Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10305 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10305 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 1059-2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici
dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro
s.r.l. R.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del
controricorso, dagli avvocati Fabrizio Plenteda e Maurizio Villani,
presso lo studio dei quali in Lecce, alla via Cavour, n. 56,
elettivamente domicilia;
controricorrenteavverso la sentenza n. 150/22/12 della Commissione tributaria
regionale della Puglia, sede di Lecce, sezione 22, depositata in data
12 novembre 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25
marzo 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la

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Data pubblicazione: 20/05/2015

relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento
parziale del ricorso;
constatata la regolarità delle comunicazioni;
osserva quanto segue.
In fatto.

l’avviso di accertamento ad essa notificato per l’anno 1998 ai fini
Irpeg ed irap, col quale l’Agenzia ha recuperato a tassazione, per
quanto ancora d’interesse, costi di carburante per l’omessa
sottoscrizione dell’addetto alla distribuzione e somme qualificate
come acconti, anziché come caparre confirmatorie a corredo di
contratti preliminari, rimasti inadempiuti, di compravendite di
prefabbricati.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e
quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, sostenendo,
per un verso, che l’omessa sottoscrizione delle schede carburante
è mera irregolarità formale e, per altro verso, che in relazione ai
contratti preliminari rimasti inadempiuti le somme ricevute
vanno qualificate come caparre confirmatorie che, per la loro
funzione risarcitoria, non vanno imputate a ricavi.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle
entrate, per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi,
illustrati con memoria, al quale la contribuente replica con
controricorso.
In diritto.
I.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio,
risultando manifestamente fondato.

Ric. 2014 n. 1059 sez. MT – ud. 25-03-2015
-2-

La società, produttrice di prefabbricati, ha impugnato

2.- Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività,
proposta dalla società in ragione del dedotto inutile decorso del
termine lungo di un anno e quarantasei giorni: a fronte del
deposito della sentenza, risalente al 12 novembre 2012, il termine
per la proposizione del ricorso per cassazione andava a scadere il

quinto dell’art. 155 c.p.c., nel testo novellato applicabile ratione
temporis, al lunedì successivo, 30 dicembre; giorno in cui
l’Agenzia ha consegnato l’atto per la notificazione.
3.- 11 primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co.,
n. 3, c.p.c., col quale l’ufficio lamenta la violazione dell’art. 3 del
d.p.r. n. 444 del 1997, là dove la Commissione tributaria
regionale ha considerato l’omessa sottoscrizione delle schede
carburante come vizio meramente formale, è fondato, alla luce
del consolidato orientamento della corte, che considera inidonea
ai fini della deduzione del costo per l’acquisto dei carburanti o la
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto addebitata in via di
rivalsa la scheda carburante priva della sottoscrizione del gestore
dell’impianto di distribuzione (Cass. 18 dicembre 2014, n.
26862; 26 novembre 2014, n. 2511; 30 luglio 2014, n. 17298; 17
luglio 2014, n. 16338; 14 marzo 2014, n. 5984; 15 marzo 2013,
n. 6606; 29 luglio 2011, n. 1664; ord. 15 dicembre 2010, n.
25385; 19 ottobre 2007, n. 21941).
4.- 11 secondo motivo di ricorso, anch’esso proposto ex art.
360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale l’Agenzia lamenta la violazione
e falsa applicazione degli art. 1385, 2697 e 2730 c.c., là dove il
giudice d’appello non ha ravvisato nelle dazioni di danaro titoli
reddituali, è parimenti fondato.
Ric, 2014 n. 1059 sez. MT – ud. 25-03-2015
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Cig-

28 dicembre 2013, sabato, prorogato, in base ai commi quarto e

Sul punto, l’accertamento di fatto contenuto in sentenza,
non ritualmente contestato, che ha qualificato, in relazione ai
contratti preliminari non adempiuti, le pattuizioni in esame come
caparre confirmatorie, non giova alla tesi della società.
A differenza che per l’acconto, che costituisce soltanto

che, in caso d’inadempimento, non legittima l’incameramento,
dovendo essere restituito, la caparra confirmatoria risponde, salva
diversa, specifica previsione (Cass. 3 dicembre 2010, n. 24570),
alla funzione di anticipazione della prestazione dovuta, in caso di
regolare esecuzione del contratto cui accede; ma, qualora questo
non sia adempiuto, essa garantisce il risarcimento del danno,
poiché il suo versamento dispensa dalla prova del quantum del
danno subìto in caso di inadempimento della controparte, salva la
facoltà di richiedere il ristoro del maggior nocumento subito
(Cass., sez.un., 4 febbraio 2009, n. 2634; sulla funzione
risarcitoria, fra varie, 19 settembre 2014, n. 19762; 8 giugno
2012, n. 9367).
Di qui l’applicabilità del 20 comma dell’art. 6 del d.p.r. n.
917 del 1986, a norma del quale <

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