Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10304 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23109/2013 proposto da:

Unicredit Credit Management Bank S.p.a. (poi doBank S.p.a., ora

doValue S.p.a.), in qualità di mandataria di Unicredit Leasing

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Felice Grossi Gondi n. 62,

presso lo studio dell’avvocato Foti Carlo Sebastiano, rappresentata

e difesa dall’avvocato Zurlo Gianfranco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato il

22/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto, in via preliminare, la rimessione alle SS.UU. e, in

subordine, l’inammissibilità del secondo motivo e l’accoglimento

dei restanti, come da requisitoria scritta depositata;

udito l’Avvocato Campagna Salvatore con delega dell’avv. Zurlo

Gianfranco per il ricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Alessandria ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., proposto da Unicredit Credit Management Bank S.p.a., in relazione a tre contratti di locazione finanziaria risolti prima del fallimento, facendo applicazione analogica della L. Fall., art. 72-quater.

2. Unicredit ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a otto motivi, da ultimo corredata da memoria ex art. 378 c.p.c.; la curatela non ha svolto difese.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 12377 del 09/05/2019 questa Corte ha ravvisato i presupposti ex art. 375 c.p.c., comma 2, per la trattazione in pubblica udienza, circa la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di leasing anteriore al fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con i primi quattro motivi si lamenta la violazione della L. Fall., artt. 72, 72-quater, artt. 1322,1362, 1382 e 1384 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sul credito erroneamente qualificato come “penali risarcitorie”, integranti in realtà la “somma dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione ed attualizzati secondo il tasso indicato nelle condizioni generali di contratto nonchè del prezzo finale di opzione, anch’esso attualizzato”.

Con il quinto motivo si deduce violazione della L. Fall., art. 72-quater, nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione con riguardo all’autovettura, il cui prezzo di vendita era stato debitamente decurtato dalla somma insinuata al passivo. Con il sesto e settimo motivo si censura la violazione della L. Fall., artt. 53,72, 72-quater e 96, per non avere il tribunale disposto l’ammissione al passivo con riserva (per la gru rivendicata) e senza riserva (per il ponteggio non rivendicato), o comunque dichiarato inammissibile la domanda per consentire una insinuazione tardiva, dopo la riallocazione dei beni. L’ottavo contesta l’esclusione delle spese legali sostenute nell’interesse dell’utilizzatore, insinuate al chirografo.

5. In un analogo giudizio di opposizione allo stato passivo pendente innanzi alla Sezione terza civile, è stato sollecitato l’intervento del Primo Presidente al fine di valutare l’opportunità di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza compendiata nel seguente quesito di diritto: “se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall’ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nella L. Fall., art. 72”.

6. Trattandosi di questione rilevante ai fini della decisione, appare opportuno attendere le determinazioni del Primo Presidente.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del Collegio, il 2 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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