Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10304 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. ((OMISSIS)), anche quale legale

rappresentante della Auto trasporti GM s.n.c. e della s.a.s. Zanetti,

domiciliato in Roma, piazza Augusto Imperatore 22, presso l’avv.

Pettino G., che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. C.

Zauli, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 100/2008 della Corte d’appello di Ancona,

depositato il 9 febbraio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il ricorso proposto da P.M. (Ndr: testo originale non comprensibile), per la” condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione per durata irragionevole di un processo penale per usura iniziato il 5 febbraio 2001 su denuncia delle società di autotrasporti di cui è amministratore e conclusosi il 20 febbraio 2007 con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione.

Hanno rilevato i giudici del merito che nè P.M. nè le società per cui agisce si erano costituiti parti civili nel processo penale, nel quale s’era costituita esclusivamente Z. G., altra denunciante, ma solo nel 2006. Sicchè non v’era legittimazione per la richiesta di equa riparazione, spettante solo alle parti del processo.

Ricorre per cassazione P.M. (Ndr: testo originale non comprensibile) e lamenta l’ingiustificata disparità di trattamento tra persona offesa e indagatò nel riconoscimento de diritto all’equa riparazione per durata irragionevole del processo, sostenendo che il diritto va riconosciuto a chiunque sia danneggiato, indipendentemente dall’assunzione della qualità di parte.

Aggiunge che, quando vi sia stata costituzione di parte civile, rileva anche la durata precedente del processo, posto che la persona offesa è soggetta a patema d’animo anche prima di intervenire nei processo.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Non v’è dubbio che la L. n. 89 del 2001, art. 2, rinvii alla C.E.D.U. per l’individuazione dei soggetti legittimati alla domanda di equa riparazione. Dispone infatti che la legittimazione spenta a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione “sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1”.

E’ all’art. 6, p. 1, della Convenzione che occorre dunque fare riferimento: in particolare alla definizione del diritto alla durata ragionevole come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

E in realtà questa definizione del soggetto legittimato a chiedere l’equa riparazione corrisponde alla definizione che dottrina e giurisprudenza danno dei soggetti qualificabili come parti di un procedimento penale.

Viene definito parte, infatti, il soggetto titolare di un diritto di azione da cui derivi per il giudice un dovere di decidere nel merito delle sue domande. E quindi si esclude che rivesta la qualità di parte un soggetto come la persona offesa (Cass., sez. un. pen., 16 dicembre 1998, Messina, m. 212077, Cass., sez. 6^, 13 febbraio 2009, Barogi, m. 243836), che pure può svolgere un’attività particolarmente incisiva nella fase procedimentale, in particolare nel procedimento di archiviazione, facendo sorgere per il giudice o anche per il pubblico ministero il dovere di pronunciarsi su talune sue richieste, anche se non sul merito dell’accusa.

E’ ad esempio la natura procedimentale, e non di merito, della decisione di archiviazione a escludere che con un tale provvedimento si applichino sanzioni. (C. cost., 15 luglio 1993, n. 319); e a precludere di conseguenza il riconoscimento della qualità di parte alla persona offesa, che pure, come s’è detto, può intervenirvi con un ruolo attivo.

E’ condivisibile pertanto la giurisprudenza civile di questa corte, che esclude la legittimazione alla domanda di equa riparazione per la persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento penale protrattosi oltre i limiti della durata ragionevole (Cass., sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996, m. 5 60444, Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 1184, m. 588638, Cass., sez. 1, 27 febbraio 2007, n. 4476, m.

595278). E sarebbe contraddittorio con questa impostazione riconoscere il diritto all’equa riparazione anche per la durata del procedimento precedente alla costituzione di parte civile.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna de ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.000, per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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