Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10305 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G. ((OMISSIS)), domiciliata m Roma, piazza

Augusto Imperatore 22, presso l’avv. Pottino G., che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. C. Zauli, come da mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 98/2008 della Corte d’appello di Ancona,

depositato il 9 febbraio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

udite le conclusioni del P.M. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Ancona ha rigettato la domanda proposta da Z.G. per la condanna del Ministero della Giustizia a corrisponderle l’equa riparazione per durata irragionevole di un processo penale da lei promosso con querela del 7 agosto 2003 e per il quale il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione solo il 24 febbraio 2007.

Hanno ritenuto i giudici del merito che la persona offesa, anche se querelante, non puo’ essere considerata parte del processo penale fin quando non si costituisca appunto come parte civile. E dunque non ha diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento nel quale non riveste la qualita’ di parte.

Ricorre per Cassazione Z.G. e lamenta l’ingiustificata disparita’ di trattamento tra persona offesa e indagato nel riconoscimento del diritto all’equa riparazione per durata irragionevole del processo, sostenendo che il diritto va riconosciuto a chiunque sia danneggiato, indipendentemente dall’assunzione della qualita’ di parte. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

Non v’e’ dubbio che la L. n. 89 del 2001, art. 2 rinvii alla C.E.D.U. per l’individuazione dei soggetti legittimati alla domanda di equa riparazione. Dispone infatti che la legittimazione spetta a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione “sotto il profilo del mancato rispetto de termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1”.

E’ all’art. 6, 1, della Convenzione che occorre dunque fare riferimento; in particolare alla definizione del diritto alla durata ragionevole come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

E in realta’ questa definizione del soggetto legittimato a chiedere l’equa riparazione corrisponde alla definizione che dottrina e giurisprudenza danno dei soggetti qualificabili come parti di un procedimento penale.

Viene definito parte, infatti, il soggetto titolare di un diritto di azione da cui derivi per il giudice un dovere di decidere nel merito delle sue domande. E quindi si esclude che rivesta la qualita’ di parte un soggetto come la persona offesa (Cass., sez. un. pen., 16 dicembre 19 98, Messina, m. 212077, Cass., sez. 6^, 13 febbraio 2009, Barogi, m. 243836), che pure puo’ svolgere un’attivita’ particolarmente incisiva nella fase procedimentale, in particolare nel procedimento di archiviazione, facendo sorgere per il giudice o anche per il pubblico ministero il dovere di pronunciarsi su talune suo richieste, anche se non sul merito dell’accusa. E’ ad esempio la natura procedimentale, e non di merito, della decisione di archiviazione a escludere che con un tale provvedimento si applichino sanzioni (C. cost., 15 luglio 1993, n. 319); e a precludere di conseguenza il riconoscimento della qualita’ di parte alla persona offesa, che pure, come s’e’ detto, puo’ intervenirvi con un ruolo attivo. E’ condivisibile pertanto la giurisprudenza civile di questa corte, che esclude la legittimazione alla domanda di equa riparazione per la persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento penale protrattosi oltre i limiti della durata ragionevole (Cass., sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996, m. 560444, Cass., sez. 1^, 20 gennaio 2006, n. 1184, m. 588638, Cass., sez. 1^, 27 febbraio 2007, n. 4476, m. 595278).

Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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