Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10305 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14712/11 R.G., proposto da:

C.A., titolare della ditta individuale “A.C. Arredi

C.A.”, rappresentato e difeso, giusta mandato in margine al

ricorso, dall’Avv. Andrea Parlato e dall’Avv. Franco Paparella,

elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 19.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/35/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, depositata in data 29/11/2010, non

notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (di seguito, per brevità, CTR), con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (di seguito per brevità, CTP) che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), che aveva rideterminato, per l’anno di imposta 1999, le imposte dovute in complessivi Euro 254.598,71 (Euro 110.061,62 per Irpeg, Iva ed Irap, oltre sanzioni per Euro 144.537,09).

2. L’avviso di accertamento, scaturiva da una verifica di carattere generale eseguita dalla Guardia di Finanza di (OMISSIS) e dalle conclusioni del relativo p.v.c., ove veniva dato atto, tra l’altro, delle annotazioni rinvenute in floppy disks della ditta che davano conto delle vendite effettivamente realizzate.

3. C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, affidandosi a sei motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. In data (OMISSIS), C.A. ha presentato istanza di “interruzione” del procedimento per aver aderito alla definizione agevolata, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ex art. 1, conv. in L. 4 dicembre 2017, n. 172; in seguito, questa Sezione, con ordinanza del 14 maggio 2018, ha rinviato a nuovo ruolo per il perfezionamento della procedura di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, chiedendo chiarimenti all’avvocatura erariale in ordine alla definizione.

6. Con comunicazione del 13/09/18, l’avvocatura dello Stato ha evidenziato che il contenzioso ha ad oggetto un avviso e non una cartella condonabile D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

7. In data (OMISSIS), parte ricorrente ha allegato documentazione comprovante il pagamento delle prime due rate della definizione agevolata di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1, conv. in L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Poichè dalla documentazione allegata all’istanza di C.A. di “interruzione” del giudizio del 23/05/2018, nonchè da quella allegata alla memoria del (OMISSIS), non si evince alcun collegamento tra l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e la cartella di pagamento oggetto della definizione agevolata, non può farsi luogo al richiesto provvedimento di estinzione della lite ma occorre procedere all’esame del merito del ricorso.

D’altro canto, a seguito dei chiarimenti richiesti da questa Sezione, con ordinanza del 14 maggio 2018, in ordine al pagamento della terza rata effettuato dal C., l’Agenzia delle entrate ha negato che la definizione della lite riguardasse l’avviso di accertamento per cui è causa.

2. I sei motivi di ricorso sono tutti infondati.

3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in merito alla formazione di giudicato interno rilevato dalla contribuente, nonchè per violazione degli artt. 324,325 e 329 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 35,51 e 50. In particolare, la ricorrente rileva il giudicato interno giacchè la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di contestazioni rilevate in primo grado (la presunta omessa registrazione di corrispettivi imponibili per Lire 303.821,000, con Iva per Lire 64.964.000; la presunta omessa registrazione dei corrispettivi per Lire 3.100.00 scaturenti dai tre contratti di compravendita reperiti in corso di verifica; i presunti corrispettivi non registrati per Lire 1.500.000 e per Lire 300.000 scaturenti dal riscontro tra gli importi degli scontrini fiscali e quelli riscontrati sul registro Iva; i presunti corrispettivi non registrati per Lire 1.879.000 scaturenti dalle dichiarazioni fornite agli atti da alcuni clienti della ditta e presunti costi dedotti per Lire 2.879.000).

3.1. Posto che l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr., Sez. 6-3, 19/07/2018, n. 19252; id. Sez. L, 07/08/2019, n. 21165), nella specie, la motivazione della sentenza non lascia alcun dubbio sul fatto che l’appellante amministrazione erariale aveva reagito a tutte le eccezioni del contribuente riproponendo in appello le censure già poste in primo grado per ottenere la conferma integrale dell’avviso di accertamento; la CTR, sul rilievo che l’attività ispettiva era stata effettuata “con attenzione e zelo tale da legittimare, senza alcun dubbio il conseguente atto di accertamento”, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha confermato in toto la legittimità dell’avviso originariamente impugnato.

4. Col secondo motivo, deduce la violazione di legge (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2) per aver la CTR erroneamente giudicato sull’atto di appello privo di autorizzazione alla proposizione dell’appello erariale.

4.1. Tale mezzo è infondato.

4.2. Il contribuente già aveva proposto la questione, rigettata dalla CTR, sul rilievo che “alla pag. 9 dell’appello sia apposto un timbro di autorizzazione della D.R.E., munito di numero di protocollo, datato (OMISSIS)”; la CTR richiama la sentenza di questa Corte n. 21743 del 12/10/2007, secondo cui l’autorizzazione a proporre appello è validamente provata mediante attestazione risultante da un timbro apposto dalla Direzione Regionale delle Entrate sull’atto di appello.

