Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10306 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10306 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 5684-2013 proposto da:
DELFINO VERDE SAS DI CRISANTE MARISA & C.
01407910684 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO CECI, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DITTA MERLINO DI ENZO RIGAMONTI in persona del titolare,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO 9, presso lo
studio dell’avvocato FELICIOLI STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GALLI FABIO, giusta procura speciale a margine della
memoria difensiva;
– resistente nonchè contro
MERLINO METAMORFOSI DEL LEGNO DI RIGAMONTI
ENZO;

39-S6

Data pubblicazione: 13/05/2014

- intimata avverso il provvedimento RG. 2494/2012 del TRIBUNALE di
LECCO del 17.1.2013, depositato il 23/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Delfino Verde s.a.s. ha proposto opposizione avverso il decreto del
Tribunale di Lecco con il quale, a istanza della Ditta Medino di Enzo
Rigamonti, le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.502,00, eccependo, in limine, l’incompetenza territoriale del giudice
adito.
Con ordinanza riservata depositata il 23 gennaio 2013 il giudice
istruttore, ritenuto infondata l’eccezione, ha concesso la provvisoria
esecuzione del provvedimento monitorio, assegnando alle parti
termine per il deposito di memorie ex art. 183 cod. proc. civ.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di
competenza Delfino Verde s.a.s.
Ha resistito la Ditta Medino di Enzo Rigamonti.
Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380 ter cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni al
Pubblico Ministero presso la Corte e all’esito del deposito della
requisitoria con la richiesta di inammissibilità del ricorso ne è stata
disposta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza camerale.
Entrambe le parti anno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 11 ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità.

Ric. 2013 n. 05684 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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AMENDOLA.

E invero, anche dopo il mutamento della forma del provvedimento
sulla competenza per effetto della legge 18 giugno 2009 n. 69, la
decisione affermativa al riguardo presuppone sempre la rimessione in
decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ.
(nonché ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies cod. proc. civ. per il

precisare le conclusioni (confr. Cass. civ. 28 febbraio 2011, n. 4986;
Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 16005).
Tanto alla stregua del seguente principio di diritto: nelle cause
attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica,
il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di
decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla
competenza, è tenuto — ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ.
— ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo
la separazione tra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi
ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza
implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto
(Cass. sez. un. n. 11657 del 2008)
Ne discende che il ricorso per regolamento di competenza proposto
avverso l’ordinanza del giudice monocratico che, senza aver
provveduto agli adempimenti sopra indicati, esprima un
convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla
prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarato inammissibile (confr.
Cass. civ. n. 13287 del 2011; Cass. civ. n. 30254 del 2011).

2 È bene precisare che da siffatto criterio la giurisprudenza di questa
Corte si è motivatamente discostata con riferimento a un solo caso in
cui, nel regime della legge n. 69 del 2009, il giudice di merito aveva sì
deciso affermativamente sulla propria competenza, senza previo invito
alla precisazione delle conclusioni, ma lo aveva fatto enunciando
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procedimento davanti al giudice monocratico), preceduta dall’invito a

expressis verbis l’erroneo convincimento che tale decisione non dovesse
essere preceduta, nel nuovo assetto normativo, da quell’invito.
Nell’ipotesi considerata si è invero ritenuto ammissibile il regolamento
di competenza, in ossequio al principio dell’apparenza, sul rilievo che
una decisione sulla competenza così resa non potesse considerarsi

sensi dell’art. 187, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ. (confr.
Cass. civ. 26 giugno 2012, n. 10594).

3 Sennonché nella fattispecie dedotta in giudizio la decisione sulla
competenza, assunta senza che le parti fossero state previamente
invitate a precisare le conclusioni, non può in alcun modo considerarsi
definitiva, sia in quanto il decidente non ha espresso alcun
convincimento in ordine alla non necessarietà dell’espletamento di
quell’incombente; sia in quanto, all’opposto, si è limitato a rigettare
l’eccezione di incompetenza territoriale, contestualmente concedendo
l’esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio e assegnando
alle parti il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 cod. proc.
civ.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,

4. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in
tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone a questo punto di
verificare l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, a mente del quale quando l’impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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meramente delibatoria e ridiscutibile in sede di decisione definitiva, ai

quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis; la norma prevede altresì, al suo secondo
periodo, che il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento
sorge al momento del deposito dello stesso.

rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per
l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato sia un atto dovuto,
poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla
condanna alle spese, ma al fatto oggettivo — ed altrettanto
oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione — del rigetto
integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
dell’impugnazione.
In un certo senso, può dirsi che il raddoppio del contributo si muove
nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento
dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre
limitate, risorse a sua disposizione.
Infatti, nella previsione legislativa in esame l’obbligo del pagamento
del contributo aggiuntivo sorge ipso iure, per il solo fatto del formale
rilevamento della sussistenza dei suoi presupposti, al momento stesso
del deposito del provvedimento di definizione dell’impugnazione:
sicché da quello stesso momento è attivabile pure il procedimento per
la relativa riscossione. Ne consegue che il rilevamento non può
costituire un capo del provvedimento di definizione
dell’impugnazione dotato di contenuto condannatorio, né di
contenuto declaratorio: a tanto ostando irrimediabilmente la carenza
di domanda di chicchessia o di controversia sul punto e comunque
discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al

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Ritiene il Collegio che, in base al tenore letterale della disposizione, il

giudice che definisce il giudizio. Deve allora ritenersi che la lettera
della disposizione conferisca al giudice dell’impugnazione il solo
potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per
l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, cioè che
l’impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi curo
2.200,00 (di cui curo 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per
legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.P.R. 115/02 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile
2014.

4/9rv

inammissibile o improcedibile.

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