Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10305 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 03/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14160/2013 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Bellaroba

Giuseppe per procura a margine del ricorso ed elettivamente

domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio

dell’avvocato Michelino Luise;

– ricorrente –

contro

L.C.A., L.C.O., L.C.F.,

SP.Li., L.C.M.G., rappresentati e difesi dall’avvocato

Maurizio Infante in forza di procura rilasciata in calce al

controricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, Via F Siacci n.

38, presso l’avvocato Valentina Infante, studio Ilacqua;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1312/2012 della Corte d’appello di Napoli,

depositata l’11 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

aprile 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 1998, S.F. conveniva in giudizio L.C.A., L.C.F., L.C.M.G., L.C.O. e Sp.Li. dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino per sentir riconoscere la sua proprietà sulla zona di terreno sita in (OMISSIS), estesa per mq. 1450 e attualmente contraddistinta dalla particella n. (OMISSIS). Chiedeva inoltre di ordinare ai convenuti l’immediato rilascio del fondo e di dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il frazionamento mediante il quale il dante causa dei convenuti, Lo.Ca.Fr., aveva diviso l’originaria particella n. (OMISSIS) per ricavarne la n. (OMISSIS), poi inglobata nella sua proprietà; di dichiarare nullo e invalido l’atto di divisione notarile del (OMISSIS) nella parte in cui riconosce la proprietà della particella n. (OMISSIS) dapprima alla dante causa D.L.L. e poi, dopo l’intervenuta divisione, ad L.C.A. e ordinare al conservatore RR.II. competente di adottare i provvedimenti connessi. L’attore chiedeva infine la condanna al risarcimento dei danni subiti.

L.C.O., L.C.M.G. e L.C.F. si costituivano in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio, in quanto non intestatarie dell’area controversa dopo l’avvenuta divisione.

L.C.A. si costituiva affermando di essere proprietario dell’immobile controverso e chiedeva il rigetto delle domande, eccependo l’intervenuta usucapione.

All’esito dell’istruttoria, con sentenza depositata il 19 luglio 2006, il Tribunale di Ariano Irpino accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiarava la proprietà esclusiva dell’attore sul terreno controverso e l’inefficacia parziale dell’atto di divisione limitatamente alla parte in cui, sine titulo, la particella n. (OMISSIS) era stata attribuita al convenuto L.C.A., oltre alla nullità del frazionamento dell’originaria particella n. (OMISSIS). Condannava L.C.A. all’immediato rilascio dell’immobile in favore dell’attore e disponeva la relativa trascrizione.

2. – Avverso detta sentenza proponevano appello L.C.A., L.C.F., L.C.M.G., L.C.O. e Sp.Li..

Si costituiva in giudizio S.F. chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza depositata l’11 aprile 2012, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame e rigettava tutte le domande proposte da S.F., condannandolo alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio. La corte d’appello riteneva che la domanda proposta dall’attore era stata qualificata già in primo grado come un’azione di rivendica ex art. 948 c.c. e che tale qualificazione era coperta dal giudicato. Secondo i giudici del gravame, i titoli di proprietà prodotti in primo grado (atto di divisione del (OMISSIS) e testamento del 10 giugno 1959) non erano sufficienti a fornire la prova rigorosa del diritto dominicale in quanto non comprovanti un acquisto a titolo originario mentre non era stata fornita prova di un’eventuale usucapione acquisitiva. Infine, la corte d’appello, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava le domande d’inefficacia parziale dell’atto di divisione e la domanda di nullità del frazionamento perchè subordinate all’accoglimento della domanda di riconoscimento della proprietà in capo all’attore.

3. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso S.F. sulla base di due motivi.