4.3. La decisione impugnata è conforme ai principi enunciati da questa Corte che ha ripetutamente precisato che “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza” (cfr., Sez. 5, 21/03/2014, n. 6691; adde, tra le altre, Sez. 5-6, 26/07/2016, n. 15470). E’ stato soggiunto che “nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà” (cosi, Sez. 5, 30/10/2018, n. 27570). Recentemente questa Corte (Sez. 5, 31/01/2019, n. 2901) ha chiarito che a differenza di quanto accadeva nell’assetto organizzativo preesistente all’attivazione delle Agenzie fiscali – ove, ai fini dell’ammissibilità dell’appello principale avverso le sentenze di primo grado sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, occorreva il preventivo avallo, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, nell’assetto successivo all’istituzione di tali Agenzie (a far data dal primo gennaio 2001), alle quali è stata trasferita la generalità delle funzioni precedentemente esercitate daì dipartimenti e dagli uffici del Ministero del finanze, anche le sezioni distaccate delle direzioni regionali delle entrate sono legittimate processualmente senza bisogno di preventiva autorizzazione alla proposizione dell’appello principale, in quanto espressione del medesimo livello di organizzazione periferica delle direzioni regionali e godono del medesimo “status”, anche processuale, di queste ultime (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, 29/09/2020, n. 20603).

5. Col terzo motivo, deduce la violazione di legge e segnatamente dell’art. 2909 c.c., per non aver la CTR esteso al contribuente gli effetti favorevoli del giudicato esterno di cui alla sentenza della CTR del 19/06/2007, n. 43/47/07, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento, relativo all’annualità 1998, fondato sul medesimo p.v.c. su cui si basa l’atto impositivo oggetto di giudizio.

5.1. Anche in parte qua, la CTR ha fatto retta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Sez. 5, 10/10/2019, n. 25516; id. Sez. 5, 03/01/2019, n. 37; in relazione alle controversie in materia di IVA, soggette alla primazia del diritto unionale – come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub -, anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva, Sez. 5, 20/07/2020, n. 15374).

5.2. Ed infatti, a CTR ha rigettato l’eccezione preliminare del contribuente di giudicato esterno, sul fondamentale rilievo che “le motivazioni poste a sostegno delle pretese impositive all’anno 1998 non sono analoghe a quelle relative al 1999 oggetto della presente controversia”, evidenziando che “l’attività ispettiva si è incentrata sul rinvenimento di alcuni floppy disks contenenti – in maniera analitica – i dad mensili delle vendite (cliente, tipologia di mobile venduto, acconto, saldo, parte rateale etc.). Ma tali prospetti riguardano soltanto l’anno 1999, mentre relativamente al 1998 è presente soltanto un prospetto, peraltro alquanto “criptico””; i giudici di merito hanno, altresì, evidenziato che la sentenza passata in giudicato relativa all’anno 1998 aveva specificato “come lo stesso contribuente, in seno al ricorso, rilevava che la documentazione extracontabile si riferiva al 1999”, sì da concludere che la documentazione extracontabile rinvenuta non fosse sufficiente a supportare la pretesa erariale per l’anno 1998.

6. Col quarto motivo deduce l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla questione, sollevata con l’appello incidentale, della carenza di motivazione dell’avviso di accertamento. Assume il ricorrente che la CTP aveva rigettato l’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso ritenendo che fossero soddisfatti i requisiti della motivazione per relationem, pronuncia avverso la quale il contribuente aveva proposto specifico appello incidentale sul quale il giudice di appello aveva omesso l’esame.

6.1. Il mezzo è inammissibile rispetto al parametro di censura evocato considerato che i giudici di secondo grado non hanno affatto omesso l’esame e la relativa motivazione sulla questione, avendo richiamato all’uopo la giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare la sentenza del 28/01/2010 n. 1825) secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente ed il particolare al verbale redatto dalla GDF nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, e conseguentemente hanno rigettato la relativa eccezione.

7. Col quinto motivo deduce l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver i secondo giudici confuso i “diversi piani della motivazione e della prova della pretesa tributaria”, ignorando che il contribuente aveva eccepito che l’Ufficio aveva allegato all’avviso il p.v.c. solo parzialmente e non per intero.

7.1. Tale motivo è inammissibile per le stesse considerazioni di cui al quarto mezzo. La CTR non ha omesso di esaminare l’eccezione relativa alla allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento (eccezione proposta in primo grado dal contribuente con il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 7 – v. pag. 57 del ricorso), avendo sul punto ritenuto che i fatti risultanti dal p.v.c. fossero conosciuti e conoscibili dal contribuente, anche tramite l’avviso di accertamento e su questi fatti ha esaminato il merito della controversia.

8. Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Con esso il ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso consistente nei dati desumibili dai floppy disk.

8.1. A fronte del percorso argomentativo della decisione qui gravata, il ricorrente sembra più che altro dolersi del fatto che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito non risponde alla sua prospettazione, segnatamente con riguardo alla valutazione delle risultanze della documentazione extracontabile (floppy disks) fatta dalla CTR; nelle sue complessive doglianze, tale mezzo sottende un’inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito (dati numerici indicati nei files dei due floppy disks, ricostruzione del volume di affari, ricostruzione dei corrispettivi non registrati) insindacabili in questa sede.

In base ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).

9. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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