Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10306 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10306
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8788-2010 proposto da:
R.M., C.C., ricorrenti che non hanno
depositato il ricorso entro i termini previsti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 629/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l’Avvocato Clementina Pulli, difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che ha
concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che alla data del 13.4.2010 il ricorso per cassazione proposto da R.M. e C.C., nella qualità di eredi di R.G., non risultava depositato nella Cancelleria di questa Corte;
ritenuto che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1 il ricorso per cassazione deve essere depositato nella Cancelleria di questa Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto;
ritenuto che dal contenuto del controricorso dell’Inps, il ricorso in questione risulta notificato al detto Istituto il 9.2.2010;
che di conseguenza lo stesso, per i motivi sopra esposti, deve essere dichiarato improcedibile, non essendo stato depositato nei termini di legge;
che a tale pronuncia segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011