L.C.A., L.C.F., L.C.M.G., L.C.O. e Sp.Li. si sono costituiti contestando l’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia, cumulativamente, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 329 e 346 c.p.c., dei principi regolatori in tema di cosa giudicata formale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La Corte d’appello di Napoli, secondo il ricorrente, ha erroneamente e illegittimamente ritenuto che la sentenza di primo grado avesse qualificato la domanda, in via esclusiva, come una azione di rivendica e che tale qualificazione giuridica, coperta dal giudicato formale per non essere stata oggetto di impugnativa in via riconvenzionale, impedisse di esaminare aspetti della domanda che non fossero quelli attinenti alla rivendica propriamente detta.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 949 c.c. e dei principi regolatori in tema di accoglimento della domanda attorea, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di valutazione delle prove ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo quanto dedotto nel ricorso, l’azione in atti non può essere qualificata come rivendica dal momento che oltre all’accertamento della proprietà attorea sono state poste altre domande che possono coesistere con l’azione di rivendicazione, conservando una loro piena autonomia. In particolare, la domanda finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia parziale dell’atto di divisione del (OMISSIS) e quella di annullamento del frazionamento del 4 novembre 1990 costituiscono domande in “negatoria”, che come tali non richiedono per il loro accoglimento il rigore probatorio richiesto dall’art. 948 c.c. sull’esistenza di un titolo originario di proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, e anche in via presuntiva, dell’esistenza di un titolo valido (anche derivativo) di proprietà del bene.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (Cass. 6 maggio 2015, n. 9011; Cass. 26 giugno 2007, n. 14751).

Nel caso di specie, se la corte d’appello ha errato nel ritenere che si fosse formato un giudicato sulla questione della qualificazione domanda – potendo il giudice diversamente qualificare l’azione proposta dalla parte, in quanto tale potere è a lui riservato – il ricorrente tuttavia non ha dedotto elementi specifici che consentano di ritenere erronea la qualificazione compiuta dal tribunale e confermata dalla corte d’appello. Difetta, in tal senso, un’adeguata articolazione degli elementi di fatto che avrebbero potuto condurre i giudici del gravame a riconoscere una diversa qualificazione della domanda e lo stesso atto di appello si limita a ritenere soddisfatto l’onere della prova.

Deve essere inoltre evidenziato che la corte d’appello non ha negato la presenza delle ulteriori domande proposte dall’attore accanto all’azione di rivendica, e riguardanti nella specie la nullità dell’atto di frazionamento della particella originaria n. (OMISSIS) e l’inefficacia parziale dell’atto di divisione, e che erano state accolte dal tribunale nella pronuncia impugnata. La corte d’appello, escludendo che l’attore avesse soddisfatto l’onere probatorio dell’azione di rivendica, ha riformato la decisione di primo grado anche in relazione alle altre domande, il cui accoglimento presupponeva l’accertamento della proprietà esclusiva.

Non vi è stata pertanto l’affermazione della presenza di un’unica domanda di rivendica ma, ferma restando la qualificazione della domanda principale, il rigetto di tutte le domande proposte, principale e accessorie, per difetto di prova.

Sia la domanda di nullità dell’atto di frazionamento sia quella di inefficacia parziale dell’atto di divisione, infatti, presuppongono l’accertamento della proprietà in capo all’attore e non possono essere accolte lì dove non sia stata raggiunta la relativa prova, che grava su chi intende far valere in giudizio la pretesa.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 9 settembre 2013, n. 20641; Cass. 22 giugno 2007, n. 14577; Cass. 17 giugno 2002, n. 8695; Cass. 10 maggio 2000, n. 5983; Cass. 21 novembre 1997, n. 11605; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1044), nell’azione di rivendica ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell’attore e al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l’attore è soggetto a un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus. La giurisprudenza, inoltre, esclude che possa ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (quale, ad esempio, la nota di trascrizione nei registri immobiliari, la nota dell’ufficio del registro, la denuncia di successione del presunto dominus, i dati ricavati dai registri catastali), ovvero l’assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cass. 9 settembre 2013, n. 20641; Cass. 21 novembre 1997, n. 11605).

Inammissibili risultano le doglianze prospettate riguardo al vizio di motivazione.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis, prevede l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita a “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152). Il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, dunque, implicava che la motivazione della quaestio facti fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037).

Nel caso di specie, parte ricorrente contesta in realtà l’esame delle risultanze istruttorie, sollecitando una valutazione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito.

Al di là dei profili attinenti alla violazione del principio di autosufficienza in relazione alla documentazione richiamata (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784), la mera rivalutazione delle risultanze istruttorie è preclusa in sede di legittimità (Cass. 30 marzo 2007, n. 7972).

Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Conseguentemente, le censure formulate riguardo al vizio di motivazione sono inammissibili.

3. – Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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