oggetto di giudizio e, cioè, la cartella riferita all’avviso controverso per il 2006 (n. (OMISSIS)); nell’estratto di ruolo allegato all’istanza, il dovuto risulta pari a “zero”.

Tutta la documentazione riguardante tale rottamazione è stata notificata, a mezzo PEC, all’avvocatura erariale – così come da ordinanza di questa sezione del 09/10/2019.

Considerato, dunque, che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata con i positivi esiti di cui alla documentazione allegata e notificata all’avvocatura erariale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio si dichiarano interamente compensate tra le parti.

PQM

Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA